Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 3
L'appaltatore è titolare di un mero interesse di fatto alla percezione di un anticipo sul prezzo dell'appalto, posto che la normativa contenuta nell'art. 12 R.D. n. 2440/1923, così come modificata dall'art. 2 del d.P.R. n. 627 del 1972, e nei D.M. del Tesoro che accertano la situazione economica del paese, stabiliscono che l'Amministrazione è autorizzata a concedere un anticipo sul prezzo dell'appalto, nella misura prevista nei D.M., senza prevedere però alcun obbligo specifico, dal che è logico dedurre che trattasi di un potere discrezionale dell'Amministrazione stessa, al quale non corrisponde un diritto dell'appaltatore.
Alla luce di quella che è la disciplina dell'art. 34 del Capitolato Generale della Cassa per il mezzogiorno e di quella dell'art. 30 del d.P.R. n. 1063 del 1962, in tema di appalti di opere pubbliche, nelle ipotesi di sospensione dei lavori legittimamente disposta (e cioè dovuta alle ragioni di pubblico interesse o di necessità in esse norme indicati), non sono dovuti all'appaltatore indennizzi o compensi, ma tuttavia, qualora la sospensione abbia durata più lunga di quella prevista, l'appaltatore ha la facoltà di chiedere alla Amministrazione lo scioglimento del contratto, e, nel caso di diniego, i maggiori oneri sopportati. (Nell'affermare un tal principio, la Corte ha, più in particolare, escluso che fra le ragioni di pubblico interesse o necessità sopra richiamate, rientri l'ipotesi della sorpresa geologica).
La previsione dell'art. 1664 cod. civ., sulla base della quale l'appaltatore ha diritto ad un equo compenso a ristoro delle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'opera, ha riguardo alle sole ipotesi di difficoltà sopravvenute derivanti da cause geologiche, idriche e simili ( vale a dire a cause naturali ) e non si estende ad altre e diverse cause oggettive di difficoltà sopravvenuta quali i fatti umani, sebbene rivelatisi idonee a produrre effetti identici o analoghi alle cause naturali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA - COMPRENSORIO CHILIVANI già CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO DI CHILIVANI, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13, presso l'avvocato OR IV, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENEDETTO GIOVANNI CARBONE, giusta procura speciale per Notaio Carlo Bolognini di Sassari rep. n. 4099 del 25.6.1999;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ SVILUPPO FINANZIARIO MG già ING. GOFFREDO MANFREDI per COSTRUZIONI ed ESERCIZI INDUSTRIALI SpA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 19912/99 proposto da:
SOCIETÀ SVILUPPO FINANZIARIA M.G. già ING. GOFFREDO MANFREDI per COSTRUZIONI ed ESERCIZI INIDUSTRIALI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso l'avvocato ADRIANO PALLOTTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE GRECO e GIOVANNI PALLOTTINO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA - COMPRENSORIO CHILIVANI già CONSORZIO DI BONIFICA DELLIAGRO DI CHILIVANI, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13, presso l'avvocato OR IV, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENEDETTO GIOVANNI CARBONE, giusta procura speciale per Notaio Carlo Bolognini di Sassari rep. n. 4099 del 25.6.1999;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 487/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Sivieri e Carbone, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Pallottino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il ricorso principale:
l'accoglimento del primo e secondo motivo, l'assorbimento del quarto motivo, rigetto del terzo e quinto motivo;
per il ricorso incidentale: l'assorbimento del primo motivo, l'accoglimento del secondo motivo, l'accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo, rigetto del secondo e quarto motivo, l'inammissibilità del quinto e sesto motivo.
Svolgimento del processo
In data 27.1.1978 la s.p.a. ing. G. DI Costruzioni ed Esercizi Industriali si aggiudicava i lavori di costruzione di una condotta per l'adduzione delle acque della diga su Rio Mannu di Pattada e stipulava quindi con la Cassa per il Mezzogiorno un contratto di appalto per un importo di L.
2.964.493.275. Successivamente il contratto veniva ceduto dalla Cassa per il Mezzogiorno al Consorzio di Bonifica delll'Agro di Chilivani, con atto pubblico in data 15.12.1978.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sorgevano dei contrasti in relazione ai quali l'impresa iscriveva numerose riserve che non venivano risolte in via amministrativa, per cui veniva attivata la procedura arbitrale, prevista in contratto.
In data 18/27.6.1984 il Collegio arbitrale pronunziava lodo parziale, accogliendo alcune domande dell'impresa e disponendo per il resto il prosieguo del giudizio.
Con lodo definitivo in data 21/28.3.1985 gli AA. liquidavano in favore dell'impresa la somma di L. 6.819.852.000, comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla domanda;
dichiaravano inoltre la parziale compensazione delle spese. Con atto notificato in data 14.5.1987 il Consorzio proponeva impugnazione avverso entrambi i lodi arbitrali chiedendo alla Corte di appello adita declaratoria di nullità per violazione di regole di diritto.
La Corte di appello di Roma con sentenza non definitiva in data 11.11.1991 dichiarava la nullità dei lodi, rigettava parte delle domande proposte dall'impresa, relative alla corresponsione di un equo indennizzo ex art. 1664 c.c. per difficoltà insorte nell'esecuzione dei lavori e rimetteva la causa sul ruolo per un supplemento di istruttoria in relazione alle altre domande, con particolare riferimento alla richiesta di danni per ritardata rimozione di un rilevato ferroviario di una linea delle Ferrovie Sarde in disuso.
Si costituiva in giudizio la s.r.l. Sviluppo Finanziario M.G., subentrata per incorporazione alla s.r.l. Mafredi. In data 1.7.1996 il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso del procuratore del Consorzio e quindi riassunto dalla s.r.l. Sviluppo Finanziario M.G.
Con sentenza in data 22.2.1999 la Corte di appello di Roma condannava il Consorzio a pagare all'impresa in accoglimento della riserva n 1 lett. a) la somma di L. 400.000.000 con rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 10.9.1979 fino alla sentenza;
della riserva n. 2 la somma di L. 160.594.594, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 31 dicembre 1979 quanto a L. 39.769.884, dal 31.12.1980 quanto a L. 56.051.151, dal 31.12.1981 quanto a L. 39.827.973 e dal 31.12.1982 quanto a L. 24.945.585, fino alla sentenza;
della riserva n. 6 la somma di L. 600.000.000 con la rivalutazione secondo gli indici Istat dal 31.12.1982 fino alla sentenza;
oltre agli interessi legali sulle somme liquidate, annualmente rivalutate con le indicate decorrenze fino al saldo;
condannava inoltre il Consorzio al pagamento del 50% delle spese del giudizio arbitrale determinate in L. 20.000.000 nonché il 50% delle spese del funzionamento del Collegio arbitrale per l'ammontare liquidato dagli AA e il 50% delle spese del giudizio svoltosi avanti alla Corte territoriale per un ammontare di L. 15.000.000, compensando il restante 50%.
Per la cassazione delle sentenze della Corte di appello propone ricorso il Consorzio, con ricorso fondato su cinque motivi. Resiste con controricorso la s.r.l. Sviluppo Finanziario M.G. che propone a sua volta ricorso incidentale, fondato su sei motivi, al quale resiste con controricorso il Consorzio.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente lamenta violazione dell'art. 35 R.D. 25.5.1895 n. 350, con falsa applicazione degli artt. 1206 c.c. e violazione degli artt. 1218 ss., 1362 ss e 2697 c.c., con falsa applicazione degli artt. 2727 ss c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché motivazione carente, illogica, contraddittoria e perplessa, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Rileva che la Corte territoriale ha illegittimamente presunto, senza alcun fondamento in fatto e diritto che la rimozione del rilevato ferroviario fosse necessaria per l'esecuzione dei lavori;
fosse condizionata alla stipula di una convenzione fra le Ferrovie Sarde e il Consorzio;
il consorzio solo con molto ritardo avesse stipulato la necessaria convenzione, con ciò violando l'obbligo della cooperazione.
Al contrario ne' le previsioni contrattuali, ne' le previsioni progettuali ne' le regole dell'arte imponevano la rimozione del rilevato, la cui esistenza era ben nota all'Impresa. Era quindi onere dell'Impresa stessa in base all'art. 35 R.D. n. 350 del 1895 organizzare il lavoro in modo da porsi in condizione di consegnare le opere nei termini contrattuali.
Quanto al dovere di cooperazione del Consorzio la sua violazione rilevando sul piano della mora credendi non concretizza una responsabilità dell'appaltante per inadempimento. D'altra parte la stipula della convenzione con le FF. la cui omissione è stata ritenuta dalla Corte territoriale quale causa della condanna del Consorzio per omessa cooperazione incombeva all'Impresa talché l'eventuale ritardo va a questa addebitato. Qualora peraltro la stipula della convenzione fosse stato onere del Consorzio la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto tenere conto che la convenzione non era atto unilaterale o comunque atto il cui compimento restasse nella sfera esclusiva del consorzio, con la conseguenza che avrebbe dovuto valutare anche la condotta del terzo. Ribadisce comunque il ricorrente che la convenzione in relazione alla quale la Corte di appello sviluppa tutta la sua motivazione, non doveva essere stipulata dal Consorzio che era invece tenuto a stipularne una diversa attinente ad altro rapporto, al quale l'Impresa era estranea.
La Corte territoriale ha altresì omesso ogni serio esame in ordine ad altre cause che hanno inciso sull'esecuzione dei lavori, cause che vanno individuate nel ritardo nella somministrazione dell'energia elettrica, nell'acquisizione delle aree occorrenti per i lavori, a mezzo espropriazioni, ritardo nella concessione dell'autorizzazione al deposito ed uso di esplosivi, attribuendo, senza un serio fondamento, l'intero ritardo lamentato dall'Impresa DI, alla tardiva rimozione del rilevato ferroviario. Il motivo è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Invero va al riguardo rilevato che rettamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile nella specie l'istituto della mora credendi di cui all'art. 1206 c.c. dopo avere dato conto, con motivazione sufficiente ed immune da vizi logici, del perché avesse ritenuto che il ritardo nella stipula della convenzione, espressamente richiesta dall'Amministrazione ferroviaria, andasse attribuita al Consorzio, tenuto altresì conto che non risulta che la difesa del Consorzio abbia dedotto nel giudizio di merito che la convenzione richiesta dall'Amministrazione ferroviaria si riferisse ad altro rapporto, peraltro neppure specificamente indicato, talché tale circostanza attinente chiaramente al merito della vertenza non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. La Corte territoriale in particolare ha accertato che l'Impresa, anche prima della rimozione del rilevato, aveva cercato ugualmente di svolgere la sua attività con mezzi di fortuna, quali le pale meccaniche, riuscendo a svolgere solo una minima parte del lavoro necessario;
che quindi la rimozione del rilevato era assolutamente necessaria;
che subito dopo la stipula della convenzione fra le Ferrovie Sarde ed il Consorzio l'Impresa ha in tempi brevi provveduto alla rimozione del rilevato procedendo, sempre sollecitamente, allo svolgimento del lavoro appaltato;
che le Ferrovie Sarde appena sottoscritto la convenzione hanno concesso sollecitamente il nulla osta alla rimozione del rilevato, desumendo dalle accertate circostanze che il ritardo, nell'esecuzione dei lavori, andasse addebitato all'inerzia del Consorzio.
Consegue che avendo la Corte di merito rettamente accertato con giudizio in fatto immune da vizi logici, che il ritardo andava attribuito all'inerzia del Consorzio, logicamente ha poi applicato il disposto dell'art. 1206 c.c. che pone a carico del creditore l'onere di collaborazione nel facilitare l'esecuzione dell'obbligazione, procedendo poi, ai sensi dell'art. 1207 comma 2 c.c., al calcolo del danno che l'inerzia del creditore aveva causato al debitore. Nella determinazione del quantum. peraltro la Corte territoriale è caduta in errore per avere fatto ricorso ad una valutazione equitativa del danno stesso in ipotesi non consentita dalla legge ed in riferimento a tale censura il motivo in esame va accolto.. Invero la Corte territoriale dopo avere accertato che il ritardo nell'esecuzione dei lavori era stato determinato in parte dalla mancata cooperazione del Consorzio e in parte da altre tre cause, ha equitativamente calcolato la quantità di danno da attribuire alla condotta del Consorzio, senza tenere conto che la valutazione equitativa può essere effettuata dal giudice, ex art. 1226 c.c., solo nell'ipotesi in cui la parte sia nell'impossibilità di fornire la relativa prova, ipotesi non ricorrente nella specie. La Corte di appello avrebbe dovuto infatti quantificare il ritardo complessivo attribuibile al ritardo nell'allacciamento dell'energia elettrica, alle espropriazioni ed al ritardo nel rilascio dell'autorizzazione della Questura di Sassari al deposito ed uso degli esplosivi, accertare se tali ritardi fossero di per se soli sufficienti ad incidere sull'esecuzione dei lavori, anche nell'ipotesi in cui il rilevato fosse stato tempestivamente eliminato, e, nell'ipotesi positiva, detrarre poi dal ritardo effettivo globale, riscontrato nell'esecuzione dei lavori, il ritardo attribuibile a cause diverse dalla mancata tempestiva stipula della convenzione..
Il dato in tal modo ottenuto, confrontato con il programma finanziario ed operativo predisposto dall'Impresa ed approvato dalla Direzione lavori, e con la quantità di lavoro effettivamente realizzato, avrebbe permesso, applicato il tasso di interessi del 10% di determinare il danno subito dall'Impresa per maggiori spese generali, interessi passivi, ammortamento delle macchine e delle attrezzature, maggiori costi per mano d'opera e ritardato conseguimento degli utili, procedura questa adottata dalla Corte territoriale e posta a fondamento della decisione, non contestata dal Consorzio che nulla ha rilevato in proposito.
Il primo motivo va quindi accolto per quanto di ragione, nel limite indicato.
Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 12 R.D. 2440 del 18.3.1923, con falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 741 del 10.12.1981, violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 del capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno e degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle OO.PP., violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224 e 1277 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché motivazione contraddittoria e difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Assume che non sussiste un diritto dell'appaltatore ad ottenere da parte dell'Amministrazione un anticipo sul prezzo dell'appalto, ma solo un interesse di mero fatto alla corresponsione dell'anticipo, ciò quanto meno fino all'entrata in vigore dell'art. 3 della L. 741/1981, non applicabile nella specie ratione temporis.
Comunque anche a voler ritenere che sussistesse un diritto dell'Impresa ad ottenere il pagamento dell'anticipo, tuttavia questa non aveva prestato le garanzie previste dalla legge ed aveva comunque rinunziato alla richiesta allorché il Consorzio si era offerto di corrispondere la somma, nella misura del 20% prevista dal D.M. Tesoro 3.10.1977.
La Corte territoriale inoltre ha errato anche nell'applicare alle somme in questione le previsioni contenute negli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962, non applicabili ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste.
Il motivo che si articola in tre censure è fondato e va quindi accolto.
Invero in relazione alla prima censura relativa alla mancanza di un diritto dell'impresa alla percezione dell'acconto si osserva che questa Corte Suprema ha già precisato che l'appaltatore è titolare di un mero interesse di fatto alla percezione dell'acconto posto che la normativa contenuta nell'art. 12 R.D. n. 2440/1923, così come modificata dall'art. 2 D.P.R. n. 627/1972 e nei D.M. del Tesoro che accertano la situazione economica del Paese, stabiliscono che l'Amministrazione è autorizzata a concedere un anticipo sul prezzo dell'appalto, nella misura prevista nei D.M., senza prevedere però alcun obbligo specifico, per cui è logico dedurre che trattasi di un potere discrezionale dell'Amministrazione stessa, al quale non corrisponde un diritto dell'appaltatore. (Cass. civ. sez. I 18.10.1991 n. 11038). La prima censura va quindi accolta.
Riguardo alla seconda censura si osserva che anch'essa si suddivide in due prospettazioni relativa la prima all'omessa offerta di idonee garanzie e la seconda alla rinunzia alla richiesta, a seguito dell'offerta del Consorzio di corrispondere il 20% del prezzo di appalto.
Trattasi di due prospettazioni che devono ritenersi assorbite nelle argomentazioni già svolte in precedenza in relazione all'inesistenza di un diritto alla percezione dell'anticipo, erroneamente ritenuto esistente dalla Corte di merito. In ordine infine alla terza censura del secondo motivo si osserva che irrilevante deve ritenersi ogni disquisizione in ordine all'applicabilità degli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962, posto che l'inesistenza di un diritto alla percezione dell'anticipo esclude in radice l'applicazione degli interessi capitolarì, a seguito del preteso ritardo nell'erogazione delle somme richieste. Il secondo motivo va accolto in relazione alla prima censura, assorbite la seconda e terza censura.
Con il terzo motivo il Consorzio ricorrente deduce violazione dell'art. 34 del capitolato Cassa per il Mezzogiorno e dell'art. 30 del capitolato generale OO.PP., nonché motivazione insufficiente, contraddittoria e perplessa e violazione degli artt. 1227, 2697 e 2727 c.c. nonché motivazione inesistente, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Precisa che a seguito di sorpresa geologica l'esecuzione dei lavori fu ritualmente sospesa mentre, in relazione alla statuizione relativa all'eccessivo protrarsi dell'interruzione, la Corte territoriale immotivatamente ha ritenuto che l'eccessiva protrazione fosse addebitabile al Consorzio.
La Corte non si è avveduta che in base alle norme di capitolato dalla Corte stessa richiamate l'Impresa avrebbe potuto chiedere il risarcimento del danno solo se avesse prima chiesto lo scioglimento del contratto, ottenendo un diniego del Consorzio.
Del tutto priva di motivazione appare poi la statuizione con la quale è stata liquidato il presunto danno sulla base di una apodittica affermazione di correttezza e di affidabilità dei conteggi predisposti dall'appaltatrice.
Ancor più grave è l'omissione del giudice di merito che non ha valutato l'efficienza causale del diniego dell'impresa di riattivare il cantiere dopo la prima perizia.
Il motivo è fondato e va pertanto accolto.
Invero l'art. 34 del Capitolato Generale della Cassa per il mezzogiorno, stabilisce al primo comma che se circostanze speciali impediscono che i lavori possano proseguire a regola d'arte, l'amministrazione può disporre la sospensione dei lavori;
sostanzialmente uguale è la normativa contenuta nell'art. 30 del D.P.R. n. 1063/1962 che individua le circostanze speciali in cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili.. Entrambe le norme indicate non stabiliscono un termine massimo di sospensione per le ipotesi indicate che invece fissano, rispettivamente in un quarto del tempo previsto per l'ultimazione dei lavori e in mesi sei, per le ipotesi di sospensione dovuta a ragioni di pubblico interesse o necessità.
Sia l'art. 34 che l'art. 30, in riferimento ai due diversi gruppi di cause che giustificano la sospensione, prevedono espressamente che non compete all'appaltatore alcun compenso o indennizzo e che per converso, in ogni caso, la durata della sospensione non è considerata ai fini del superamento del termine prefissato per l'ultimazione dell'opera.
Infine sia l'art. 34 Capitolato Cassa che l'art. 30 del D.P.R. n. 1063/1962, stabiliscono che qualora la sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità superi il termine massimo previsto, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto e, in caso di diniego, il pagamento dei maggiori oneri sopportati. Consegue dalla riportata normativa che:
a) in via generale, nelle ipotesi di sospensione, legittimamente disposta, non sono dovuti all'appaltatore indennizzi o compensi;
b) qualora la sospensione abbia durata più lunga di quella prevista, l'appaltatore ha la facoltà di chiedere alla Amministrazione lo scioglimento del contratto e nel caso di diniego il pagamento dei maggiori oneri, nella sola ipotesi in cui la sospensione sia stata disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità, fra le quali non rientra certamente la sorpresa geologica che costituisce causa che incide sull'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
I riportati principi non sono stati tenuti presenti dalla Corte territoriale che prescindendo dall'indicata procedura ha ritenuto, in relazione alle ipotesi in cui non sia previsto un termine massimo di sospensione, che tale termine debba essere fissato dal giudice, e che dalla scadenza del termine fissato, a posteriori, dal giudice nasca il diritto al risarcimento del danno, creando così una procedura non prevista dal Legislatore.
La Corte di merito non ha altresì debitamente considerato che dopo la redazione della prima perizia di variante l'Impresa si era rifiutata di riprendere il lavoro, rifiuto illegittimo, posto che in base all'art. 12 D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 l'appaltatore è tenuto ad eseguire gli ordini di servizio, salva la facoltà di iscrivere riserva nei modi prescritti, qualora dalla ripresa dei lavori e dalla loro esecuzione possano derivare maggiori oneri.
Erroneamente inoltre la Corte territoriale ha ritenuto il Consorzio inadempiente al dovere di cooperazione, per non avere tempestivamente assolto all'onere di predisporre adeguata perizia di variante, procedendo quindi alla condanna del Consorzio stesso, posto che nessun compenso o indennizzo poteva essere liquidato all'Impresa qualora questa avesse ritenuto di mantenere in vita il contratto, come in effetti si è verificato, mentre al fine di equilibrare la situazione contrattuale avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto stesso ex art. 1467 c.c. per eccessiva onerosità sopravvenuta, liberandosi così dagli oneri che ora chiede gli siano rimborsati, non prevedendo la normativa che regola i contratti di appalto di oo.pp. diversa e specifica soluzione, per le ipotesi di sospensione dei lavori, legittimamente disposta, come nel caso in esame.
Nè nella specie trovano applicazione i principi elaborati da questa Corte Suprema con la sentenza 17.3.1982 n. 1728, così come chiesto dalla ricorrente incidentale con la memoria in data 22.11.2000, posto che la fattispecie dedotta in quel giudizio prevedeva la ritardata ripresa dei lavori addebitabile all'Amministrazione, dopo la cessazione della causa che ne aveva determinato la sospensione.
Nel caso in esame invece la omessa tempestiva ripresa dei lavori è dipesa dal rifiuto dell'Impresa di ottemperare all'ordine di servizio emesso dal Direttore dei lavori, in violazione come detto dell'art. 12 D.P.R. 1063 del 1962. Va altresì rilevato che la Corte territoriale ha completamente omesso di considerare quale sia stata l'eventuale incidenza, nel lamentato ritardo, della condotta della Cassa per il Mezzogiorno alla quale competeva il diritto-dovere di approvare le perizie di variante.
Circostanza questa di particolare rilievo se si considera che la prima perizia è stata dalla Cassa per il mezzogiorno approvata solo per una parte dei sovrascavi, e rigettata per il resto, come si legge a pag. 25 dell'impugnata sentenza, senza che da tale accertamento in fatto la Corte territoriale abbia poi tratto conseguenza alcuna. Il terzo motivo va quindi accolto.
Con il quarto motivo di ricorso il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Rileva il ricorrente che la Corte di merito non ha precisato le ragioni in base alle quali abbia ritenuto che l'omessa corresponsione dell'anticipazione abbia concretizzato, a carico del Consorzio, un debito di valore e perché abbia proceduto alla rivalutazione in cumulo con gli interessi, in assenza di costituzione in mora, pur avendo applicato illegittimamente gli interessi capitolari che assorbono il risarcimento dei danni.
Rileva inoltre che la Corte territoriale non ha esposto nella parte motiva della decisione le ragioni che hanno determinato i tempi, le misure e le modalità di calcolo delle somme dovute per sorte, interessi e rivalutazione.
Il motivo deve ritenersi assorbito nelle argomentazioni svolte in occasione dell'esame del secondo motivo, rientrando nei compiti del giudice di rinvio la qualificazione dell'obbligazione e la liquidazione dei relativi accessori.
Infine con il quinto motivo il Consorzio lamenta motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Assume che avendo il Collegio di merito premesso che la domanda era stata accolta in misura molto ridotta, non avrebbe poi dovuto compensare le spese in ragione del 50%, ma in ragione di un'aliquota superiore.
Anche questo motivo va dichiarato assorbito, dovendo il giudice di rinvio procedere ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio, in base ad una valutazione globale dell'esito della lite. Con il primo motivo del ricorso incidentale l'Impresa lamenta violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. 118 disp. att. e 111 della Costituzione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché, in alternativa, omesso esame del contenuto della consulenza tecnica in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.; con violazione, quanto meno indiretta 61 e ss. e 191 e ss. c.p.c. Rileva che sia il C.T.U. che la Corte territoriale, che del primo ha recepito le conclusioni, non hanno tenuto conto che avendo la causa d'impedimento relativa alla ritardata rimozione del rilevato operato nello stesso contesto temporale delle altre cause di ritardo, la prima assorbiva interamente gli effetti delle seconde talché l'indennizzo dovuto all'Impresa non poteva essere ridotto, qualora non fosse rimasto provato che le cause minori avessero avuto un'incidenza nell'aggravare le situazione d'impedimento costituito dal rilevato.
Sul punto la Corte di merito non ha motivato, non ha esaminato gli elementi rilevanti ai fini del decidere, ha adottato una soluzione senza prova e ha violato i principi che regolano il concorso o l'assorbimento delle cause di un evento dannoso, così come previste dall'art. 41 c.p. Le censure contenute nel motivo in esame, peraltro fondate, possono ritenersi assorbite nelle argomentazioni già svolte in occasione dell'esame del primo motivo del ricorso principale del quale costituiscono un diverso aspetto, posto che effettivamente la Corte di merito dovrà procedere all'esame separato delle varie cause che hanno determinato il ritardo nell'esecuzione dei lavori attribuendo alle stesse, nel modo in precedenza esplicato, specifica valenza, in relazione al ritardo verificatosi, in base al principio della sufficienza causale autonoma, ritenendole assorbite qualora le cause minori non abbiano comunque autonoma rilevanza rispetto al ritardo determinato dalla pretesa tardiva stipula della convenzione, nel senso che concretizzatasi la convenzione i lavori avrebbero potuto riprendere speditamente il loro iter, non incidendo sui lavori stessi l'allacciamento della corrente elettrica, la definizione delle procedure espropriative e l'autorizzazione della P.S. al deposito ed uso degli esplosivi.
Con il secondo motivo l'Impresa censura la sentenza in data 11.11.1991 in relazione al rigetto delle riserve nn 3 e 4. Osserva che nell'appalto l'alea dell'appaltatore viene identificata nella gestione dell'attività svolta e nella disponibilità dei mezzi materiali e finanziari necessari per attuarla.
Pertanto il rischio è attribuito espressamente ed unicamente alla gestione, come disposto testualmente dall'art. 1655 c.c. È principio comune a tutti i contratti il principio dell'equilibrio delle prestazioni delle parti, sia nella fase genetica che nella fase funzionale del contratto, talché le disposizioni che garantiscono tali principi non rientrano nel novero di norme eccezionali ma tutt'al più nel novero di norme speciali, con possibilità di interpretazioni estensive ed analogiche. Irrilevante diviene così l'argomento della dizione letterale dell'art. 1664 comma 2 c.c. A prescindere dall'interpretazione estensiva della norma si pone il problema di comprendere nella sostanza il senso dell'espressione "e simili" contenuto nell'articolo indicato, espressione che va certamente riferita al carattere oggettivo delle cause, non essendo facilmente individuabili altre cause simili a quelle metereologiche ed idriche espressamente menzionate.
Pertanto tutte le cause che interferiscono in modo oggettivo nell'esecuzione del contratto, aggravando la posizione di uno dei contraenti, comporta la perequazione delle prestazioni. Nè condivisibile può ritenersi l'impostazione della giurisprudenza secondo la quale la perequazione delle prestazioni sarebbe raggiungibile in base all'art. 1467 c.c. Il ricorso a tale norma appare infatti incomprensibile perché non sussiste una giustificazione logica e pratica che sorregga una tale differenziazione, posto che il legislatore ha adottato un criterio di perequazione strettamente adeguato ai caratteri ed alle esigenze del rapporto di appalto.
Ne discende che al contratto di appalto va applicata una logica di perequazione sganciata dal pedaggio della risoluzione prevista dall'art. 1467 c.c., la cui applicazione comprometterebbe il risultato o estinguendo il rapporto o dilazionandone la soluzione nel tempo.
Va quindi esclusa ogni differenziazione fra cause ostative, una volta accertato che questa abbiano carattere oggettivo ed ineluttabile.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero questa Corte Suprema ha più volte precisato che l'art. 1664 comma 2 c.c. che prevede per l'appaltatore un equo compenso a ristoro delle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'opera si riferisce solo a cause di difficoltà sopravvenute derivanti da cause geologiche idriche e simili vale a dire a cause naturali e non si estende ad altre e diverse cause oggettive di difficoltà sopravvenuta fra i quali i fatti umani, sebbene idonee a produrre effetti identici o analoghi alle cause naturali. (Cass. civ. 14.1.1987 n. 173; Cass. civ.
5.2.1987 n. 1121.
Tale distinzione trova il suo fondamento proprio nel contenuto letterale dell'art. 1644 c.c. che espressamente limita alle cause naturali, il diritto alla percezione dell'equo indennizzo mentre in relazione ai fatti umani, quali l'aumento del costo dei materiali e della mano d'opera, il legislatore ha previsto l'istituto della revisione prezzi, così come disciplinato dalla L. 10.12.1981 n. 741, applicabile ai contratti di appalto di oo.pp.
Consegue che per le ipotesi di circostanze imprevedibili, che abbiano influito sull'esecuzione dell'appalto, resta escluso che fatti quali quelli dedotti dall'Impresa, con riferimento all'aumento del costo della mano d'opera, a seguito dello sciopero delle maestranze, possa ricondursi nella previsione dell'art. 1664 comma 2, trovando al contrario applicazione il principio della revisione prezzi, qualora ne ricorrano le condizioni di legge o, in subordine, il generale disposto dell'art. 1467 c.c. Il secondo motivo va quindi respinto.
Con il terzo motivo l'Impresa ricorrente lamenta violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. 118 delle relative disposizioni di attuazione e 111 della Costituzione, nonché omesso esame di fatti decisivi regolarmente dedotti e provati.
Lamenta che con la riserva n. 6 per L.
2.131.594.944 l'Impresa aveva chiesto i danni derivatile per la sospensione dei lavori fino al 18.7.1992, resa necessaria per predisporre una perizia di variante, che non potè avere esecuzione in quanto sbagliata ed ingiusta, tanto che l'inidoneità fu riconosciuta dallo stesso Consorzio che predispose una nuova perizia, ultimata il 12.5.1992, per cui i lavori poterono riprendere solo il 19.7.1992. Era evidente che l'intero periodo di sospensione durato dal luglio 1991 al maggio 1992 era imputabile al Consorzio per cui il relativo danno avrebbe dovuto essere da questo risarcito. Viceversa il lodo parziale e la sentenza definitiva della Corte di appello hanno ridotto l'indicato periodo da dieci mesi a soli sei mesi, senza adeguata motivazione.
Inoltre la Corte territoriale ha definito il danno con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. benché esistessero i parametri per valutare quel danno: durata della sospensione, onere giornaliero per spese generali a vuoto, per costo e mancato ammortamento dei macchinari ed attrezzature, rimasti inerti, per personale non utilizzato, per prolungamento del deposito cauzionale, per interessi a seguito del differimento dell'incasso degli acconti e del saldo.
Il motivo è infondato e va dichiarato assorbito nelle argomentazioni in precedenza sviluppate, posto che, come già precisato nel corso dell'esame del ricorso principale la normativa che regola il contratti di appalto di oo.pp. non prevede che l'Impresa possa rifiutarsi di riprendere i lavori a seguito di ordine di servizio del direttore lavori, stabilendo, a tutela dell'impresa, l'art. 12 D.P.R. n. 1063/1962 l'iscrizione di apposita riserva. Consegue pertanto che l'impresa avrebbe dovuto eseguire la prima perizia di variante riprendendo i lavori, ed iscrivendo apposita riserva a tutela dei propri diritti.
Ciò non avendo fatto, pur essendo quantificabile il maggior onere al quale andava incontro, non può ora chiedere il ristoro del danno, dopo avere eluso l'obbligo della iscrizione della riserva. Con il quarto motivo l'Impresa DI censura la sentenza pronunziata in data 11.11.1991, per avere confuso i concetti di rispetto del contraddittorio ed accettazione del contraddittorio. Rileva l'Impresa che poiché l'arbitrato era stato promosso in corso d'opera, dopo la proposizione della domanda ed in occasione di due SAL, essa Impresa aveva aggiunto alle sei riserve già iscritte anche una settima riserva, relativa agli interessi per ritardato pagamento dei due SAL, per un importo di L. 73.285.000. La richiesta fu introdotta nella prima memoria avanti al Collegio arbitrale, e a quella memoria ne seguirono altre, per cui il Consorzio fu posto nella condizione di difendersi adeguatamente anche su tale domanda aggiunta.
Gli AA. con il lodo non definitivo dichiararono inammissibile la domanda in quanto non inserita nella domanda introduttiva del giudizio arbitrale e in quanto si fondava su un titolo diverso da quello posto a fondamento dei quesiti, originariamente formulati. Tale statuizione ritualmente impugnata è stata confermata dalla Corte di appello con la sentenza 11.11.1991 con la quale rilevava che per l'esame di domande introdotte successivamente alla domanda originaria, fosse necessaria l'accettazione della controparte. Assunto del tutto infondato posto che il giudizio arbitrale non soggiace alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. Se la domanda successivamente avanzata rientra nelle previsioni della clausola compromissoria e sul punto è stato reso possibile il contraddittorio gli AA. devono esaminarla, a prescindere dall'accettazione del contraddittorio.
Rileva ancora l'impresa che l'asserita inammissibilità si concreta nel concetto di nullità della domanda che si ritiene tardiva, ma nessuna disposizione prevede siffatta nullità donde l'impossibilità di eccepirla e pronunziarla, stante il disposto dell'art. 156 comma 1 c.p.c. Il motivo è fondato e va quindi accolto.
Invero il giudice di merito lungi dal confondere i concetti di rispetto del contraddittorio e di accettazione del contraddittorio, come ritenuto dalla ricorrente, ha precisato che nel corso del giudizio arbitrale non valgono le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., stante la libertà di forma che connota tale giudizio, con ciò concordando con la ricorrente incidentale, rilevando altresì che, nella specie, essendo stato il lodo arbitrale dichiarato nullo e proseguendo il giudizio avanti al giudice ordinario, tali preclusioni trovavano applicazione avanti a questo giudice, non avendo il Consorzio mai accettato il contraddittorio sul punto, ne' prima avanti agli AA. ne' dopo avanti al giudice ordinario.
Tale statuizione è errata in quanto, introdotta ritualmente una domanda nel giudizio arbitrale, in relazione al quale non trovano applicazione gli artt. 183 184 c.p.c., la domanda stessa, a seguito dell'annullamento del lodo, transita unitamente agli altri quesiti all'esame dal giudice ordinario senza che possano trovare successiva applicazione gli artt. 183 e 184 c.p.c., rispetto ad un contraddittorio ritualmente radicatosi e che prescinde dall'accettazione di una delle parti, non necessaria nel giudizio arbitrale, in relazione al quale rileva esclusivamente che sia stato rispettato l'ineludibile principio del contraddittorio. Con il quinto motivo l'Impresa DI rileva che dalla impugnata sentenza non si evince chiaramente se sia stata disposta la rivalutazione anche degli interessi.
Chiede pertanto che venga chiarito che gli interessi maturati anno per anno debbano a loro volta essere rivalutati, in quanto maturati e richiesti fin dalla domanda iniziale e quindi in situazione di mora, per cui va applicato ad essi il disposto di cui all'art. 1224 c.
Precisa che fin dalla prima domanda aveva richiesto gli interessi sulle somme rivalutate al termine di tutta l'operazione, sistema che corrisponde nel risultato, alla rivalutazione anno per anno, più i relativi interessi, integrati anch'essi dalla rivalutazione.
Il motivo va dichiarato assorbito posto che il giudice di rinvio dovrà procedere alla rideterminazione delle somme eventualmente dovute all'Impresa, con i relativi accessori.
Con il sesto motivo l'Impresa chiede addebitarsi tutte le spese del giudizio al Consorzio, soccombente a seguito del rigetto del ricorso principale e dell'accoglimento del ricorso incidentale. Anche il sesto motivo va dichiarato assorbito per le ragioni in precedenza espresse, dovendo il giudice di rinvio procedere alla liquidazione delle spese, valutato l'esito globale della lite. Pertanto in accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale e del quarto motivo del ricorso incidentale l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, diversa sezione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo, per quanto di ragione, nonché il secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbiti il quarto ed il quinto, accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, rigetta il secondo, assorbiti il primo, il terzo, il quinto ed il sesto, cassa l'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Roma, diversa sezione anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 29 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001