Sentenza 14 aprile 2004
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito nei confronti di una persona detenuta che versi in disagiate condizioni economiche, il periodo di tempo - decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza cui si riferisce l'istanza - che il magistrato di sorveglianza deve valutare per stabilire la sussistenza del requisito della regolare condotta deve essere congruo, avuto riguardo non solo all'entità della pena complessivamente inflitta, ma anche a quella da espiare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2004, n. 23916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23916 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1823
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 028553/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI UI, N. IL 20/04/1967;
avverso ORDINANZA del 27/06/2002 GIUD. SORVEGLIANZA di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Mura A. che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27.6.2002 il magistrato di sorveglianza di Padova dichiarava inammissibile l'istanza di remissione del debito presentata da LU NI, detenuto dal 16.11.1988 con fine pena fissato al 13.2.2011.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione NI, il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (testo unico in materia di spese di giustizia), che ha abrogato l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, i presupposti per la remissione del debito sono costituiti dalle disagiate economiche e dalla regolare condotta tenuta dal soggetto.
La norma distingue tra l'ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato e quella in cui sia stato, invece, detenuto o internato, stabilendo che, nel primo caso, si deve avere riguardo alla condotta tenuta in libertà e, nel secondo, a quella tenuta in istituto, sempre valutata secondo i parametri di cui all'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario.
Questa Corte ha affermato che, nel caso di soggetto che sia ristretto in carcere, la condotta regolare va verificata con esclusivo riguardo alla condotta tenuta in istituto, valutata secondo i parametri di cui all'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1^, 10.7.2003, n. 29193, ric. Cocimano, riv. 224899; Sez. 1^, 16.5.2000, n. 00 779, ric. Sorrentino, riv. 216079; Sez. 1^, 8.1.2003, n. 00 204, ric. Cucchiara, riv. 222809).
In base a tali considerazioni logico-giuridiche, si deve affermare che, ai fini della remissione del debito nei confronti di una persona detenuta che versi in disagiate condizioni economiche, il periodo di tempo che il magistrato di sorveglianza deve valutare per stabilire la sussistenza del requisito della regolare condotta, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza cui si riferisce l'istanza, deve essere congruo, avuto riguardo non solo all'entità della pena complessivamente inflitta, ma anche a quella da espiare. Nel caso in esame, in applicazione di questi principi, correttamente il Magistrato di sorveglianza di Padova ha respinto l'istanza di remissione del debito, ritenendo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che la lunghezza della pena detentiva che NI deve ancora espiare non consente di apprezzare in pieno il requisito della regolare condotta del condannato durante l'esecuzione della pena e di verificare, quindi, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio in esame, applicabile nei confronti del soggetto che abbia dato prova di una volontà di reinserimento nel contesto sociale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004