Sentenza 18 giugno 1998
Massime • 1
Qualora, sulla prospettata eccezione di nullità concernente il mancato avviso ad uno dei difensori, il tribunale del riesame abbia ordinato procedersi all'udienza camerale tenendo conto di erronee informazioni secondo le quali il difensore medesimo sarebbe risultato, contrariamente al vero, essere stato tempestivamente notiziato, la nullità che consegue all'omissione dell'avviso non può dirsi sanata e la relativa eccezione è legittimamente proponibile in sede di ricorso per cassazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/1998, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Vittorio PALMISANO Presidente del 18/6/1998
1. Dott. Giovanni BADIA Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato CALABRESE Consigliere N.4009
3. Dott. US SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere N.8879/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AD EL, nato a [...] il 13\11\1972.
Avverso l'ordinanza in data 9\1\1998 del Tribunale di PALERMO Sentita la relazione fatta dal Consigliere G I U S E P P E S I C A Lette\udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO.
In data 28/11/1997 il GIP del Tribunale di Palermo, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di AD EL. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, confermava l'ordinanza restrittiva.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato prospettando un duplice motivo di annullamento.
Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali in tema di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato (artt. 606, lett. c e 178 cpp.), per omesso avviso al codifensore avv. Vincenzo Castellano dell'udienza in camera di consiglio del 8/1/1998. Precisa che il relativo avviso non era stato rinvenuto in atti, che il Tribunale aveva disposto ricerche dello stesso e che, sull'assicurazione da parte dei carabinieri che il difensore fosse stato regolarmente avvertito, si era proceduto. Viceversa, l'avv. Castellano non era stato avvertito, per cui, l'udienza si era tenuta con la presenza dell'altro difensore.
Ad avviso del ricorrente, pur trattandosi di nullità generale a carattere intermedio, e pur non essendo stata formalizzata la relativa eccezione, per erronea notizia fornita dall'ufficio, la relativa nullità andava ritenuta in questa sede.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza e illogicità della motivazione in materia di indizi in ipotesi di emissione di ordinanza limitativa della libertà dell'indagato (violazione art. 606, lett. c cpp), avendo il Tribunale avallato l'ordinanza restrittiva con ipotesi alternative che non conducono al AD: il RS US sarebbe stato ucciso per escluderlo dalla Siciliana Calcestruzzi oppure perché aveva iniziato a collaborare con la Polizia e la Procura di Sciacca.
La tesi accusatoria era fondata solamente sulle dichiarazioni di IN TO, rimaste prive di riscontri ed assurde.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il AD EL (e LL AR) è sottoposto ad indagine per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577 n.3 C.P. (omicidio in pregiudizio di RS US) - capo A) -; artt. 110, 61, n. 2, 81 cpv. C.P. e 2, 4 L. n. 865\67 (detenzione e porto illegale di arma da guerra per commettere il reato su A) - capo B) -; art 416 bis C.P. associazione mafiosa, - capo C) -; artt 110, 81 cpv, 56, 629 C.P. (tentata estorsione continuata in danno di RS US e RS PA).
Si osserva.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora nel procedimento di riesame avverso una ordinanza che ha disposto una misura cautelare, l'indagato sia assistito da due difensori - avendo l'interessato con la duplice nomina dimostrato di volersi assicurare una duplice assistenza - l'avviso della data dell'udienza camerale deve essere dato ad entrambi i difensori (indipendentemente dal fatto che uno solo abbia sottoscritto la richiesta). L'omesso avviso ad uno dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile in presenza della mancata formulazione della relativa eccezione entro i termini fissati dall'art 182.2 cpp.. Tuttavia, quando come nella presente fattispecie, all'udienza di riesame il difensore il problema della mancata comparizione dell'altro difensore e il Tribunale - accertata la mancanza del relativo avviso agli atti, disponga l'assunzione di informative ricevendo l'assicurazione che il difensore non comparso è stato tempestivamente avvertito e ordini procedersi in sua assenza - nel caso in cui si accerti, successivamente, che tale notizia non corrisponde al vero, la relativa eccezione può legittimamente essere sollevata in sede di ricorso, non potendosi ritenere sanata la relativa nullità
Invero, la mancata formalizzazione dell'eccezione e la relativa decisione, sono state conseguenza di un errore dell'ufficio e non dell'interessato, sempre che, però, i suoi presupposti, costituiti dalla contestazione della mancanza dell'avviso, le ricerche e le notizie erronee, risultino documentate agli atti del giudizio di riesame.
Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
P. Q. M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 94 della disp. att. cpp..
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 1998