Sentenza 8 gennaio 2002
Massime • 3
Prima dell'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato e della privatizzazione dei rapporti di lavoro dei ferrovieri - e, più precisamente, fino alla stipulazione dei previsti contratti collettivi, a norma della disposizione transitoria di cui all'art. 21 legge 17 maggio 1985 n. 210 -, detti rapporti di lavoro sono stati disciplinati, anche in materia di inquadramento del personale, da norme di legge e di regolamento, costituenti diritto obiettivo soggetto alla diretta interpretazione da parte del giudice, anche nel giudizio di cassazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva accertato lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni della qualifica di ispettore capo aggiunto; in particolare la S.C., previo esame della disciplina in materia di inquadramenti di cui all'art. 2 legge 6 febbraio 1979 n. 42, all'art. 1 legge 10 luglio 1984 n. 292 e ai D.M. 21 luglio 1979 e 14 maggio 1985, emanati dal Ministro dei trasporti in base a un potere conferito dalle leggi citate ai fini della precisazione ed integrazione della normativa legale, ha osservato che ciascun "alinea" delle norme regolamentari relative alla qualifica dell'ispettore capo aggiunto, riguardando funzioni eterogenee, indicava profili professionali sufficienti ai fini dell'integrazione della qualifica, e che le attività elencate in ciascun profilo concorrevano a definire i tipi e i livelli di professionalità richiesti, ma non dovevano necessariamente essere tutte configurabili nelle mansioni concretamente affidate al singolo impiegato).
Nel quadro del principio della non conferibilità della rappresentanza processuale ad un soggetto che non sia munito anche di poteri di rappresentanza sostanziale relativamente ai rapporti dedotti in giudizio, il legale rappresentante di una società di capitali può ritenersi abilitato a conferire ad altre persone fisiche il potere di rappresentare la società in giudizio - e quindi anche di conferire procure alle liti ai difensori a norma dell'art. 83 cod. proc. civ. -, se le stesse siano munite anche di poteri di rappresentanza sostanziale di carattere generale o inerenti a un organico campo di interessi, come nel caso della rappresentanza institoria, peraltro configurabile anche riguardo al dirigente preposto ad un complesso di rapporti caratterizzati dall'elemento comune di costituire oggetto di controversia. (Nella specie la S.C., procedendo ad un esame diretto degli atti e annullando, sul punto, la sentenza impugnata, ha ritenuto la società Ferrovie dello Stato regolarmente costituita in giudizio fin dall'inizio in persona del capo dell'ufficio affari legali di Genova, in base alla delibera dell'amministratore straordinario del 17 dicembre 1992, con cui era stato attribuito il potere di rappresentanza processuale anche ai capi degli uffici legali territoriali, i cui poteri anche di rappresentanza sostanziale per i rapporti oggetti di contenzioso di loro competenza trovavano conferma, oltre che nel conferimento della "rappresentanza legale" e nella loro preposizione institoria - pur non esclusiva - a detto contenzioso -, nel potere, di cui erano muniti, di nominare i procuratori destinati a comparire in udienza in rappresentanza della parte a norma dell'art. 420, secondo comma, cod. proc. civ.).
L'art. 77 cod. proc. civ. , nel prevedere la forma scritta per il conferimento del potere di stare in giudizio a nome di un altro soggetto, non richiede ulteriori requisiti formali, quali l'adozione dell'atto notarile, ne' particolari strumenti di pubblicità. (Fattispecie relativa al conferimento di poteri di rappresentanza anche processuale a taluni dirigenti delle Ferrovie dello Stato SpA con "delibera" dell'amministratore straordinario; la S.C. ha ritenuto provata l'anteriorità della delibera stessa rispetto alla costituzione in giudizio in primo grado sulla base dell'inserimento della stessa nel libro delle delibere dell'amministratore straordinario, attestato con atto notarile, e della sua precisa e dettagliata menzione nella procura alle liti in calce alla memoria di costituzione).
Commentario • 1
- 1. Mediazione: assenza della parte e procura rilasciata all’avvocatoPaolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OS OL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 12191/99 proposto da:
OS OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 455/99 del Tribunale di GENOVA, emessa il 04/02/99 R.G.N. 3628/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CORBO;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo motivo, assorbito il terzo, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Genova depositato il 21 aprile 1992, LA RO, già dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 1951 al 1989, lamentava di essere stato inquadrato dal 1 gennaio 1968 al 30 giugno 1981 in 7^ categoria, profilo di segretario superiore, e dal 1 luglio al 1981 al 27 maggio 1989, data del pensionamento, in 7^ categoria profilo di segretario superiore di prima classe, mentre a partire dal 1974 aveva svolto mansioni superiori, che dovevano ritenersi corrispondenti almeno ad un inquadramento quale ispettore capo aggiunto, della 9^ categoria, e che comportavano il suo diritto alle relative differenze retributive, in forza dei decreti ministeriali in materia, ed anche a detto inquadramento, a norma dell'art. 2103 c.c., con decorrenza dal 3 maggio 1988, terzo mese successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. 5 febbraio 1988. Le Ferrovie dello Stato, costituendosi in giudizio, resistevano alla domanda, assumendo che il ricorrente aveva sempre svolto mansioni corrispondenti al proprio inquadramento ed eccependo la prescrizione delle pretese retributive risalenti ad oltre un quinquennio.
Il Pretore accoglieva la domanda, riconoscendo lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni proprie del profilo di ispettore capo aggiunto di 9^ categoria, già ispettore capo aggiunto di 7^ categoria, e condannando le Ferrovie dello Stato a corrispondergli le relative differenze retributive e ad inquadrarlo, a partire dal 3 maggio 1988, nel profilo e nella categoria predetti. In particolare disattendeva l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'iniziale costituzione in giudizio della Società non era basata su una valida procura alle liti, in quanto la stessa era stata rilasciata da soggetto non munito anche dei poteri di rappresentanza sostanziale della persona giuridica. Contro tale sentenza proponeva appello principale il RO, il quale si doleva della omessa pronuncia relativamente agli accessori (interessi e rivalutazione) e chiedeva la rettifica dell'errore materiale consistente nell'indicazione, quale dies ad quem delle differenze retributive, della data del "prepensionamento", invece che di quella del "pensionamento".
Le Ferrovie dello Stato con appello incidentale riproponevano l'eccezione di prescrizione e la contestazione dello svolgimento da parte del RO di mansioni dai contenuti e dalle caratteristiche del profilo professionale rivendicato.
Il Tribunale accoglieva l'appello proposto in via principale e rigettava quello incidentale delle Ferrovie dello Stato. Quanto all'eccezione di prescrizione, il Tribunale confermava la qualificazione della stessa quale tardiva a causa della invalidità della procura sottesa all'atto di iniziale costituzione in giudizio della parte convenuta, precisando che la tardività non era sanata dalla successiva ratifica dei precedenti atti da parte di un difensore validamente nominato, non idonea a sanare le preclusioni e le decadenze precedentemente verificatesi.
Riteneva che con la delibera n. 22 del 1992 (così come con la precedente delibera del 28 giugno 1990) e il successivo ordine di servizio del 24 dicembre 1992 era stata conferita ai capi degli Uffici affari legali una rappresentanza meramente processuale, anche perché la stessa facoltà di conciliare e transigere, concessa ai predetti dirigenti con la delibera n. 487 del 1990, costituiva un potere meramente strumentale all'utile partecipazione al giudizio, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., di per sè non espressivo di una rappresentanza sostanziale. Nè nella specie erano rilevanti i criteri in base a cui Cass., Sez. un., 8 maggio 1998 n. 4666, pur ribadendo il principio del necessario collegamento tra poteri di rappresentanza processuale e sostanziale, aveva ritenuto valida la procura rilasciata in data 26 maggio 1993 dall'amministratore delegato della società ai dirigenti Cevaro e Rubino, poiché non erano presenti i presupposti, valorizzati dalle Sezioni unite, dell'espresso conferimento anche della rappresentanza sostanziale e della particolare qualità e posizione dei procuratori, che in quel caso erano l'uno responsabile della Funzione legale e l'altro dirigente della unità funzionale Contenzioso della Funzione legale, sì che si era potuto parlare di procura che "presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società ricorrente" caratterizzato dalla "preposizione institoria dei nominati procuratori speciali ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda". Tutto ciò non era predicabile con riguardo al capo dell'Ufficio legale compartimentale, tanto che lo stesso potere di conciliare e transigere, menzionato nella delibera 547/90, poteva essere esercitato solo "d'intesa con la Direzione Centrale Affari Legali".
In merito al preteso svolgimento di mansioni superiori, il Tribunale, nel confermare le positive valutazioni compiute dal giudice di primo grado, rilevava in particolare, con riferimento al periodo 1974-1984, che era rilevante, ai fini e per gli effetti della declaratoria di ispettore capo aggiunto, la particolare importanza dell'adibizione al progetto di fotocomposizione e ristrutturazione dell'orario ferroviario e delle prefazioni compartimentali, implicante la rivisitazione complessiva della struttura, della simbologia e delle indicazioni di fondamentali strumenti di lavoro del personale ferroviario. L'assenza in capo al RO del potere di apportare modifiche discrezionali alle prescrizioni nulla toglieva all'importanza dell'innovazione realizzata grazie alla sua opera determinante, della quale la società si era avvantaggiata su tutto il territorio nazionale, essa stessa reiteratamente riconoscendo il valore e l'originalità dell'opera. Nè difettavano le funzioni di sovrintendenza e coordinamento, poiché il RO era stato l'unico responsabile del progetto e, in tale veste, si era rapportato ai vari settori di attività, anche indicendo riunioni cui partecipavano i responsabili degli stessi, e aveva riferito direttamente agli organi centrali.
Considerazioni simili erano formulabili per l'attività, dal RO svolta nell'ultimo periodo del rapporto, relativamente al "Progetto mirato Genova", finalizzato alla elaborazione di un piano di integrazione dei mezzi di trasporto urbano. Chiamato nominativamente dall'ing. Gallo, responsabile del progetto, il ricorrente aveva collaborato come "braccio destro", compartecipando alle varie attività qualificanti (analisi della situazione, redazione del protocollo di intesa, partecipazione alle varie riunioni con gli enti interessati), coordinando il lavoro degli altri lavoratori e curando la stesura delle bozze e dei progetti. Quanto al periodo intermedio tra il 1984 e il 1986, ricorrente aveva avuto la reggenza di più reparti, alcuni dei quali aventi ad oggetto settori di attività e rapporti strategici per l'organizzazione aziendale: il reparto piante organiche (di cui era responsabile in pianta stabile), il reparto affari generali e rapporti con le organizzazioni sindacali, il reparto competenze accessorie e quello addetto ai c.d. traslochi. La denominazione delle unità cui era preposto il RO quali "reparti" non poteva ritenersi ostativa all'applicabilità della declaratoria, che utilizzava il termine "unità organiche", così come infondatamente la convenuta obiettava che il lavoratore non aveva avuto funzioni di coordinamento delle varie unità. Infatti, anche a voler ammettere che la declaratoria effettivamente richieda, perché possa intendersi integrato il mansionario dell'ispettore capo aggiunto, lo svolgimento cumulativo di attività di sovrintendenza, controllo, vigilanza e coordinamento, il significato globale della declaratoria attribuiva rilevanza all'apprezzamento complessivo del livello di professionalità espresso dalle mansioni di fatto svolte dall'interessato.
Contro la sentenza d'appello ricorre per cassazione la società Ferrovie dello Stato con tre motivi. Il RO resiste con controricorso e propone un motivo di ricorso incidentale condizionato. Ambedue le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art 77 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di rappresentanza formale e sostanziale del procuratore generale e dell'institore e, in generale, di conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa;
violazione degli artt. 1365 e 1367 c.c. e delle norme e principi in materia di interpretazione delle clausole contrattuali nel senso in cui possano avere effetto;
omessa motivazione circa un punto decisivo.
Deduce che, come confermato da una corretta lettura di Cass., Sez. un., n. 4666/1998, ai fini di una corretta soluzione della problematica in questione assume rilievo il principio secondo cui, nelle organizzazioni aziendali, la delega dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale ad un dirigente non è subordinata al possesso da parte del medesimo di una posizione apicale nella struttura aziendale, poiché ogni dirigente, per il fatto stesso di essere tale, è già naturalmente investito di un potere di rappresentanza sostanziale dell'ente, con la conseguenza che l'attribuzione di entrambi i poteri richiede una particolare verifica solo nel caso in cui il procuratore sia un terzo esterno alla struttura aziendale o un semplice dipendente. Nella specie, la qualità del Dott. Camoirano di Capo dell'Ufficio Affari legali compartimentale di Genova deponeva per una piena legittimazione dello stesso al rilascio del mandato difensivo, quale dirigente di unità territoriale preposta istituzionalmente alla cura degli affari legali inerenti alla medesima ripartizione territoriale. Nè può essere confuso il problema della riferibilità di una certa attività alla persona giuridica con quello, privo di rilevanza esterna, della sindacabilità all'interno della persona giuridica del modo di esercizio del potere che ha legittimato il compimento dell'attività. In ogni caso i poteri di rappresentanza anche sostanziale trovavano riscontro nella delibera n. 22/1992, confermata dall'ordine di servizio n. 1/1992 (ambedue richiamati in sede di rilascio del mandato difensivo).
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Come è noto, dalla giurisprudenza di questa Corte è stato ribadito di recente il principio della non conferibilità della rappresentanza processuale a un soggetto che non sia munito anche di poteri di rappresentanza sostanziale relativamente ai rapporti dedotti in giudizio;
in particolare, il legale rappresentante di una società di capitali è stato ritenuto abilitato a conferire ad altre persone fisiche il potere di rappresentare la società in giudizio - e quindi anche il potere di conferire procure alle liti a difensori a norma dell'art. 83 c.p.c. - solo se le stesse siano munite anche di poteri di rappresentanza sostanziale, che non devono essere limitati ad un singolo affare, ma avere carattere generale o inerire a un organico campo di interessi, come nel caso della rappresentanza institoria, peraltro configurabile anche riguardo a un complesso dei rapporti caratterizzati dall'elemento comune di costituire oggetto di controversia (Cass., Sez. un., 8 maggio 1998 n. 4666 e Cass. 9 maggio 2000 n. 5842). Ai fini dell'applicazione di tali principi in relazione alla fattispecie in esame, questa Corte deve procedere all'accertamento diretto del fatto, mediante esame diretto degli atti rilevanti (cfr. Cass. 8 giugno 1999 n. 5643 e Cass. 25 marzo 2000 n. 3612), poiché deve verificarsi la validità ed efficacia originaria della costituzione in giudizio di una parte.
Nella specie il soggetto che ha rappresentato l'azienda in giudizio in occasione della originaria, pacificamente tempestiva, costituzione nel giudizio di primo grado è il Dott. Flavio Camoirano, che nella procura in calce alla memoria di costituzione ha precisato di essere Capo dell'Ufficio Affari legali di Genova e quindi legale rappresentante della società, giusta delibera dell'amministratore straordinario n. 22/1992 del 17 dicembre 1992, correlata con l'ordine di servizio n. 1 del 24 dicembre 1992. Con la delibera n. 22/1992 - che, in quanto proveniente dal legale rappresentante dell'epoca della società in cui era stato poco prima trasformato l'omonimo ente pubblico, rileva anche a prescindere dalla conferma attuata successivamente dall'amministratore delegato delle deleghe preesistenti - si è inteso provvedere in ordine ai problemi posti dalla cessazione del patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato, prevedendosi l'attribuzione del "potere di conferire procure ad litem ai procuratori interni e ai legali esterni nonché di nominare procuratori speciali per la difesa in giudizio della società" una serie di dirigenti, e cioè, oltre al responsabile della Funzione centrale di segreteria e affari legali e al dirigente dell'Unità funzionale contenzioso, il responsabile della divisione esercizio, i direttori compartimentali e i capi degli Uffici affari legali (evidentemente delle varie articolazioni territoriali). Nella stessa delibera è precisato anche che a detti dirigenti, per l'esercizio del suddetto potere, è attribuita la rappresentanza legale della società.
Ne risulta un'impostazione organizzativa analoga a quella delineata nella procura presa in esame dalle Sezioni unite nella sentenza citata, con il riconoscimento, peraltro, di poteri di rappresentanza sostanziale e processuale anche ai direttori compartimentali e ai capi degli uffici affari legali territoriali, sia pure - come è implicito ed evidente - limitatamente agli affari oggetto di contenzioso rientranti nell'ambito di competenza dei rispettivi uffici. Il potere di rappresentanza sostanziale, che può avere fondamento già nella preposizione institoria a un complesso di rapporti, come rilevato dalle Sezioni unite e come sottolineato da Cass. 17 marzo 2001 n. 3867 con riferimento ad un altro caso di procura alle liti rilasciata da un capo ufficio legale territoriale delle Ferrovie dello Stato in base alla citata delibera n. 22/1992, trova conferma non solo nell'assetto organizzativo che questa delibera presuppone (assetto implicante la preposizione institoria, anche se non esclusiva, dei capi degli uffici legali territoriali alla gestione dei rapporti contenziosi di competenza), ma anche nell'impiego, sia pure atecnico, della espressione "rappresentanza legale" - denotante l'intenzione di munire i dirigenti in esame dei poteri di rappresentanza esterna più ampi e più idonei rispetto ai rapporti contenziosi presi in considerazione - e, soprattutto, nell'attribuzione del potere di nominare i "procuratori speciali per la difesa in giudizio". Quest'ultimo potere evidentemente allude alla nomina dei procuratori destinati a comparire in udienza per rispondere all'interrogatorio libero e partecipare al tentativo di conciliazione, muniti dei relativi poteri, e non può non ritenersi presupposto un ampio potere di rappresentanza sostanziale, riguardo al complesso dei rapporti oggetto di contenzioso, in capo al soggetto abilitato appunto a conferire siffatti poteri di rappresentanza sostanziale esterna ad altri soggetti e, evidentemente, di impartire le necessarie direttive circa l'esercizio di questo potere. In senso contrario alle esposte conclusioni non può richiamarsi la delibera 28 giugno 1990 dell'amministratore straordinario dell'allora Ente Ferrovie dello Stato, in cui, quanto all'esercizio del potere di conciliare e transigere, si presupponeva un'azione "d'intesa con la Direzione Centrale Affari legali". Formalmente, infatti, tale delibera può ritenersi superata dalla trasformazione dell'ente in società e dall'emanazione della delibera 22/1992 da parte del rappresentante legale della seconda. Poiché, tuttavia, anche nella delibera n. 22/1992 appare implicita una preminenza attribuita alla Funzione segreteria generale e affari legali, quanto alla gestione dei rapporti contenziosi, essendo precisato che il conferimento dei poteri rappresentativi da parte dell'amministratore straordinario anche ai dirigenti preposti ad unità territoriali era effettuata d'intesa con detta Funzione, è opportuno sottolineare che è del tutto logico che, nell'ambito di un'impresa, sussistano direttive circa le modalità di esercizio di poteri gestionali e di rappresentanza esterna che siano attribuiti ai dirigenti, particolarmente nel caso di modelli organizzativi particolarmente articolati. Ma tali direttive sono destinate ad operare solo sul piano interno, in base al principio di distinzione tra mandato (o altro rapporto gestorio) e procura.
D'altra parte, anche nel caso in cui l'esercizio dei poteri sia correlato, dal punto di vista dell'organizzazione interna, a qualche forma di confronto con altre istanze decisionali, rimane del tutto salva l'esigenza, sottesa al principio di non dissociazione tra poteri di rappresentanza processuale e sostanziale ed evidenziata da Cass., Sez. un., n. 4666/1998 che la gestione del processo sia Conferita solo a soggetti che siano investiti anche della cura degli Interessi sottostanti.
Per ragione di connessione devono essere ora esaminate le questioni proposte con ricorso incidentale condizionato del RO, il quale deduce violazione dell'art. 77 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non abbia valorizzato l'eccezione della parte secondo cui, in ogni caso, il Dott. Camoirano non aveva agito in base ad una procura, ma a una delibera dell'amministratore straordinario (n. 22 del 1992) e di un ordine di servizio (n. 1 del 24 dicembre 1992), che costituivano atti interni della società, privi di data certa e di qualsiasi rilevanza esterna nei confronti dei terzi. Tali rilievi non sono fondati.
L'art. 77 c.p.c., nel prevedere la forma scritta per il conferimento del potere di stare in giudizio a nome di un altro soggetto, non richiede ulteriori requisiti formali, quali in particolare l'adozione dell'atto notarile (cfr. in tal senso, implicitamente, Cass. 17 aprile 1974 n. 1047 e Cass. 11 marzo 1988 n. 2401). Nè, in genere, per l'efficacia di una procura, atto unilaterale non recettizio che può avere rilevanza nei confronti di un numero indeterminato di soggetti, è richiesta la previa adozione di particolari strumenti di pubblicità, salva la necessità di una sua esibizione al soggetto nei cui confronti sia in concreto invocata (arg. ex art. 1393 c.c.). Quanto alla prova dell'anteriorità della delibera n. 22/1992 rispetto alla costituzione in giudizio delle Ferrovie dello Stato, è valorizzabile sia l'attendibilità del documento stesso, inserito nel libro delle delibere dell'amministratore straordinario, come attestato dall'atto notarile di autentica della copia, sia la circostanza della precisa e dettagliata menzione dei suoi estremi nella procura alle liti in calce alla memoria di costituzione.
Con il secondo motivo la società ricorrente in via principale deduce violazione dei d.m. n. 2078/79 e n. 1085/85 (rectius: decreti del Ministro dei Trasporti 21 luglio 1979 e 14 maggio 1985), nonché degli artt. 1 e segg. del c.c.n.l. 5 febbraio 1988, degli artt. 2103 e segg. c.c. e dei principi in materia, nonché omessa motivazione circa punti decisivi.
Lamenta che il Tribunale abbia sostanzialmente trascurato le doglianze propostegli, per avere omesso di analizzare la portata della enunciazione della qualifica contenuta nei citati decreti ministeriali, e quindi anche di individuare il contenuto minimo della qualifica rivendicata, nonché conseguentemente di tenere presente il necessario collegamento tra le previsioni sull'adibizione a progetti di particolare rilievo e quelle sullo svolgimento di attività di sovrintendenza, coordinamento, controllo e vigilanza, collegamento da cui si evinceva l'essenzialità dello svolgimento di mansioni di indirizzo (o mansioni direttive), in realtà non espletate dal RO, a prescindere dall'eventuale vantaggiosità per l'azienda del risultato dalla sua attività.
Inoltre il Tribunale, anche con riferimento alle mansioni successivamente assegnate al RO, aveva trascurato di verificare la corrispondenza delle mansioni svolte con quelle della qualifica di appartenenza, oppure con quella intermedia di segretario superiore dei prima classe, che peraltro era stata da lui conseguita nel 1981 e espressamente prevedeva la possibilità di reggenza ad interim di più reparti.
Questo motivo non è fondato.
Al riguardo è necessario ricordare che, prima dell'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato e della privatizzazione dei rapporti di lavoro dei ferrovieri (e, ai sensi della specifica disciplina transitoria di cui all'art. 21 l. 17 maggio 1985 n. 210, fino alla stipulazione dei previsti contratti collettivi) detti rapporti di lavoro sono stati disciplinati dalle disposizioni di legge e di regolamento (cfr., per tutte, Cass., 3 ottobre 1996, n. 8668). La materia degli inquadramenti, con riferimento al periodo per cui è causa, è stata regolata in un primo tempo dalla legge 6 febbraio 1979 n. 42, il cui art. 2 contiene l'indicazione delle varie categorie, con le sintetiche "declaratorie" dei relativi contenuti professionali, e il cui quadro n. 1, con le relative tabelle, contiene un elenco di profili professionali inerenti alle varie categorie. La settima categoria, relativa al "vice dirigente coordinatore", era specificata nei profili dell'ispettore capo aggiunto, dell'ispettore capo e dell'ispettore capo superiore. La unitaria declaratoria legale recita "Svolge: attività specializzata di consulenza, studio, ricerca, propulsione, vigilanza e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate". Peraltro, il secondo comma del citato art. 2 prevedeva che, con decreto del Ministro dei trasporti (previo parere del consiglio di amministrazione dell'azienda e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), "saranno definiti i contenuti professionali essenziali dei singoli profili". Il comma successivo prevedeva ulteriormente che, con analogo decreto, il Ministro potesse sopprimere taluni dei profili previsti dalla legge o istituirne altri, naturalmente dettandone i contenuti e i requisiti, nell'ambito di quelli generali previsti per la categoria.
Tale impostazione venne confermata dalla successiva legge 10 luglio 1984 n. 292, che, tuttavia, ristrutturò la classificazione,
portando a nove le categorie. I citati tre profili già della settima categoria furono inseriti nella nona categoria (cfr. il "quadro di corrispondenza" allegato alla legge). Giusta l'art. 1 della legge, la declaratoria della nona categoria (relativa al "vice dirigente") è la seguente: "Svolge attività richiedente preparazione professionale altamente specializzata, anche con preposizione ad impianti o unità organiche complesse di rilevante entità, di: a) direzione, vigilanza, controllo e coordinamento nell'ambito dei processi operativi ed attuativi dei settori di appartenenza, nonché promozione ed attuazione, in via autonoma, di ricerche, sperimentazioni e sistemi informativi. Vi è connessa responsabilità organizzativa e diretta dei risultati conseguiti;
b) attività di impulso, direzione, vigilanza, controllo, coordinamento, consulenza, studio, elaborazione, progettazione e ricerca nel campo amministrativo o tecnico, con funzioni proprie, vicarie e delegate. Occorrendo, può essere preposto al coordinamento di più sezioni. Vi è connessa responsabilità organizzativa e diretta dei risultati conseguiti". È ribadito, poi, il rinvio a decreti ministeriali per la definizione dei singoli profili professionali (comma terzo), ed è prevista anche la possibilità che con gli stessi decreti ministeriali le declaratorie di cui alla legge potessero essere adeguate alla nuova organizzazione del lavoro (comma secondo). In tale quadro normativo, è evidente il carattere regolamentare dei decreti ministeriali emanati, sulla base di specifiche previsioni di legge, ai fini di una più puntuale definizione del contenuto professionale dei vari profili, ad integrazione della normativa legale in materia di inquadramento.
Ne consegue che la regolamentazione dell'inquadramento del personale delle Ferrovie dello Stato era attuata esaurientemente tramite norme di diritto obiettivo soggette alla diretta cognizione ed interpretazione del giudice anche in questa sede di legittimità. Correlativamente non può essere ritenuta decisiva la doglianza del ricorrente relativa alla pretesa mancata analisi da parte del giudice di merito del contenuto minimo della qualifica rivendicata dal lavoratore.
Infatti, la pertinenza e la congruità delle valutazioni compiute dal giudice di merito circa i livelli di classificazioni corrispondenti alle accertate mansioni del RO possono e debbono essere verificate da questa Corte sulla base della portata della normativa legale e regolamentare in materia di inquadramento. A tal fine deve essere richiamata anche l'analisi del contenuto dei profili professionali contenuti nel d.m. 21 luglio 1979, emanato in riferimento alla citata legge n. 42/1979, e nel d.m. 14 maggio 1985, emanato in attuazione della legge n. 292/1984 (decreti pubblicati sul bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e allegati agli atti).
Il profilo dell'ispettore capo aggiunto, nel primo dei citati decreti, recita: "Con l'assunzione di responsabilità diretta svolge:
- attività specializzata di consulenza, studio, ricerca, propulsione, vigilanza e controllo con funzioni proprie vicarie e delegate;
- attività di sovrintendenza, coordinamento, controllo, vigilanza, con funzioni proprie vicarie e delegate relativamente a più unità organiche o a diversi impianti o singole opere o progetti di particolare rilievo."
Nel decreto successivo si prevede, per il medesimo profilo professionale di ispettore capo aggiunto:
"Con assunzione di responsabilità diretta svolge con funzioni proprie, vicarie e delegate:
- attività di direzione, coordinamento, controllo, vigilanza relativamente a più unità organiche o a diversi impianti o a singole opere o progetti di particolare rilievo;
- attività di verifica tecnica e di collaudo;
- di coordinamento di più Sezioni, o di Unità a livello di staff;
- attività specializzata di consulenza, studio, ricerca, elaborazione e progettazione, propulsione, vigilanza e controllo". Prima di passare all'esame degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, è opportuno rilevare che ciascuno degli "alinea" delle riportate declaratorie configura uno specifico profilo di attività professionale sufficiente ai fini dell'integrazione della qualifica di ispettore capo aggiunto, come si evince dalla spiccata eterogeneità delle funzioni relative, di cui è poco probabile l'esercizio concorrente. Tale conclusione trova espressa conferma nell'art. 3 del decreto del 1984, in cui è precisato che "le attività così come definite per ciascuno dei profili professionali (...) possono essere svolte sia alternativamente che complessivamente (...).
Deve aggiungersi, con riferimento a ciascuno degli alinea relativi al profilo professionale di ispettore capo aggiunto, che le attività ivi elencate valgono a definire una figura professionale omogenea dal punto di vista del tipo e del livello di professionalità richiesti, ma non devono necessariamente essere tutte configurabili nelle mansioni concretamente affidate al singolo impiegato, come dimostra l'analisi delle formulazioni normative. Se si esamina, per esempio, l'attività definita di sovrintendenza (o direzione), coordinamento, controllo, vigilanza relativamente a più unità organiche o a diversi impianti o a singole opere o progetti di particolare rilievo, appare evidente che, se indubbiamente la declaratoria mira a identificare professionalità e responsabilità elevate (seppure non di livello dirigenziale in senso proprio) nel campo della direzione e controllo di attività operative, la specifica indicazione di attività sia di direzione vera e propria, sia di coordinamento, di controllo e di vigilanza, può spiegarsi solo attribuendo potenziale rilevanza autonoma a tali ultimi tipi di funzione, poiché forme di coordinamento, vigilanza e controllo sono logicamente già insite nelle funzioni di direzione. Tenuto presente il delineato quadro normativo, va in particolare ricordato, quanto al primo periodo di cui alla domanda, come il Tribunale abbia sottolineato che il RO sia stato l'unico responsabile di un progetto particolarmente rilevante - cui avevano collaborato in posizione a lui subordinata altri dipendenti -, che implicava la rivisitazione complessiva di fondamentali strumenti di lavoro del personale ferroviario, e che aveva dato luogo ad importanti innovazioni, dovute all'opera determinante del RO stesso, le quali avevano trovato attuazione su tutto il territorio nazionale. Ha sottolineato anche come il RO si rapportasse ai diversi settori di attività, anche indicendo riunioni cui partecipavano i responsabili degli stessi, e riferisce direttamente agli organi centrali.
È del tutto congrua, quindi, la valutazione del Tribunale, circa la riferibilità dell'attività in questione alla ipotesi della sovrintendenza e coordinamento di progetti di particolare rilievo. Peraltro, stante la accertata natura innovativa e complessa del progetto in questione, le mansioni in questione possono essere rapportate anche all'ipotesi della attività specializzata di consulenza, studio e ricerca.
Per quanto riguarda il periodo negli anni 1984-1986, in cui il RO è stato preposto contemporaneamente a più reparti, di cui alcuni aventi ad oggetto settori di attività e rapporti qualificabili come "strategici" per l'organizzazione aziendale, rileva l'accertamento compiuto dal giudice di merito circa la qualificabilità quali unità organiche di tali reparti. Integra una congrua motivazione anche il rilievo che il livello di professionalità complessivo insito nella contemporanea direzione di tali reparti faceva ritenere non pertinente l'eccezione secondo cui mancava la prova specifica del "coordinamento" dei medesimi. È infondato poi il rilievo specifico secondo cui la declaratoria del segretario superiore di prima classe prevedeva espressamente la possibilità di reggenza ad interim di più reparti (cfr. la relativa declaratoria nel d.m. 14 maggio 1985, che contiene la generica dizione "dirige unità operative a livello di reparto"). In ogni caso rileva la specificità dell'accertamento compiuto dal giudice di merito circa l'importanza particolare dei vari reparti cumulativamente affidati al RO.
Quanto all'ultimo periodo, risulta giustificata la riconduzione dell'attività svolta dal RO alla ipotesi della direzione, coordinamento, controllo e vigilanza relativamente a singole opere o progetti di particolare rilievo, dato che il giudice di merito ha congruamente e insindacabilmente accertato la particolarissima importanza del progetto mirato per l'area urbana di Genova e il ruolo in esso svolto dal RO, associato di fatto alla direzione dello stesso e responsabile diretto del coordinamento del personale addettovi e della redazione dei vari elaborati inerenti al progetto, in bozza e definitivi.
Deve solo aggiungersi che ne' in sede di giudizio di merito, ne' in questo giudizio di cassazione è stato posto in dubbio che anche a seguito della stipula del c.c.n.l. del 1988 fosse rimasto rilevante, ai fini della classificazione del personale, il profilo professionale dell'ispettore capo aggiunto, quale delineato dal d.m. 14 maggio 1985. Con il terzo motivo la Società deduce violazione dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 e dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1994. rectius 1991 nonché vizio di motivazione, sostenendo che al riconoscimento della rivalutazione per il periodo successivo al 1 gennaio 1995 ostava l'intervenuta abrogazione dell'art. 429 citato.
Questo motivo è palesemente infondato, tenuta presente l'epoca di conclusione del rapporto (maggio 1989), dato che l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (peraltro recentemente oggetto di dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, che ne ha ulteriormente limitato l'ambito di operatività) pone limiti al cumulo di interessi e rivalutazione solo per i crediti di lavoro "per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994". D'altra parte l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 non fa riferimento ai crediti dei lavoratori dipendenti, ma a quelli nei confronti di enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.
In conclusione deve essere accolto solo il primo motivo del ricorso principale, che incide sulla sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile per tardività l'eccezione di prescrizione quinquennale di parte delle pretese retributive. La sentenza va quindi cassata in tali limiti e la causa va rinviata ad altro giudice per la cognizione che ne consegue, oltre che per la regolazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale;
rigetta il secondo e il terzo motivo dello stesso ricorso e il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2002