CASS
Sentenza 29 settembre 2023
Sentenza 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2023, n. 39568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39568 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da OT NA n. in Iran il 21/9/1977 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 28/1/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la memoria e le conclusioni scritte rassegnate dal patrono delle parti civili costituite;
letta la requisitoria del P.G., dott.Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, Avv. MI LE 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39568 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa aggravata concursualmente ascritto a TI EO, confermando le statuizioni civili della decisione di primo grado. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv,ti UD AS e MI LE, deducendo: 2.1 la mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte territoriale in luogo di argomentare in maniera adeguata in ordine ai motivi di gravame si è limitata a disattendere le censure proposte, richiamando la motivazione di primo grado in termini apodittici e in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione per relationem, nonostante la difesa avesse specificamente contestato la sussistenza del reato e la soggettiva riferibilità del medesimo al prevenuto. I giudici d'appello, in particolare, hanno omesso di considerare le doglianze in punto di mancanza dell'elemento soggettivo del reato limitandosi alla declaratoria di prescrizione e alla conferma delle statuizioni civili senza un effettivo confronto con i motivi d'impugnazione. Infatti, i difensori sostengono che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei rilievi circa l'assenza di capacità decettiva della consegna alle pp.00. di biglietti da visita recanti la sola indicazione del logo Progetto Sanità senza alcuna specificazione della forma societaria;
la consapevolezza delle pp.00. che il finanziamento erogato e le quote acquistate erano destinate al potenziamento dell'attività imprenditoriale già in essere con l'apertura e il consolidamento della sede di Via Pasubio mentre la commistione operativa tra le attività delle due sedi risulta del tutto ininfluente, anche alla luce delle dichiarazioni rese sul punto dalle parti civili, al fine di configurare un vizio del consenso e la ritenuta truffa contrattuale. Quanto all'addebitabilità soggettiva del fatto al ricorrente in concorso con il deceduto ER ON i difensori assumono che la Corte d'Appello non si è fatta carico delle doglianze articolate in ordine all'assenza di elementi atti a fondare l'ipotesi di una partecipazione del TI nell'illecito, dal momento che le trattative per il finanziamento furono intraprese e gestite dal ON;
che il TI non aveva alcun obbligo informativo nei confronti delle pp.00. e che la sua presenza agli incontri con i denunzianti poteva al più essere qualificata come mera connivenza, penalmente irrilevante. La sentenza impugnata, inoltre, ha omesso di spiegare la rilevanza causale della presenza del TI con riguardo alla decisione delle pp.00. di effettuare il finanziamento;
ha ritenuto un ipotetico ed indimostrato 2 interesse dell'imputato all'operazione, pacificamente destinata ad una società; ha incongruamente valorizzato le dichiarazioni rese dalle coirnputate ER e TI (ex moglie e madre del prevenuto) circa il ruolo di gestore di fatto ricoperto dal prevenuto in entrambe le società in assenza dei necessari riscontri ex art. 192, comma 3, cod.proc.pen. e, quanto alla TI, in difetto degli avvisi di cui all'art. 199 e 63, comma 2, cod.proc.pen. Quanto all'elemento soggettivo i difensori lamentano che i giudici d'appello hanno pretermesso i rilievi svolti in sede di gravame, trascurando il fatto che le prove dichiarative hanno dimostrato che l'imputato e la madre TI, assolta in esito a giudizio abbreviato, sin dal luglio 2007 avevano cercato di far fronte alle avverse condizioni economiche delle società, di ripianare i debiti contratti e di restituire la cifra finanziata dalle pp.00., versando alle stesse gli interessi sul capitale, ostando ad un immediato ristoro il disposto dell'art. 2467, comma 1, cod.civ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze ampiamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con congrua motivazione, esente da aporie e illogicità manifeste. Contrariamente a quanto assume la difesa, la sentenza impugnata ha effettuato un esame effettivo e reale delle censure proposte, dando conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame e della condivisione delle valutazioni del primo giudice sicchè la sollecitazione ad una rilettura del compendio probatorio veicolata attraverso il denunziato vizio di motivazione non può trovare ingresso in questa sede. 1.1Con riguardo alla pretesa insussistenza del fatto per mancanza di artifizi e raggiri, la Corte di Appello a pag. 4 ha evidenziato la falsa rappresentazione delle finalità dell'investimento richiesto alle pp.cc ., destinato all'acquisizione di quote di una società a responsabilità limitata distinta dalla compagine che gestiva il centro clinico di Via Amoretti, avente stessa denominazione ma diversa forma sociale. La mancata illustrazione da parte del prevenuto e del correo della specifica destinazione degli investimenti elargiti, delle forme della partecipazione e dei soggetti coinvolti integra una violazione del dovere di buona fede rilevante ex art. 640 cod.pen. 1.2 Questa Corte ha in più occasioni precisato che gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l'obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi 3 meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpei:rare l'inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente (Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Rv. 272981 - 01; n. 28791 del 18/06/2015, Rv. 264400 - 01; n. 28703 del 19/03/2013, Rv. 256348 - 01). 1.3 Né colgono le segno i rilievi in punto di addebitabilità soggettiva del fatto, avendo i giudici di merito segnalato che il ricorrente era interessato alla gestione di entrambi i centri medici, era presente sia nella fase della proposta dell'investimento che alla consegna del primo assegno;
le somme versate erano state quietanziate dalla moglie e le pp.cc subentrarono nella società acquistando quote di proprietà di congiunti del prevenuto. La circostanza che la proposta di investimento fosse stata materialmente formalizzata dal ON, valorizzata in senso dirimente dai difensori, trascura i dati di fatto concernenti la condivisione da parte del ricorrente delle prospettazioni del correo, manifestata in forma concludente in più occasioni alla presenza delle pp.00., condotta che ha contribuito a rafforzare l'erroneo convincimento dei finanziatori di conferire denari che sarebbero stati cogestiti dal prevenuto e dal ON con le stesse proficue modalità in uso nel centro medico di Via Amoretti. Non è condivisibile l'assunto difensivo in ordine all'assenza di un onere di informazione in capo al prevenuto circa modalità e destinazione dei finanziamenti delle pp.cc . dal momento che il ON ne effettuò la richiesta anche a nome e per conto del prevenuto, assicurando una redditività attendibilmente concordata, stante la cogestione del centro di Via Amoretti e la prospettata condivisione del progetto di ampliamento rappresentato alle pp.00. Sul punto appaiono del tutto generici i rilievi in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni della madre e della moglie del prevenuto in ordine alla cointeressenza del ricorrente nella gestione dei due centri sanitari, trattandosi di soggetti già coimputati dello stesso reato ascritto al TI ed avendo la sentenza impugnata richiamato la decisione irrevocabile resa in separato giudizio nei confronti di TI GA, acquisita ex art. 238 bis cod.proc.pen., a conforto delle plurime, autonome e convergenti fonti costituite dalle deposizioni delle pp.00. e della teste D'Amico. 1.4 S'appalesa, inoltre, insussistente il denunziato difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, avendo i giudici di merito inequivocamente evidenziato i dati che attestano il diretto interesse del prevenuto all'operazione e la prima girata degli assegni ricevuti, personalmente apposta dal TI. Peraltro, le circostanze richiamate in ricorso a pag. 26 a sostegno dell'assenza di dolo attengono alla sfera postfattuale rispetto all'illecito contestato, risultando ininfluenti rispetto alla consumazione del reato e apprezzabili solo nell'ambito dell'assetto circostanziale. 4 Il Presidente 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo. All'imputato fanno, altresì, carico le spese di assistenza e difesa delle parti civili, ZI AN e NE CH, liquidate, giusta notula, nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 14 settembre 2023 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la memoria e le conclusioni scritte rassegnate dal patrono delle parti civili costituite;
letta la requisitoria del P.G., dott.Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, Avv. MI LE 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39568 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa aggravata concursualmente ascritto a TI EO, confermando le statuizioni civili della decisione di primo grado. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv,ti UD AS e MI LE, deducendo: 2.1 la mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte territoriale in luogo di argomentare in maniera adeguata in ordine ai motivi di gravame si è limitata a disattendere le censure proposte, richiamando la motivazione di primo grado in termini apodittici e in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione per relationem, nonostante la difesa avesse specificamente contestato la sussistenza del reato e la soggettiva riferibilità del medesimo al prevenuto. I giudici d'appello, in particolare, hanno omesso di considerare le doglianze in punto di mancanza dell'elemento soggettivo del reato limitandosi alla declaratoria di prescrizione e alla conferma delle statuizioni civili senza un effettivo confronto con i motivi d'impugnazione. Infatti, i difensori sostengono che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei rilievi circa l'assenza di capacità decettiva della consegna alle pp.00. di biglietti da visita recanti la sola indicazione del logo Progetto Sanità senza alcuna specificazione della forma societaria;
la consapevolezza delle pp.00. che il finanziamento erogato e le quote acquistate erano destinate al potenziamento dell'attività imprenditoriale già in essere con l'apertura e il consolidamento della sede di Via Pasubio mentre la commistione operativa tra le attività delle due sedi risulta del tutto ininfluente, anche alla luce delle dichiarazioni rese sul punto dalle parti civili, al fine di configurare un vizio del consenso e la ritenuta truffa contrattuale. Quanto all'addebitabilità soggettiva del fatto al ricorrente in concorso con il deceduto ER ON i difensori assumono che la Corte d'Appello non si è fatta carico delle doglianze articolate in ordine all'assenza di elementi atti a fondare l'ipotesi di una partecipazione del TI nell'illecito, dal momento che le trattative per il finanziamento furono intraprese e gestite dal ON;
che il TI non aveva alcun obbligo informativo nei confronti delle pp.00. e che la sua presenza agli incontri con i denunzianti poteva al più essere qualificata come mera connivenza, penalmente irrilevante. La sentenza impugnata, inoltre, ha omesso di spiegare la rilevanza causale della presenza del TI con riguardo alla decisione delle pp.00. di effettuare il finanziamento;
ha ritenuto un ipotetico ed indimostrato 2 interesse dell'imputato all'operazione, pacificamente destinata ad una società; ha incongruamente valorizzato le dichiarazioni rese dalle coirnputate ER e TI (ex moglie e madre del prevenuto) circa il ruolo di gestore di fatto ricoperto dal prevenuto in entrambe le società in assenza dei necessari riscontri ex art. 192, comma 3, cod.proc.pen. e, quanto alla TI, in difetto degli avvisi di cui all'art. 199 e 63, comma 2, cod.proc.pen. Quanto all'elemento soggettivo i difensori lamentano che i giudici d'appello hanno pretermesso i rilievi svolti in sede di gravame, trascurando il fatto che le prove dichiarative hanno dimostrato che l'imputato e la madre TI, assolta in esito a giudizio abbreviato, sin dal luglio 2007 avevano cercato di far fronte alle avverse condizioni economiche delle società, di ripianare i debiti contratti e di restituire la cifra finanziata dalle pp.00., versando alle stesse gli interessi sul capitale, ostando ad un immediato ristoro il disposto dell'art. 2467, comma 1, cod.civ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze ampiamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con congrua motivazione, esente da aporie e illogicità manifeste. Contrariamente a quanto assume la difesa, la sentenza impugnata ha effettuato un esame effettivo e reale delle censure proposte, dando conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame e della condivisione delle valutazioni del primo giudice sicchè la sollecitazione ad una rilettura del compendio probatorio veicolata attraverso il denunziato vizio di motivazione non può trovare ingresso in questa sede. 1.1Con riguardo alla pretesa insussistenza del fatto per mancanza di artifizi e raggiri, la Corte di Appello a pag. 4 ha evidenziato la falsa rappresentazione delle finalità dell'investimento richiesto alle pp.cc ., destinato all'acquisizione di quote di una società a responsabilità limitata distinta dalla compagine che gestiva il centro clinico di Via Amoretti, avente stessa denominazione ma diversa forma sociale. La mancata illustrazione da parte del prevenuto e del correo della specifica destinazione degli investimenti elargiti, delle forme della partecipazione e dei soggetti coinvolti integra una violazione del dovere di buona fede rilevante ex art. 640 cod.pen. 1.2 Questa Corte ha in più occasioni precisato che gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l'obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi 3 meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpei:rare l'inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente (Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Rv. 272981 - 01; n. 28791 del 18/06/2015, Rv. 264400 - 01; n. 28703 del 19/03/2013, Rv. 256348 - 01). 1.3 Né colgono le segno i rilievi in punto di addebitabilità soggettiva del fatto, avendo i giudici di merito segnalato che il ricorrente era interessato alla gestione di entrambi i centri medici, era presente sia nella fase della proposta dell'investimento che alla consegna del primo assegno;
le somme versate erano state quietanziate dalla moglie e le pp.cc subentrarono nella società acquistando quote di proprietà di congiunti del prevenuto. La circostanza che la proposta di investimento fosse stata materialmente formalizzata dal ON, valorizzata in senso dirimente dai difensori, trascura i dati di fatto concernenti la condivisione da parte del ricorrente delle prospettazioni del correo, manifestata in forma concludente in più occasioni alla presenza delle pp.00., condotta che ha contribuito a rafforzare l'erroneo convincimento dei finanziatori di conferire denari che sarebbero stati cogestiti dal prevenuto e dal ON con le stesse proficue modalità in uso nel centro medico di Via Amoretti. Non è condivisibile l'assunto difensivo in ordine all'assenza di un onere di informazione in capo al prevenuto circa modalità e destinazione dei finanziamenti delle pp.cc . dal momento che il ON ne effettuò la richiesta anche a nome e per conto del prevenuto, assicurando una redditività attendibilmente concordata, stante la cogestione del centro di Via Amoretti e la prospettata condivisione del progetto di ampliamento rappresentato alle pp.00. Sul punto appaiono del tutto generici i rilievi in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni della madre e della moglie del prevenuto in ordine alla cointeressenza del ricorrente nella gestione dei due centri sanitari, trattandosi di soggetti già coimputati dello stesso reato ascritto al TI ed avendo la sentenza impugnata richiamato la decisione irrevocabile resa in separato giudizio nei confronti di TI GA, acquisita ex art. 238 bis cod.proc.pen., a conforto delle plurime, autonome e convergenti fonti costituite dalle deposizioni delle pp.00. e della teste D'Amico. 1.4 S'appalesa, inoltre, insussistente il denunziato difetto di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, avendo i giudici di merito inequivocamente evidenziato i dati che attestano il diretto interesse del prevenuto all'operazione e la prima girata degli assegni ricevuti, personalmente apposta dal TI. Peraltro, le circostanze richiamate in ricorso a pag. 26 a sostegno dell'assenza di dolo attengono alla sfera postfattuale rispetto all'illecito contestato, risultando ininfluenti rispetto alla consumazione del reato e apprezzabili solo nell'ambito dell'assetto circostanziale. 4 Il Presidente 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo. All'imputato fanno, altresì, carico le spese di assistenza e difesa delle parti civili, ZI AN e NE CH, liquidate, giusta notula, nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 14 settembre 2023 Il consigliere estensore