Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 128
CASS
Sentenza 8 gennaio 2002

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Prima dell'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato e della privatizzazione dei rapporti di lavoro dei ferrovieri - e, più precisamente, fino alla stipulazione dei previsti contratti collettivi, a norma della disposizione transitoria di cui all'art. 21 legge 17 maggio 1985 n. 210 -, detti rapporti di lavoro sono stati disciplinati, anche in materia di inquadramento del personale, da norme di legge e di regolamento, costituenti diritto obiettivo soggetto alla diretta interpretazione da parte del giudice, anche nel giudizio di cassazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva accertato lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni della qualifica di ispettore capo aggiunto; in particolare la S.C., previo esame della disciplina in materia di inquadramenti di cui all'art. 2 legge 6 febbraio 1979 n. 42, all'art. 1 legge 10 luglio 1984 n. 292 e ai D.M. 21 luglio 1979 e 14 maggio 1985, emanati dal Ministro dei trasporti in base a un potere conferito dalle leggi citate ai fini della precisazione ed integrazione della normativa legale, ha osservato che ciascun "alinea" delle norme regolamentari relative alla qualifica dell'ispettore capo aggiunto, riguardando funzioni eterogenee, indicava profili professionali sufficienti ai fini dell'integrazione della qualifica, e che le attività elencate in ciascun profilo concorrevano a definire i tipi e i livelli di professionalità richiesti, ma non dovevano necessariamente essere tutte configurabili nelle mansioni concretamente affidate al singolo impiegato).

Nel quadro del principio della non conferibilità della rappresentanza processuale ad un soggetto che non sia munito anche di poteri di rappresentanza sostanziale relativamente ai rapporti dedotti in giudizio, il legale rappresentante di una società di capitali può ritenersi abilitato a conferire ad altre persone fisiche il potere di rappresentare la società in giudizio - e quindi anche di conferire procure alle liti ai difensori a norma dell'art. 83 cod. proc. civ. -, se le stesse siano munite anche di poteri di rappresentanza sostanziale di carattere generale o inerenti a un organico campo di interessi, come nel caso della rappresentanza institoria, peraltro configurabile anche riguardo al dirigente preposto ad un complesso di rapporti caratterizzati dall'elemento comune di costituire oggetto di controversia. (Nella specie la S.C., procedendo ad un esame diretto degli atti e annullando, sul punto, la sentenza impugnata, ha ritenuto la società Ferrovie dello Stato regolarmente costituita in giudizio fin dall'inizio in persona del capo dell'ufficio affari legali di Genova, in base alla delibera dell'amministratore straordinario del 17 dicembre 1992, con cui era stato attribuito il potere di rappresentanza processuale anche ai capi degli uffici legali territoriali, i cui poteri anche di rappresentanza sostanziale per i rapporti oggetti di contenzioso di loro competenza trovavano conferma, oltre che nel conferimento della "rappresentanza legale" e nella loro preposizione institoria - pur non esclusiva - a detto contenzioso -, nel potere, di cui erano muniti, di nominare i procuratori destinati a comparire in udienza in rappresentanza della parte a norma dell'art. 420, secondo comma, cod. proc. civ.).

L'art. 77 cod. proc. civ. , nel prevedere la forma scritta per il conferimento del potere di stare in giudizio a nome di un altro soggetto, non richiede ulteriori requisiti formali, quali l'adozione dell'atto notarile, ne' particolari strumenti di pubblicità. (Fattispecie relativa al conferimento di poteri di rappresentanza anche processuale a taluni dirigenti delle Ferrovie dello Stato SpA con "delibera" dell'amministratore straordinario; la S.C. ha ritenuto provata l'anteriorità della delibera stessa rispetto alla costituzione in giudizio in primo grado sulla base dell'inserimento della stessa nel libro delle delibere dell'amministratore straordinario, attestato con atto notarile, e della sua precisa e dettagliata menzione nella procura alle liti in calce alla memoria di costituzione).

Commentario1

  • 1Mediazione: assenza della parte e procura rilasciata all’avvocato
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 gennaio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 128
Data del deposito : 8 gennaio 2002

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