Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/1998, n. 4009
CASS
Sentenza 18 giugno 1998

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Qualora, sulla prospettata eccezione di nullità concernente il mancato avviso ad uno dei difensori, il tribunale del riesame abbia ordinato procedersi all'udienza camerale tenendo conto di erronee informazioni secondo le quali il difensore medesimo sarebbe risultato, contrariamente al vero, essere stato tempestivamente notiziato, la nullità che consegue all'omissione dell'avviso non può dirsi sanata e la relativa eccezione è legittimamente proponibile in sede di ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/1998, n. 4009
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4009
    Data del deposito : 18 giugno 1998

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