Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LAC 3307 /02 REPUBBLICA ITALIANA M DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 14593/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron.7682 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TEN ZA sul ricorso proposto da: GA RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEVICO 9, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GALATI ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO SCOPPA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 5277 avverso la sentenza n. 453/99 del Tribunale di -1- CATANZARO, depositata il 13/04/99 R.G.N. 961/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Catanzaro, in riforma della sentenza del RE della stessa sede in data 20 aprile 1998, appellata dal Ministero dell'interno, rigettava la domanda di RO IE – volta ad ottenere - che l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili, della quale asseriva di essere titolare, fosse equiparata (ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e della legge 26 luglio 1984, n. 392) a quella prevista per i grandi invalidi di guerra (come modificata dall'art.3 della legge 6 ottobre 1986, n.656) in base al rilievo che "fondata é - l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dal Ministero dell'interno", in quanto "nessuna prova risulta in atti in ordine alla circostanza che il IE sia beneficiario dell'indennità di accompagnamento (nessuna documentazione sul punto risulta prodotta nel fascicolo di parte dell'appellato) " Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il Ministero intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa - applicazione di norme di diritto (art.115 e 116 c.p.c.) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) – RO IE censura la sentenza impugnata per avere negato la propria legittimazione ad agire sebbene il RE ne avesse rigettato l'eccezione di carenza in base al - rilievo che "l'allegazione al fascicolo di parte della copia del libretto nominativo é idonea a dimostrare la qualità di invalido civile" dell'attuale ricorrente e, - peraltro, lo stesso Ministero dell'Interno ha riconosciuto in primo grado e, - successivamente, mediante il pagamento dell'indennità di accompagnamento il proprio diritto all'indennità medesima, che, peraltro, risulta da tanta documentazione prodotta (prima fra tutta, la copia del libretto nominativo, appunto), tutta proveniente dall'amministrazione resistente. Il ricorso é fondato.
2. La denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimita' il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in - via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, 2 55 quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata merita le censure che le vengono mosse dal ricorrente.
3. La sentenza impugnata, infatti, nega la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) dell'attuale ricorrente in base la rilievo che "nessuna prova risulta in atti in ordine alla circostanza che il IE sia beneficiario dell'indennità di accompagnamento (nessuna documentazione sul punto risulta prodotta nel fascicolo di parte dell'appellato)". Ad opposta conclusione perviene, invece, la sentenza di primo grado in base al rilievo che "l'allegazione al fascicolo di parte della copia del libretto nominativo é idonea a dimostrare la qualità di invalido civile" dell'attuale ricorrente. Ne risulta, quindi, il denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata - sotto il profilo del mancato (o, comunque, insufficiente) esame di punti decisivi della controversia per avere il Tribunale omesso, appunto, - l'esame di detta copia del libretto nominativo" (come di ogni altra " documentazione e risultanza prospettata in ricorso) - apoditticamente negandone l'esistenza o, comunque, l'idoneità - anziché procedere ad una 3 motivata valutazione, in ipotesi anche diversa rispetto a quella del giudice di primo grado. Tanto basta per accogliere il ricorso. -4. Tuttavia pare opportuno ricordare, per così dire, a futura memoria sebbene allo stato non sia possibile, per quanto si é detto, limitarsi alla correzione di motivazione erronea soltanto in diritto (art.384, secondo comma, c.p.c.) - che la- che la legittimazione ad agire e contraddire nel giudizio (legitimatio ad causam), quale condizione dell'azione, va intesa come diritto potestativo ad ottenere una qualsiasi decisione sul merito della domanda giudiziale e, perciò, il controllo del giudice, volto a verificarne la sussistenza, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione fatta nella stessa domanda giudiziale ed a prescindere dalla sua fondatezza (si vera sunt exposita), l'attore e il convenuto possano assumere, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, la veste di soggetto dotato del potere di chiedere e, rispettivamente, tenuto a subire la pronuncia - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.3732, 3314/2001, 8388, 2049/2000, 5542/97) - mentre appartiene al merito della causa l'accertamento, in concreto, se l'attore ed il convenuto siano effettivamente titolari del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, dal lato attivo e da quello passivo rispettivamente, e, quindi, anche l'eccezione - relativa alla concreta titolarità dello stesso rapporto – che, come tale, non e' - rilevabile d'ufficio, ma dev'essere tempestivamente proposta dalla parte interessata.
5. Pertanto la sentenza impugnata dev'essere cassata, in accoglimento del ricorso, con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia e, segnatamente, ad una nuova valutazione di elementi ed argomenti di prova già acquisiti al processo uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Ingliche I will Paul De bung .. C Pune havelle не IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -7 MAR. 2002 oggi, лисна ravelle IL CANCELLIERE R O C O T T I R I D A L O L E D