Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA IT0 05 08 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 16886/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Sut BATTIMIELLO Dott. Bruno Cron. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere - Ud.13/11/00 Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta sopiez Undo sul ricorso proposto da: per diritti L. 1500 dal Sig. in --1-6-GEN 2001. INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale CANCELLERIA dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale FIORENTINO LILIANA;
INPS al Sig. per diritti L. 2000 intimata 12 FEB. 2001 4660 avverso la sentenza n. 6890/98 del Tribunale di IL CANCELLIERE -1- MILANO, depositata il 06/06/98 R.G.N. 529/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ritenuto in fatto Che con ricorso notificato il 7 ottobre 1998, l'I.N.P.S. impugna la sentenza del Tribunale di Milano, depositata in cancelleria il 6 giugno 1998, con la quale, in riforma della decisione pretorile, è stato dichiarato il diritto di IN NA all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia attribuitale con decorrenza dal 1° gennaio 1994; che l'Istituto, denunciando la violazione degli artt. 4 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, assume che erro- neamente la prestazione rivendicata è stata concessa tenendo conto della normativa ante- riore all'entrata in vigore della prima di queste fonti normative e, quindi, senza tener conto dei più restrittivi parametri di reddito dalla medesima fissati;
che l'assicurata non ha spiegato attività difensiva;
Considerato in diritto Che il ricorso propone una questione già esaminata dalla Corte e risolta, con sentenza dell'8 gennaio 2000, n. 132, con l'affermazione del principio di diritto per cui il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, che ha modificato la disciplina dei pa- rametri di reddito in tema di spettanza di integrazione al minimo della pensione di vec- chiaia (già fissata dall'art. 6 del decreto legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983), nel senso che deve aversi riguardo al reddito del nucleo familiare comprensi- vo del reddito del pensionato e di quello del coniuge, non si applica ai pensionati in es- sere alla data del 31 dicembre 1993, per i quali, come stabilito dalla disposizione tran- sitoria di cui all'art. 4, ultimo comma, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 11, comma trentottesimo, della legge n. 537 del 1993, è rimasta in vigore la pre- vigente disciplina. Ai fini della individuazione della normativa applicabile, "pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993" sono coloro i quali entro tale data hanno perfe- 3 zionato il diritto a pensione ed hanno presentato la relativa domanda, anche se sono en- trati in godimento del primo rateo dal gennaio 1994>>; che l'odierno ricorso non contiene argomenti che inducano ad abbandonare que- sto principio, la cui conferma comporta la reiezione della proposta impugnazione;
che, stante la mancata resistenza dell'intimata, non v'è luogo a condanna del ri- corrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13 novembre 2000 IL PRESIDENTE Perlin un'hum IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Shen gel S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depo tata in Cancelleria 16 GEN. 2001 I D , A oggi, ABORATORE O ) M L 1 3 A L . ACELLERIA 3 T T O , 5 B R A I . 'A S D E L N P L A S E 3 T I S D 7 N - O I G 8 S P - O N 1 M E I 1 A S D A I E E D , A G E O G O T R T E T N T L IS E I S R G E I A E D L R L O E D