Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2002, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
046 24 /02 Reg. gen. N° 22812/1999 Udienza del 22 gennaio 2002. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Oggetto: azione di rivendicazione. IL SOLE ZUNE Richiesta copia REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. per diritti € 1.5S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 12-9 MAR TL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE ero4.10628 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep.1067 Dott. VINCENZO BALDASSARRE Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ROSARIO DE JULIO Consigliere CANCELLERIA Dott. CARLO CIOFFI Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SA MA, elettivamente domiciliato in Roma, via G. G. Belli n. 36, presso l'avv. Leopoldo Facciotti, che lo difende in forza di mandato in atti;
- ricorrente
contro
FR FR, elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri n. 5, presso l'avv. IG Manzi, che lo difende unitamente all'avv. Giovanni D'Amato in forza di mandato in atti;
controricorrente - nonchè 22812/1999 OS AN. Udienza del 22 gennaio 2002. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. : 32/02 2 FR IR, SA GI, SA AR e NI SA ved. SA
- intimati -
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 6 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Leopoldo Facciotti e l'avv. E. Coglitore per delega. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 21 maggio 1983 DE ON conveniva M dinanzi al Tribunale di Grosseto IG OS, proponendo azione di rivendicazione per parte della proprietà verticale del proprio appartamento, che assumeva essere stata illegittimamente occupata dal convenuto, del quale chiedeva anche la condanna al pagamento di una congrua indennità per l'illecito godimento. Esponeva l'attrice che, essendosi il convenuto, proprietario di un immobile sottostante adibito a negozio, rifiutato di partecipare alle spese di demolizione e ricostruzione del solaio che divideva le due proprietà, ella aveva provveduto a posare un nuovo solaio circa 50 cm. più in alto di quello preesistente, e che il OS nel 1981 aveva demolito il vecchio solaio, nel corso di lavori di restauro del proprio immobile, con conseguente espansione della sua proprietà all'intercapedine creata con la costruzione del nuovo solaio all'interno dell'appartamento soprastante. 22812/1999 OS AN. Udienza del 22 gennaio 2002. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 3 Costituitosi, il convenuto contestava la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto e deducendo, in particolare, la carenza della prova rigorosa della proprietà richiesta ai fini della concessione della tutela apprestata dall'art. 948 C.C.. Nel corso del giudizio veniva espletata c.t.u. tesa ad accertare se l'estensione verticale dell'immobile di proprietà del OS corrispondesse al suo diritto, ovvero se sconfinasse (e, in caso affermativo, di quanto) nella proprietà della ON. A seguito del decesso dell'attrice e del convenuto, il processo proseguiva tra gli eredi degli stessi, cioè RA e FR AN per la ON, e AR, GI e MA OS, nonchè AN CO vedova OS per IG OS. Quindi, con sentenza del 16 dicembre 1993 il tribunale, in ы м accoglimento della domanda attorea, dichiarava che gli spazi dell'appartamento dei OS risultati eccedenti rispetto alle misure catastali, come descritti in dettaglio nella relazione del c.t.u., erano di proprietà degli attori quali eredi della ON e pertanto condannava i convenuti al ripristino del solaio demolito. Contro tale sentenza proponeva impugnazione il solo AR OS, sulla base di un unico motivo, con il quale lamentava che nel caso di specie non era stato identificato il bene rivendicato, a nulla rilevando dal punto di vista probatorio al riguardo la c.t.u., con la conseguenza che la mancata determinazione del bene rispetto al quale erroneamente il Tribunale aveva ritenuto provata la proprietà sul presupposto di un possesso continuato ed ininterrotto dal 2 aprile 1962 al 21 maggio 1983 - escludeva che esso potesse essere stato acquistato in proprietà a titolo originario. 22812/1999 OS/AN. Udienza del 22 gennaio 2002. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. Gli appellati RA e FR AN resistevano al gravame, e quindi, con sentenza del 6 novembre 1998, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione di primo grado. La corte rilevava che il bene oggetto della rivendica era esattamente determinato, essendo stato sempre individuato nella sua originaria qualifica di intercapedine compresa tra il pavimento realizzato dalla ON ed il vecchio solaio poi demolito da IG OS. Così pure, vi era la prova del possesso originario dello stesso, ai fini dell'acquisto per usucapione dell'intercapedine rivendicata, non essendo mai stati in contestazione tra le parti i reciproci diritti di proprietà rispettivamente dell'appartamento AN e del sottostante immobile OS. A tale fine la consulenza espletata in primo grado, integrando la prova, altrimenti diabolica, dello spazio in contestazione, aveva accertato che а м una parte della volumetria sottostante il pavimento realizzato dalla dante causa degli appellati faceva parte dell'immobile di proprietà della stessa, il cui titolo dominicale non era, in linea generale, in contestazione. Quanto poi al decorso del termine per l'usucapione, la corte rilevava che la somma del possesso degli appellati con quello dei precedenti danti causa, rispettivamente a titolo universale DE ON, ed a titolo particolare la dante causa di costei, superava abbondantemente il termine in questione. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza AR OS, in base a tre motivi di ricorso, contrastati con controricorso da FR AN, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. 22812/1999 OS AN. Udienza del 22 gennaio 2002. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1158, 2697 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo, il ricorrente contesta le argomentazioni in base alle quali la corte di appello ha ravvisato la prova del possesso ultraventennale dell'intercapedine in contestazione da parte di DE ON. Osserva che il possesso dell'attrice ha come data di inizio quella del 2 aprile 1962, coincidente con la stipula del rogito di acquisto da parte della stessa dell'appartamento in questione dai suoi danti causa TI RI ed VA ON, ed ha come termine quella del 31 marzo 1970, data in cui, per ammissione della stessa attrice, venne costruito il nuovo pavimento e quindi creata l'intercapedine, con relativa perdita del possesso della stessa, o comunque la data in cui il convenuto demolì il vecchio solaio, impossessandosi dell'intercapedine, il che avvenne certamente prima del 12 maggio 1981, allorché l'attrice aveva saputo di tale demolizione. Peraltro, secondo il ricorrente, non era neppure possibile cumulare il possesso degli attuali intimati a quello esercitato da DE ON, poiché costei, al momento del decesso, lo aveva già perduto da molti anni, e non poteva quindi trasmetterlo agli eredi, né il possesso della predetta ON poteva essere cumulato con quello dei suoi danti causa TI RI ed VA ON poiché, per avere la prova della relativa accessione la corte di appello avrebbe dovuto avere in atti il titolo con il quale i predetti danti causa avevano acquistato il bene poi venduti ad DE ON;
infatti, in assenza di tale atto, mancava la possibilità di presumere la data di inizio del possesso dagli stessi trasmesso all'attrice. 22812/1999 OS / AN. Udienza del 22 gennaio 2002. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. Il motivo è inammissibile poiché introduce per la prima volta in questa sede una questione mai prima sollevata. Si legge infatti testualmente nella sentenza impugnata che AR OS aveva appellato la decisione di primo grado sulla base di un unico motivo, col quale lamenta che nel caso di specie non è stato identificato il bene rivendicato, a nulla rilevando probatoriamente al riguardo la c.t.u., con la conseguenza che la mancata determinazione del bene - rispetto al quale erroneamente il tribunale ha ritenuto provata la proprietà nel presupposto di un possesso continuato ed ininterrotto dal 2/4/19/62 al 21/5/1983 - esclude che esso possa essere acquistato in proprietà a titolo originario. Non avendo il ricorrente denunziato l'omesso esame, da parte della corte di appello, di alcuna questione da lui prospettata, si deve quindi ritenere per certo che il m ricorrente non ha affatto contestato la durata ultraventennale del possesso esercitato da DE ON e dai suoi danti causa sull'appartamento in questione, per cui, essendosi su tale punto della decisione di primo grado formato il giudicato, il OS non lo può ora più mettere in discussione. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere la corte di merito ritenuto di poter desumere dalla relazione del c.t.u. la prova relativa alla esatta identificazione dell'estensione verticale dell'appartamento dell'attrice, sebbene il consulente avesse fondato le proprie conclusioni esclusivamente sulla comparazione delle risultanze catastali. Neppure questo motivo può trovare accoglimento. I dati catastali, infatti, pur determinando una semplice presunzione relativamente alla estensione e consistenza degli immobili, stante il loro valore meramente indiziario, possono 22812/1999 OS AN. Udienza del 22 gennaio 2002. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 7 tuttavia, in assenza di altri dati di maggiore certezza ed oggettività, essere utilizzati al fine della esatta individuazione di un immobile, e colui che ne contesti le risultanze deve potere indicare altri dati di riscontro più certi, per superare tale presunzione. Nel caso in esame, invece, il ricorrente si è limitato a censurare le conclusioni del c.t.u., in quanto a suo dire fondate solo sulle risultanze catastali, senza indicare altre fonti più certe per la individuazione della estensione delle proprietà delle parti in causa. Infine, con l'ultimo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1125 e 2697 c.c., e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere l'illiceità della demolizione del solaio e ad emettere la conseguente condanna al suo ripristino, senza alcuna parola di motivazione né alcun riferimento alla sentenza di primo grado, che peraltro si era limitata a richiamare sul punto la costante interpretazione dell'art. 1125 c.c., che indica come comune la proprietà del solaio divisorio, sebbene nella specie il vecchio solaio avesse perso la sua originaria funzione di solaio divisorio per decisione della controparte. Anche questo motivo è infondato poiché il vecchio solaio, poi demolito dal OS, aveva conservato la sua funzione di delimitazione tra le due proprietà anche dopo la costruzione, da parte di DE ON, di un nuovo solaio ad esso sovrastante. L'intercapedine così venutasi a creare non aveva infatti smesso di appartenere alla Dodoli e di essere nel possesso della stessa, la quale avrebbe potuto farne qualsiasi uso. 22812/1999 OS AN. Udienza del 22 gennaio 2002. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 8 L'infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 64.97 oltre a €. 1.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2002. MiggüUgo Veriggin est. Vinayo Baldemore, mes. IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAR. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 109T 129,11 Colizzo 456T 20,66 TOTT. 149,77 AGENZIA DELLE ENT OMA 2 "2002' Serie 4 Registrar A M O R 149,77 versate € .. CENTOQUARANTANOVE/77 (euro. p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa MA Grazia FLIPPOY Il Responsabile Servizio diudiziari (Dr. M. RACOCHINT) 22812/1999 OS AN. Udienza del 22 gennaio 2002. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio.