Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1402
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Sentenza 19 febbraio 1999

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In tema di consorzi tra enti locali, la disposizione di cui all'art. 60 della legge 142/90, nel testo attualmente vigente dopo la modifica apportata dalla legge 437/95 ("entro il 30 giugno 1996, i comuni e le province prevedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli"), non può essere interpretata nel senso che, alla scadenza del termine previsto "ex lege", i consorzi "de quibus" debbano ritenersi automaticamente estinti, poiché le necessarie, ulteriori variazioni legislative (ed i necessari, conseguenti provvedimenti amministrativi) sono affidati alle regioni (nella specie, Friuli Venezia Giulia), mentre destinatari immediati della norma, quanto ai necessari incombenti attuativi, risultano gli enti locali competenti (comuni e province), e non i consorzi stessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1402
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1402
    Data del deposito : 19 febbraio 1999

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