Sentenza 3 maggio 2001
Massime • 1
Il divieto di "reformatio in pejus" non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena(a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando, concessane una seconda, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2001, n. 31099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31099 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - del 03/05/2001
1. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 810
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO G. EBNER - Consigliere - N. 28917/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da EV MP nato Clavesana il 26/1/1951.
avverso la sentenza corte d'appello di Torino del 03/04/2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Il difensore non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del tribunale di Alba 21.9.1995 che aveva condannato il EV per il reato di concorso in sequestro di persona, pur riducendo la penala mesi 9 di reclusione. Il ricorrente allegava i seguenti motivi.
1) Violazione artt. 133 c.p. e 53 L. n.649/81. 2) Violazione art. 597 c.p.p. 62 n. 6, 62 bis e 133 c.p., per violazione del principio di divieto "reformatio in peius". Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo prospetta una diversa valutazione di elementi fattuali (minima partecipazione, al fatto, comportamento successivo, condotta di vita pregressa) al fine di giustificare la massima estensione della riduzione di pena per la doppia attenuante e rendere possibile la sostituzione della reclusione con la sanzione pecuniaria.
Si tratta, all'evidenza, di una censura che sconfina nel merito e, pertanto, non consentita in questa sede di legittimità ex art. 606 co. 3 c.p.p.. Il secondo motivo e manifestamente infondato.
Non e violato, infatti, il principio fissato dall'art. 597 co. 3 c.p.p. nel caso in cui il giudice d'appello non abbia ridotto nella massima estensione la pena per effetto della concessione di un'attenuante (come invece aveva fatto il tribunale), quando - concessane una seconda - la pena globale sia comunque inferiore a quella applicata in primo grado.
Invero il giudice d'appello nel rivedere il trattamento sanzionatorio, per effetto di accoglimento di un motivo d'impugnazione proveniente dall'imputato in ordine alla concessione di altra circostanza attenuante, rimane svincolato dai calcoli di riduzione operanti da quello di primo grado, purché secondo il testuale disposto dell'art. 587 co. 4 c.p.p. la pena complessiva irrogata sia "corrispondentemente diminuita".
All'inammissibilità del ricorso deve conseguire, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento della sanzione civile in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente nella somma di L. 1.000.000.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di l. 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001