Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
001 98/02 REPUBBLICA ITALIAN. IN NOME D Oggetto LA CORTE SUPR A DI CASSAZIONE cessazione rapporto SEZIONE TERZA CIVILE agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11537/00 Presidente Dott. Angelo GIULIANO R.G.4°12774/00 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron. 316 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rep. 54 FINOCCHIARO Cons. Relatore Dott. Mario Ud. 12/10/00 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (n. 11537/00 R.G.) proposto da: Richicato copie studio Cooperativa Agricola Altonera a r.l., in persona di Me- dal S L-SOLE 24 ORE 3.10 per dicta dei Fabrizio nella qualità di legale rappresentante, # - 9 GEN. 2002 elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mancinelli n. IL CANCE 60, presso l'avv. Claudio Prossomariti, difeso 1,55 L3000 CANCELLERIA dall'avv. Giuseppe Falace, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OH675186 Comune di Castelsantangelo sul Nera DH675187 intimato - nonché sul ricorso (n. 12774/00 R.G.) proposto da: Comune di Castelsantangelo sul Nera, in persona del sindaco pro tempore FA RO, elettivamente 1755 1 domicialiato in Roma via Cicerone n. 49, presso l'avv. Antonio Bernardini, difeso dall'avv. Torqua- to Sartori, giusta delega in atti. controricorrente ricorrente incidentale -
contro
Cooperativa Agricola Altonera a r.1. - intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 155/99 del 24 marzo 1999, deliberata il 30 marzo 1999 e pubblicata il 15 maggio 1999 (R.G. 348/96 R.G.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Pierluigi Medesi, per la ricorrente prin- cipale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso chieden- do la declaratoria di inammissibilità, o, in subordine, di rigetto, del ricorso principale, assorbito quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 29 giugno 1986 il Comume di Castelsantan- gelo sul Nera deliberava di acquistare dalla Cooperati- va Agricola Alto Nera diversi appezzamenti di terreno da adibire alla costruzione di una stalla comunitaria, 2 garantendo alla venditrice l'utilizzo della stalla eri- genda. Successivamente, con contratto 2 agosto 1988 1' Am- ministrazione comunale concedeva in affitto a titolo gratuito la stalla edificata alla predetta Cooperativa, con la previsione, da un lato, del divieto di subaffit- to, dall'altro, della cessazione dell'uso, allorché la cooperativa non avesse svolto l'attività di allevamento ovino e bovino. Annullato, per illegittimità, per carenza di ele- menti essenziali alla sua efficacia, dal Comitato re- gionale di controllo, sezione autonoma di Macerata, il ricordato contratto, l'Amministrazione comunale di Ca- im stelsantangelo agiva giudizi , innanzi al pretore di Camerino, per riottenere, dalla Cooperativa Agricola Alto Nera, la disponibilità dell'immobile. Successivamente, dichiarata, dall'adito pretore, la propria incompetenza per valore a conoscere della do- manda, il Comune Castelsantangelo conveniva in giudi- zio, innanzi al tribunale di Camerino la Cooperativa Agricola Alto Nera, perché, qualificato il contratto inter partes come comodato fosse pronunziata la risolu- zione dello stesso, con conseguente condanna della Co- operativa convenuta alla restituzione dell'immobile. 3 Costituitasi in giudizio la Cooperativa Agricola Alto Nera resisteva alle avverse domande eccependone, in limine, la indeterminatezza. Quindi l'adito tribunale, con sentenza 16 aprile 4 giugno 1998 dichiarava la caducazione della scrittura privata di affitto intercorsa tra le parti, a seguito dell'annullamento della stessa da parte dell'organo am- ministrativo di controllo, con ordine alla Cooperativa convenuta dell'immediata restituzione della stalla li- bera da persone e cose. Gravata tale pronunzia, in via principale dalla Co- operativa Agricola Alto Nera e in via incidentale dal Comune di Castelsantangelo, la corte di appello di An- cona, con sentenza 24 marzo 1999, deliberata il 30 mar- zo 1999 e pubblicata il 15 maggio 1999 in parziale ri- forma della decisione dei primi giudici dichiarava ri- solto il contratto inter partes per la concessione in uso della stalla per cui è causa, ordinando all' appel- lante principale di rilasciate immediatamente l' immo- bile libero di cose e persone in favore del comune , e compensata la metà delle spese di lite di entrambi i gradi, condannava l'appellante principale alla refusio- ne della restante parte. Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- ta, ha proposto ricorso, con atto 24 maggio 2000 la Co- operativa Agricola Alto Nera affidato a tre motivi. Re- siste, con controricorso e ricorsi incidentale condi- zionato, affidato a due motivi, il Comune di Castelsan- tangelo Sul Nera. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Per quanto ancora rilevante al fine del decidere i giudici del merito, premesso che il contratto inter partes, a prescindere dalla sua corretta qualificazione giuridica [locazione o comodato] prevedeva la cessazio- ne del godimento dell'immobile (stalla) da parte della Cooperativa ora ricorrente principale allorché la CO- operativa avesse cessato di dedicarsi all'attività zoo- tecnica, hanno dichiarato risolto il contratto stesso per effetto del verificarsi di quell'evento risolutivo [cessazione attività zootecnica] previsto in contratto. Evidenzia, al riguardo, la Corte del merito che «in punto di fatto l'istruttoria di primo grado ha offerto ampia prova del verificarsi di quell'evento risolutivo del contratto», essendo in atti «l'atto di sopralluogo in data 31 dicembre 1990 in cui un vigile urbano e il tecnico comunale verificarono l'abbandono della stalla da parte della cooperativa e l'occupazione della stessa da parte del bestiame di un terzo, nonché la at- 5 testazione ufficiale in data 30 ottobre 1992, della de- finitiva cessazione dell'allevamento di ovini e bovini da parte della cooperativa a far data dalla fine del 1990, risultando infatti che l'ultima denuncia di asse- gnazione di bestiame soggetti a tassa di pascolo risa- liva all'agosto dello stesso 1990». «Eloquente, proseguono quei giudici, inoltre la re- lazione tecnica in data 15 novembre 1994 a firma del tecnico comunale il quale all'esito di ulteriore SO- pralluogo effettuato il 3 novembre 1994 constatò lo stato non solo di totale abbandono, ma di vero e pro- prio degrado dell'immobile (finestre prive di vetri, porta inagibile ecc.)».
3. Con il primo motivo la ricorrente principale censura tali statuizioni lamentando, in particolare, «omessa o insufficiente motivazione circa un punto de- cisivo della controversia prospettato dalle parti (ex art. 360 n. 5 c.p.c.)». Si osserva, infatti, da un lato, che la clausola contrattuale [circa la cessazione del rapporto] «allor- ché la Coop erativa] agricola non svolgerà l'attività di allevamento bovino>> non faceva riferimento alla eventualità, tenuta presente dai giudici del merito, di cessazione dell'attività di allevamento zootecnico, da parte della Cooperativa, in loco, cioè nel comune di Castelsantangelo, ma in termini assoluti, dall'altro, che i sopralluoghi sono stati, comunque, effettuati in momenti in cui il bestiame veniva spostato soprattutto durante il giorno più a valle in zone più riparate e ricche di pascoli ed esistono produzioni documentali attestanti l'esercizio della attività zootecnica, da parte di essa concludente, ancorché in luogo diverso da quello ove era ubicata la stalla.
4. La censura è infondata. Sotto entrambi i profili in cui si articola. 4 1. Sotto il primo, relativo alla interpretazione data dai giudici a quibus al contratto inter partes, la deduzione è inammissibile. Come assolutamente pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, il procedimento di interpretazione di un contratto nella sua prima fase, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, integra [a differenza della seconda, volta all'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente] un tipico accerta- mento di fatto, riservato istituzionalmente al giudice di merito. Il risultato di un tale accertamento, pertanto, è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di mo- tivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica 7 contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. (In questo senso, ad esempio, Cass. 25 gennaio 2001, n. 1054, specie in motivazione). Pacifico quanto sopra e non controverso, ancor a, che nella specie la ricorrente principale, lungi dal prospettare vizi di motivazione, in cui sarebbero in- corsi i giudici a quibus nel pervenire alla conclusione che le parti intesero prevedere «la cessazione del go- dimento dell'immobile allorché la cooperativa avesse cessato di dedicarsi all'attività zootecnica >>> nella stalla in questione, si limita ad opporre una propria, soggettiva, lettura di quello stesso documento, è pale- se la inammissibilità della deduzione, come anticipato. Nella specie, infatti, la ricorrente principale non prospetta un vizio, della pronunzia gravata, rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ma contra legem e cercando di superare quelli che sono limiti del giudizio di legittimità (che non è un giudi- zio di merito di terzo grado) sollecita, da parte di questa corte, una diversa interpretazione del documento in atti, conforme alle proprie aspettative. Il tutto a prescindere dal considerare che le clau- sole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risul- ta dal complesso dell'atto (cfr. art. 1363 c.c.). 8 E palese, pertanto, che avendo ad oggetto il con- tratto in questione la concessione gratuita in favore della Cooperativa Agricola Altonera di una stalla di proprietà del Comune di Castelsantangelo, la clausola che subordina la cessazione del godimento dell'immobile alla cessazione dell'attività zootecnica da parte della Cooperativa in tanto ha un significato in quanto rife- rita all'attività svolta nella stalla medesima, senza che rilevi che tale attività sia continuata, dalla Co- operativa stessa, in altre località. (Considerata, in particolare, l'irrilevanza, per il comune che con il contratto in questione si privava senza alcun corri - spettivo della disponibilità di un proprio immobile - delle attività in concreto svolte, in altre parti del territorio nazionale, dalla Cooperativa stessa). 4. 2. Quanto al secondo profilo di censura, «tutti i sopralluoghi venivano effettuati in periodi invernali e quindi, in momenti in cui il bestiame veniva spo- stato soprattutto durante il giorno più a valle in zone più riparate», lo stesso è manifestamente infondato. Lo stesso, infatti, prescinde totalmente dal con- siderare che i giudici del merito non solo hanno accer- tato che in occasione di molteplici sopralluoghi, nell'arco di ben quattro anni, la stalla era risultata «abbandonata>>> concetto totalmente diverso da quello di essere la stalla stessa, temporaneamente vuota in alcune ore della giornata ma hanno ritenuto, altresì, in linea di fatto: - da un lato, che in almeno in una occasione la stalla risultava occupata dal bestiame di un terzo;
dall'altro, che la stalla stessa, nel novembre 1994, presentava uno stato «non solo di totale abbando- [palesemente incompatibile con l'assunto secondono>>> cui le bestie si allontanavano dalla stalla stessa solo nelle ore diurne] ma di vero e proprio degrado dell'immobile (finestre prive di vetri, porta inagibile ecc.)».
5. Con il secondo motivo, ancora, denunziando «omessO esame di prove vertenti su fatti decisivi della controversia, ex art. 360 n. c.p.c.» la ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano omesso di va- lutare la maggior parte dei documenti allegati e, in particolare i documenti del 1991 relativi, da un lato, alla concessione del premio comunitario per la campagna 1991 dall'altro, a due fatture attestanti lo svolgimen- to di attività di allevamento, almeno tra il giugno 1991 e il febbraio 1992, da ultimo, al contratto di soccida stipulato dalla Cooperativa con certo CO RO. 10 6. Al pari del precedente, il motivo non coglie nel segno. Accertato, come si è accertato in sede di disamina del primo motivo, che è insindacabile, in questa sede, l'accertamento compiuto dai giudici del merito, quanto al significato della clausola che prevedeva la cessa- zione del rapporto, ove la Cooperativa ora ricorrente principale avesse cessato di svolgere attività zootec- nica nella stalla oggetto di controversia, e ritenuta, pertanto, incontroversa la circostanza è palese la ir- rilevanza, al fine del decidere, delle considerazioni svolte nel motivo ora in esame. Non risultando in alcun modo - né la circostanza è stata dedotta nel contesto del motivo che dai docu- menti che la ricorrente principale assume non esaminati dai giudici del merito che l'attività zootecnica fosse stata svolta dalla Cooperativa nel comune di Castelsan- tangelo e, in particolare, nei locali oggetto del con- tratto per cui è controversia, è palese la inidoneità dei documenti indicati, nonché delle deposizioni testi- moniali richiamate, a giustificare una diversa soluzio- ne della controversia.
7. Con il terzo, e ultimo motivo, la ricorrente principale denuncia, ancora, «insufficiente motivazione 11 circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.>>. Si osserva , in particolare, che «invero, seppure nella denegata ipotesi di riconosciuta valutazione del- le prove offerte dalla ricorrente, l'impugnata sentenza dovrà essere censurata anche sotto l'ulteriore autonomo profilo della carente motivazione in ordine al giudizio di prevalenza derivante dalla carente motivazione in ordine al giudizio di prevalenza derivante dalla valu- tazione comparativa degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio». prosegue la ricor- La corte di appello, infatti, non ha spiegato i motivi che la inducevano a rente - considerare attendibili i riscontri probatori della re- sistente, negando invece valenza a quelli dedotti dalla ricorrente, per quanto ritenuti, comunque, vagliati dal giudice di secondo grado e, quindi, dallo stesso uti- lizzati per la formazione del suo libero convincimen- to».
8. La deduzione è inammissibile. Sotto diversi, concorrenti, profili. In primis, la stessa è inammissibile per la sua estrema genericità. A norma dell'art. 366, n. 4, c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, 12 tra l'altro, «i motivi per i quali si chiede la cassa- zione». Certo quanto sopra è palese che al fine di ritenere adempiuto al riferito onere la ricorrente non poteva limitarsi ad affermare, apoditticamente, che era stata data prevalenza a alcuni elementi di giudizio rispetto ad altri, senza F contemporaneamente - descrivere quali fossero detti «altri» elementi di giudizio e a precisa- re perché gli stessi, ove ritenuti prevalenti, avrebbe- ro potuto, o dovuto, condurre, a una diversa soluzione della lite. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, si osserva - come ampiamente evidenziato 50- pra, in sede di analisi degli altri due motivi che i - giudici del merito hanno accertato, da un lato, che le parti avevano convenuto che il rapporto sarebbe cessato nel momento in cui la Cooperativa Altonera avesse ces- sato di utilizzare la stalla oggetto di lite a fini zootecnici, dall'altro, che indubbiamente tale condi - zione si era verificato essendo emerso che quantomeno nel novembre 1994 la stalla era non solo in stato di totale abbandono, ma di vero e proprio degrado. Certo quanto sopra e certo che tali circostanze obiettive non sono in alcun modo contraddette da tutte le argomentazioni svolte dal ricorrente principale è 13 palese la inammissibilità, anche sotto tale ulteriore profilodella censura in esame.
9. Risultato infondato in ogni sua parte, il ricor- so principale, in conclusione, deve rigettarsi. Al rigetto di questo segue l'assorbimento di quello incidentale, espressamente condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso avversario. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le par- ti, la compensazione delle spese di lite di questo giu- dizio di legittimità. 109T 29,11
P.Q.M.
400T 41,32 La Corte, TOT. 170,43 riunisce i ricorsi;
7 8065 17,00 rigetta il ricorso principale;
187,43 dichiara assorbito quello incidentale;
dispone, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 12 ottobre 2001. il Consigliere relatore est. Merlo flenмель the Depositata in Cancelleria il Presidente fu liaus 9/1.02 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Gina Casoll 14