Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
Integra il delitto di abuso di ufficio l'autorizzazione a effettuare lavoro esterno, rilasciata a ricercatore universitario non confermato da parte di un organo incompetente (nella specie il Direttore del dipartimento universitario, in luogo del Preside, come previsto dal Regolamento universitario) ed in contrasto con il divieto di svolgimento di libere professioni o attività esterne non saltuarie, previsto dagli artt. 1, comma primo, D.L. n. 57 del 1987 e 53, comma settimo, D.Lgs. n. 165 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2012, n. 15948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15948 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 17/01/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 96
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 30947/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ST IC, nato a [...] il [...];
2. FO Sante, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/03/2011 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avvocati Morace Carlo per ST e Alberto Panuccio per FO, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza in data 18 gennaio 2010 del Tribunale di Reggio Calabria, appellata da IC ST e Sante FO, condannati, ciascuno, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione in quanto responsabili del reato di cui agli artt.110, 323 cod. pen., per avere, in concorso tra loro, il ST, in qualità di Direttore del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, intenzionalmente procurato a FO Sante, ricercatore universitario non confermato inquadrato in regime di tempo pieno, successivamente confermato in data 4 luglio 2005 con decorrenza dal 1 novembre 2004, un ingiusto vantaggio patrimoniale, in particolare autorizzando il FO, in violazione dell'art. 4 del Regolamento della predetta Università, approvato dal Senato Accademico in data 27 ottobre 1998, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, e ancora della L. n. 158 del 1987, art. 1, comma 3, allo svolgimento di attività esterna di assistenza tecnica alle strutture regionali dell'Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale Calabria (POR), nonostante fosse in corso il rapporto di lavoro a tempo pieno quale ricercatore non confermato con la predetta Università, procurandogli il vantaggio patrimoniale derivante dal cumulo degli incarichi e dalla percezione dei relativi emolumenti (in Reggio Calabria, il 30 luglio 2004).
2. Osservava la Corte di appello che la responsabilità degli imputati si ricavava essenzialmente dal fatto che, sulla base della normativa vigente (in particolare, il D.L. n. 57 del 1987, art. 1 da ritenersi non abrogato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53) e del Regolamento della Università di Reggio Calabria (art. 4), e sulla base della giurisprudenza amministrativa e delle Sezioni unite civili, i ricercatori inquadrati, come il FO, in regime di tempo pieno non possono esercitare la libera professione e possono svolgere prestazioni saltuarie o di consulenza solo previa autorizzazione del Preside della Facoltà. Ora, nel caso di specie, il FO aveva ottenuto l'autorizzazione incriminata non dal Preside della Facoltà, ma dal Direttore del Dipartimento prof. ST, che non era a ciò abilitato;
tanto che per tale fatto, mai in precedenza verificatosi, era stato avviato un procedimento disciplinare poi dichiarato improcedibile per scadenza dei termini. Il fatto che l'autorizzazione fosse stata rilasciata da un soggetto incompetente, quale il Direttore Didattico, che non poteva non essere a conoscenza del Regolamento Universitario, era indicativo del dolo di abuso. Nè poteva ritenersi che gli imputati, perseguendo l'intento di favorire un interesse privato (quello del FO), produttivo di un ingiusto vantaggio patrimoniale, perseguissero comunque un interesse pubblico. Infine, gli accertati pregressi rapporti tra i due imputati, in una con la evidente incompetenza del ST al rilascio dell'autorizzazione, erano inequivoche spie rivelatrici di una collusione tra gli stessi.
3. Ricorrono per cassazione i predetti imputati.
4. ST, a mezzo dell'avv. Carlo Morace, denuncia:
4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 4 del Regolamento della Università di Reggio Calabria, D.Lgs. n. 165 del 2001, art.53, comma 7, della L. n. 158 del 1987, art. 1, comma 3, e dell'art.323 cod. pen..
L'assunto secondo cui il ricercatore non confermato non può assumere attività di consulenza presso enti pubblici è infondato. La giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata non è interpretabile univocamente. In particolare la sentenza delle Sez. un. civili del 6 novembre 2010 sembra implicare che il divieto di svolgere attività libero-professionali per i ricercatori non confermati sia da intendere come applicabilità agli stessi del regime a tempo pieno;
il quale però prevede la possibilità di autorizzazione ad attività di consulenze per gli enti pubblici. Quindi, il divieto riguarderebbe solo lo svolgimento di attività libero professionale.
4.2. Violazione dell'art. 43 c.p., dell'art. 47 c.p., comma 3, dell'art. 323 cod. pen. e dell'art. 192 c.p.p., comma 2.
Il prof. ST si è limitato ad autorizzare, quale Direttore del Dipartimento, il dott. FO all'attività di consulenza presso la Regione;
il tutto in un quadro di incertezza interpretativa, che aveva prodotto varie pronunce giurisprudenziali.
Si tratterebbe dunque, al più, di un rimprovero di colpa travestito da dolo intenzionale, e ciò considerando sia che il ST non aveva inteso arbitrariamente sostituirsi al Preside della Facoltà sia che in altre università tale competenza veniva riconosciuta proprio al Direttore del Dipartimento. Manca dunque sia la volontà della violazione di legge sia il dolo della ingiustizia del vantaggio sia il perseguimento di un interesse privato a scapito di quello pubblico.
5. FO, a mezzo degli avvocati Alberto Panuccio e Domenico Doldo, denuncia, formalmente con un unico motivo, la violazione ed errata applicazione del D.L. 2 marzo 1987, n. 57, art. 1 e del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 167, art. 53 (recte, 165) nonché degli artt. 110,
43 e 323 cod. pen., rilevando:
- la sentenza da per certo che i ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma non possono in alcun caso svolgere attività libero-professionali, ostandovi il D.L. n. 57 del 1987, art. 1 norma che invece deve ritenersi abrogata per effetto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, secondo cui i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi che non siano stati conferiti o autorizzati dall'amministrazione; il tutto senza tenere conto che quanto alla posizione del ricercatore non confermato la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili è pervenuta alla conclusione del divieto di svolgimento di attività professionale solo dopo un lungo periodo di incertezze interpretative, e successivamente ai fatti oggetto del presente processo, in un contesto caratterizzato da prassi e regolamenti difformi di varie Università;
- in ogni caso l'errore del FO di rivolgersi per l'autorizzazione al prof. ST, che rivestiva il prestigioso incarico di Direttore del Dipartimento non poteva integrare il requisito della intenzionalità del dolo richiesto dalla norma incriminatrice, e altrettanto doveva dirsi per l'errore in cui sarebbe caduto il ST, al quale la sentenza impugnata riconosce competenze professionali;
- la buona fede del FO era comprovata dal contenuto della relazione sull'attività scientifica e didattica relativa ai trienni 2001-2004 depositata al Rettorato dell'Università, nella quale si menzionava apertamente e specificamente la qualità di componente della Struttura operativa del Programma Regionale, su cui si incentra l'imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ad avviso della Corte i ricorsi sono infondati.
2. Come esattamente osservato dalla Corte di appello, a norma del D.L. 2 marzo 1987, n. 57, art. 1, comma 1 conv. dalla L. 22 aprile 1987, n. 158, l'ufficio di ricercatore universitario è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria, o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati;
e mentre per i ricercatori confermati vi è la facoltà di scelta tra il regime a tempo pieno e quello a tempo definito (comma 2), per i ricercatori non confermati, condizione in cui versava il FO al momento del fatto contestato, vi è il divieto di svolgere (fino al superamento del giudizio di conferma) attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.
In base, poi al D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, art. 53, comma 7, (T.U. sul pubblico impiego), solo per i "professori universitari a tempo pieno", qualifica che evidentemente non comprende i ricercatori universitari non confermati (per i quali non vi è la possibilità di scelta tra un regime a tempo pieno e uno a tempo definito), è prevista la possibilità di una autorizzazione, da rilasciare in base agli statuti e i regolamenti dei singoli atenei, allo svolgimento di incarichi retribuiti esterni;
e il riferito testo unico non ha ne' espressamente ne' implicitamente abrogato o modificato la peculiare disciplina recata per i ricercatori universitari dal citato D.L. n.57 del 1987. 3. Discende da tale chiaro quadro normativo che al FO, nel periodo in cui egli rivestiva il ruolo di ricercatore non confermato, non poteva essere rilasciata autorizzazione, ne' dal direttore del dipartimento ne' da altri organi universitari, allo svolgimento di incarichi esterni retribuiti, quale quello descritto nel capo di imputazione.
4. Certa essendo la violazione di legge, va aggiunto che non possono esservi dubbi nemmeno sull'elemento soggettivo del reato, tenuto conto delle corrette e perfettamente logiche considerazioni svolte al riguardo dai giudici di merito.
4.1. In primo luogo, va escluso che possa invocarsi una incertezza sulla interpretazione del quadro normativo, tale da rendere prospettabile un errore sulla legge extra penale rilevante ex art. 5 cod. pen., come inciso da Corte cost. sent. n. 364 del 1988.
Il fatto che il giudice amministrativo sia stato chiamato talvolta a ribadire le incompatibilità che contraddistinguono la condizione giuridica del ricercatore non confermato certamente non è di per sè indice di alcuna oggettiva, seria e dibattuta questione interpretativa.
Quanto alla sentenza delle Sezioni Unite civili n. 389 dell'11/01/2011, essa non si occupa affatto dei ricercatori non confermati (a proposito dei quali si rileva solo incidentalmente che non vi è per loro facoltà di scelta tra il tempo pieno e quello definito), ma della ben diversa questione se ai ricercatori confermati si estenda il regime dei professori universitari. Del tutto incongrui, poi, sono i richiami a regolamenti di altri atenei (ma il riferimento è stato fatto esclusivamente all'Università di Verona) che (in ipotesi, illegittimamente), stabiliscano regimi giuridici per i ricercatori non confermati contrastanti con norme primarie.
4.2. In secondo luogo, il fatto che il FO si sia rivolto al ST, con il quale egli aveva un consolidato rapporto professionale, per ottenere la illegittima autorizzazione, e che il ST l'abbia accordata, in violazione del Regolamento della Università di Reggio Calabria che attribuisce esclusivamente ai Presidi di facoltà la decisione sulla autorizzazione a docenti allo svolgimento di incarichi esterni, ineccepibilmente è stato ritenuto dai giudici di merito indice sicuro di una consapevole volontà di entrambi gli imputati di aggirare il divieto di legge attraverso il compimento di un atto doppiamente illegittimo: per il suo contenuto e per l'astratta competenza ad adottarlo.
4.3. Bene, dunque, è stata ritenuta la prova del dolo intenzionale richiesto dalla norma incriminatrice.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2012