Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2001, n. 31099
CASS
Sentenza 3 maggio 2001

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Il divieto di "reformatio in pejus" non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena(a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando, concessane una seconda, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2001, n. 31099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31099
    Data del deposito : 3 maggio 2001

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