Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12472 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLI1 2 4 72 /03 Aula "B" 13218/2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 14. 4. 2003 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Слои 26354 oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Sergio Mattone Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Rel. Consigliere 3. Dottor Francesco Maiorano Consigliere 4. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere 5. Dottor ConsigliereMaura La Terza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Poste Italia- ne, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Plinio 21 presso lo studio dell'avvocato Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
US SE, RO VI, AN SA, AT RI e ZI GI, intimati;
2242 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna del 9 febbraio 2000, depositata in data 11 maggio 2000 nu- ' mero 84, r.g. 5464/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 14 aprile 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Nicola De Marinis per delega dell'avvocato Fiorillo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la etinzione del giudizio nei confronti della US e per l'accoglimento del ricorso nei confronti degli altri;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 4 settembre 1996, US SE, RO VI, AN SA, AT RI e ZI GI convennero in giudizio, avanti il pretore di Bolo- gna, la società Poste Italiane presso la quale avevano pre- stato attività lavorativa e, avendo esercitato per oltre tre mesi successivamente al 1° gennaio 1994 (data di trasforma- zione della Amministrazione postale in Ente Poste Italiane) mansioni corrispondenti alla quinta categoria, superiore a quella di appartenenza, chiesero il riconoscimento del di- ritto all'inquadramento in questa con la attribuzione delle relative differenze economiche. Il pretore accolse la doman- da ritenendo la decorrenza del diritto dei lavoratori a es- sere inquadrati nella quinta categoria a decorrere dal feb- braio 1995. L'appello della società è stato rigettato dal " tribunale di Bologna con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che non è contesta- bile che il disposto dell'articolo 2103 del codice civile si applic hi anche ai dipendenti della società convenuta in giudizio a partire dalla data del 26 novembre 1994 nella quale venne stipulato il primo contratto collettivo, il cui articolo 41, che aveva inquadrato il personale in quattro a- ree professionali, era divenuto operativo solo con l'accordo integrativo del 23 maggio 1995 privo di valore retroattivo, conseguendone che fino a tale ultima data era rimasto in vi- gore il precedente ordinamento che aveva continuato a coesi- stere con la contrattazione collettiva, conseguendone che i lavoratori che avessero esercitato, come nella specie, man- sioni superiori per oltre tre mesi prima del 23 maggio 1995 avevano conseguito il diritto all'inquadramento nella quali- fica corrispondente. Della decisione viene chiesta la cassa- zione dalla società Poste Italiane con ricorso sostenuto da un motivo e illustrato con memoria. Gli intimati non si sono costituiti. Con atto del 20 novembre 2002, la ricorrente has rinunciato alla impugnazione nei confronti della US per intervenuta conciliazione. Motivi della decisione: Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del giudizio tra la società ricorrente e US SE per effetto della rinuncia alla impugnazione ritualmente prodotta. Tra le par- ti vanno compensate le spese. La società denuncia, con l'unico motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 6 della legge 29 3 gennaio 1994 n. 71, 1362 e segg. c.c. in relazione agli artt. 37, 40, 41, 47 e 53 +1 del contratto collettivo nazionale di lavoro ed all'accordo integrativo del 23 maggio 1995, oltre a vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria · motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Deduce che l'art. 41 del ccnl, applicabile dal 26 novembre 1994, ha classificato l'intero personale non dirigente in quattro aree funzionali (di base, operativa, quadri di secondo livello e quadri di primo livello) e che gli artt. 46 e 47 dispongono che nelle aree di base ed operativa sia garantita la intercambiabilità del personale tra i vari settori operativi. Assume che le aree funzionali, previste in sostituzione delle precedenti categorie, sono ampiamente delineate per il tramite di precise declaratorie, e che l'art. 53 ha risolto il problema pratico di ricondurre le precedenti categorie professionali all'interno di ciascuna area, disponendo che a tale inquadramento si sarebbe proceduto a partire dal 15 febbraio 1995, con la possibilità fino a tale termine, ferme restando le declaratorie di cui al ccnl, di stipulare accordi integrativi per la concreta attuazione dei principi di classificazione rilevanti. Rileva, quindi, che la volontà delle parti era stata quella di superare le precedenti classificazioni e di attuare, all'interno di alcune aree, piena fungibilità, rinviando per il concreto definitivo inquadramento, da effettuarsi sulla base di parametri predeterminati, ad un successivo accordo. Sostiene che ciò è confermato anche sul piano del trattamento economico, atteso che i trattamenti retributivi differenziati, originati dalle precedenti declaratorie pubblicistiche, sono mantenuti come assegni ad personam ai sensi dell'art. 53 del ccnl, mentre i dipendenti neoassunti hanno ا ک una voce stipendiale fissa identica all'interno di ciascuna area salvi i premi riconducibili al risultato della attività prestata. Rileva ancora che gli articoli 46 e 47 prescrivono espressa- mente la fungibilità piena all'interno di ciascuna area e- scludendo, sempre espressamente, che in tale caso il dipen- ? dente possa vantare aspettative giuridiche di inquadramento. Tanto premesso, la ricorrente lamenta che il tribunale di Bologna non ha considerato che le mansioni di quinta catego- ria, che i lavoratori assumevano di avere svolto, rientrava- no, nel periodo successivo alla stipulazione del contratto, nella seconda area operativa, conseguendone che non potevano considerarsi superiori. Inoltre il giudice di secondo grado, anzichè esaminare la eventuale superiorità delle mansioni alla luce della vigente disciplina contrattuale, ha ritenuto I di applicare quella pubblicistica, che, invece, non poteva E assumere alcuna efficacia. Infine, il tribunale ha errato, sempre ad avviso della so- cietà ricorrente, nella interpretazione dell'accordo del maggio 1995, relativo al definitivo inquadramento del perso- nale nelle rispettive aree, avendo trascurato di considerare che l'accordo in questione per nulla aveva modificato il contratto collettivo quanto agli elementi essenziali, in questo compiutamente delineati, della divisione in quattro aree e della fungibilità delle mansioni all'interno di cia- scuna area. t La censura è fondata nei limiti e nei termini che di seguito si espongono. Priva di una qualsiasi valida argomentazione appare la af- fermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale vi sarebbe stata, dopo la entrata in vigore del con- tratto collettivo del 26 novembre 1994, una prorogatio del sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali e delle categorie, sicchè il nuovo sistema di classificazione del personale sarebbe diventato operativo solo con la stipula- zione del contratto integrativo del 23 maggio 1995. Nella considerazione che l'articolo 6 del decreto-legge nu- mero 487 del 1993, convertito nella legge numero 71 del 1994, ha disposto che ai dipendenti postali, nonostante che il rapporto fosse divenuto di natura privata, continuava ad applicarsi la disciplina sostanziale pubblicistica fino alla stipulazione di un nuovo contratto, solo la volontà delle parti collettive avrebbe potuto avere il potere di stabilire che, sia pure transitoriamente, la regolazione di alcuni a- spetti del rapporto di lavoro fosse la stessa già prevista dalla precedente disciplina, che avrebbe così assunto carat- tere negoziale. Ma il tribunale ha omesso di scrutinare la volontà espressa dalla parti con il contratto del 1994, unico che avrebbe po- tuto disporre in tale senso, desumendo erroneamente la rego- la dal successivo accordo integrativo, al quale però ha con- traddittoriamente negato effetto retroattivo, trascurando comunque di accertare se ancora prima di questo si fosse proceduto ai nuovi inquadramenti. tom In ordine alla diversa ratio decidendi, secondo cui le mansioni di fatto svolte, corrispondenti alla ex VI (o V) categoria, da dipendente già inquadrato nella V (o IV) categoria, controversie del tutto analoghe sono state già decise dalla Corte con le sentenze 18 luglio 2002, n. 10461, 18 luglio 2002 n. 10462 e 19 luglio 2002, n. 10625, delle quali si riporta integralmente la motivazione. E' pacifico che il contratto collettivo, in vigore dal 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'azienda postale, aveva previsto un nuovo sistema di inquadramento del personale ripartito su quattro aree, assegnando, in particolare, ad un'unica "Area operativa" il personale già appartenente alla IV, V e VI categoria nel regime pubblicistico e facendo corrispondere a ciascuna delle categorie una posizione retributiva differenziata. Precisavano al riguardo le clausole contrattuali (in particolare, art. 37 e 40) che le differenti posizioni retributive con un sistema di progressione dall'una all'altra basata sull'esperienza lavorativa e su accertamenti di professionalità non costituivano posizioni giuridiche diversificate collegate a mansioni - differenti, concretando assegnazione di mansioni superiori soltanto quelle corrispondenti ad un'area diversa (superiore) a quella di inquadramento. Con riguardo a questa classificazione dei dipendenti postali, la giurisprudenza della Corte ha avuto modo, sia pure incidentalmente, di affermare, con esclusivo riguardo al periodo lavorativo svoltosi successivamente al 26 novembre 1994. (di cd. "privatizzazione sostanziale" del rapporto di lavoro), la necessità di verificare, nel nuovo sistema di classificazione del personale, se realmente alle tre posizioni retributive differenziate all'interno dell'area operativa non corrispondessero distinti profili professionali;
che se, invece, così fosse risultato, la norma inderogabile dell'art. 2103 c.c. non avrebbe consentito all'autonoma collettiva di considerare equivalenti, agli effetti dell'inquadramento, mansioni diverse, ciascuna corrispondente ad un differente livello retributivo. Infatti, una volta che la stessa autonomia collettiva abbia espresso un sistema in forza del quale la progressione da una posizione ad altra non comporta soltanto un aumento retributivo ma anche un mutamento dei contenuti professionali della prestazione, non ha poi il potere di escludere gli effetti collegati dall'art. 2103 c.c. allo svolgimento di mansioni proprie del livello retributivo superiore (da considerare, nella sostanza, vere e proprie qualifiche). Orbene, sul piano dei principi giuridici, la sentenza impugnata non si è discostata da tale impostazione, sulla cui base ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad una vera e propria qualifica superiore, denominata dal contratto in termini di terza posizione retributiva;
ma è sul terreno dell'accertamento di fatto dell'assetto negoziale voluto dalle parti che le critiche della ricorrente sono pienamente fondate. Invano, infatti, si cercherebbe nella motivazione un'indagine appropriata in ordine alle disposizioni del contratto collettivo idonee a suffragare la conclusione che alle posizioni retributive diversificate corrispondono diversi profili professionali. Come esattamente deduce la ricorrente, il Tribunale si è in sostanza limitato a verificare che vi era stato, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo, lo svolgimento di fatto di mansioni corrispondenti a quelle proprie della ex V categoria da parte di dipendente già inquadrato nella ex IV. 18 categoria. Al contrario, doveva aversi riguardo esclusivo al nuovo sistema di classificazione per poter affermare che alle tre, distinte, posizioni retributive, corrispondessero, secondo il contratto, distinti profili professionali verticalmente ordinati. Ciò, invero, si trova affermato nella motivazione, nella parte in cui si dice che non v'è dubbio che all'interno delle aree permangono rilevanti differenze tra le mansioni che in concreto vengono richieste ai lavoratori, con profonde differenziazioni sia per quanto riguarda le mansioni sia per quanto riguarda l'aspetto retributivo, e che corrispondono al vecchio inquadramento nelle ex IV, V e VI Cat., ritenendo ciò dimostrato dalla previsione di diverse posizioni retributive interne all'area, ma senza fondare tale conclusione sull'esame completo e logicamente coerente della clausole contrattuali. Per giungere ad affermare che, ad onta degli aspetti formali, nella nuova classificazione era stata in realtà conservata la distinzione tra le mansioni corrispondenti alle precedenti categorie, occorreva, innanzi tutto, accertare se le parti avessero previsto distinti profili professionali ovvero un unico profilo professionale per tutti gli appartenenti all'area operativa (spiegando adeguatamente il significato da attribuire all'adozione di una declaratoria unica e alla previsione di fungibilità e surrogabilità tra i dipendenti appartenenti all'area). Al riguardo, valorizzare la circostanza che le mansioni svolte in precedenza fossero state di fatto conservate dai dipendenti nella vigenza del nuovo sistema di classificazione, non è conforme ai precetti del diritto e della logica. 129 Non è contestato che nella stessa area di inquadramento siano state accorpate mansioni di diverso livello professionale (tanto è vero che il Tribunale riferisce della previsione contrattuale relativa alla fungibilità anche "verticale" delle mansioni). Ma la contrattazione collettiva ben può compiere tale operazione, considerando formalmente equivalenti e retribuendo identicamente mansioni di contenuto professionale diverso (dovendosi escludere l'esistenza di un principio inderogabile di parità di trattamento, idoneo a consentire un sindacato di ragionevolezza: cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 1993, n. 6030; 17 maggio 1996, n. 4570). Ed allora, nella situazione descritta, è ben comprensibile che il datore di lavoro, anche per evitare possibili dequalificazioni professionali (certamente concepibili tra mansioni. comprese all'interno di uno stesso livello di inquadramento: cfr. Cass. 10 agosto 1999, n. 8577), abbia conservato tendenzialmente i medesimi compiti ai dipendenti. Più in particolare, nel ragionamento del Tribunale assume rilievo centrale l'esistenza di posizioni retributive differenziate all'interno dell'area. Sarebbe stato però necessario, per ritenerle delle vere e proprie qualifiche, ricostruire l'intenzione dei contraenti siccome espressa nel senso di far corrispondere a ciascuna posizione retributiva distinti profili professionali. Soprattutto, meritavano adeguate risposté, del tutto omesse, le argomentazioni dell'azienda secondo cui l'assegnazione delle diverse posizioni retributive rispondeva a due diversi criteri: il primo imposto dal regime transitorio, in quando si dovevano continuare a mantenere differenziati i livelli retributivi acquisiti in precedenza;
il secondo concernente il funzionamento a regime, secondo il quale la progressione nelle posizioni retributive rappresentava una carriera puramente economica. In ordine a questo secondo aspetto, il Tribunale ha preso in esame la . previsione contrattuale secondo cui la progressione nelle posizioni retributive sarebbe avvenuta per accertamento professionale e valutazione dell'esperienza lavorativa, ma senza indagarne il significato e senza giustificare la conclusione, necessariamente implicita nella ricostruzione operata, che il conseguimento di una posizione economica superiore dovesse comportare l'assegnazione a mansioni diverse e superiori. Vi è ancora un elemento di contraddizione notevole nella motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale ha esaminato il contenuto del "Documento riepilogativo" in : tema di inquadramento del maggio 1995, nella parte in cui dettava i criteri di attuazione graduale dell'istituto della fungibilità, rilevando che la fungibilità e surrogabilità erano state previste senza limiti tra le mansioni classificate come di V categoria e quelle di VI categoria, mentre doveva essere evitata tra le dette mansioni e quelle proprie della IV categoria. Ne ha desunto la sostanziale ultra-attività degli inquadramenti basati. sulle categorie. Al contrario, la circostanza verificata dal Tribunale sarebbe stata idonea a dimostrare che, malgrado la differenziazione retributiva, nessuna distinzione poteva più farsi tra i contenúti professionali delle mansioni già corrispondenti alla VI e della V categoria. Quanto poi alla posizione dei dipendenti già inquadrati nella ex IV categoria, il termine “evitare" induce piuttosto a pensare ad un programma organizzativo del datore di lavoro in 壩 1 fase di prima attuazione del nuovo sistema di classificazione, nella prospettiva già delineata al punto n. 13, non essendo argomento sufficiente per escludere, tra l'altro, che un dipendente neoassunto per l'area operativa con la prima posizione retributiva non potesse essere assegnato a mansioni diverse da quelle già svolte dai dipendenti dell'ex IV categoria senza acquisire il diritto ad una posizione retributiva superiore. In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che alle posizioni retributive differenziate all'interno dell'area corrispondessero in realtà mansioni diverse e che, quindi, le dette posizioni sostanziassero delle vere e proprie qualifiche. Di conseguenza, ha affermato - correttamente, come si è detto, sul piano del diritto - che questa disciplina degli inquadramenti non consentisse alle parti collettive di escludere l'operatività dell'art. 2103 c.c. ! L'accertamento di fatto, logicamente pregiudiziale all'applicazione del principio di diritto, presenta, però, i vizi di motivazione omessa e insufficiente, per non avere esaminato le clausole contrattuali onde verificare se consentissero di collegare determinate mansioni alle diverse posizioni retributive, sancendo in pratica l'ultra-attività del sistema di inquadramento precedente, nonché contraddittoria, per avere utilizzato, a sostegno della decisione, argomentazioni inidonee sotto il profilo logico-giuridico. Si impone, pertanto, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata perché si proceda in un nuovo giudizio al necessario esame delle disposizioni del contratto collettivo al fine di verificare se all'interno dell'area operativa, le diverse posizioni retributive concretino vere e proprie qualifiche in quanto collegate a mansioni di diverso livello professionale>>. La riprodotta motivazione delle sentenze richiamate è idonea a 1 a giustificare, in senso integralmente conforme alla prece- dente sentenza di questa Corte numero 92 del 2003, la cassa- zione della pronuncia impugnata con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Fi- £ renze alla quale si demanda di regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di SI SE e compensa tra le parti le spese processuali;
ac- coglie il ricorso nei confronti degli altri intimati e rin- via, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma il 14 aprile 2003. Il consigliere estensore Il presidente estio Velin. mm. 3 0 L 3 A 1 5 D S . S , T A O R * ' T * L A , ' L A L 3 O C L 7 B E - E I P 8 D S - D I I 1 S A N 1 T N G CANCELLIERE S E E O S G A I D G A N I E Depositato in Cancelleria E L O , A T O D T R A 25 AGO. 2003 I T E L R I S T L oggi, I D N E G E E D IL CANCELLIERE S O R E utgilio Soleffi 13