Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 7899
CASS
Sentenza 2 ottobre 2014

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È definibile sottoprodotto ex art. 184 bis, D.Lgs. n. 152 del 2006, come tale escluso dalla disciplina penale dei rifiuti, qualsiasi sostanza che origini da un processo di produzione, di cui sia parte integrante sebbene non ne costituisca la finalità, e che sia certamente destinata ad un successivo uso legittimo e non nocivo per la salute e l'ambiente, senza necessità di un ulteriore trattamento. (Fattispecie relativa a sale residuato dalla salagione delle carni, riutilizzato per evitare la formazione di ghiaccio sulle strade).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 7899
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7899
    Data del deposito : 2 ottobre 2014

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