Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
È definibile sottoprodotto ex art. 184 bis, D.Lgs. n. 152 del 2006, come tale escluso dalla disciplina penale dei rifiuti, qualsiasi sostanza che origini da un processo di produzione, di cui sia parte integrante sebbene non ne costituisca la finalità, e che sia certamente destinata ad un successivo uso legittimo e non nocivo per la salute e l'ambiente, senza necessità di un ulteriore trattamento. (Fattispecie relativa a sale residuato dalla salagione delle carni, riutilizzato per evitare la formazione di ghiaccio sulle strade).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 7899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7899 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 02/10/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 2681
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - N. 19150/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 515/2013 Reg. Sent. del Tribunale di Avezzano del 27 settembre 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. MANCINI Guido del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Guido PONZIANI, del foro di Avezzano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Avezzano ha condannato EN RO alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), per avere effettuato attività di deposito, smaltimento e commercio di rifiuti, avendo ceduto a terzi, in assenza di autorizzazione, il sale derivante dalla lavorazione delle carni eseguita presso lo stabilimento della RO EN Spa, dopo averlo stoccato sul piazzale antistante il proprio opificio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il EN, tramite il proprio difensore, deducendo quale vizio della sentenza impugnata, la violazione di legge per avere il giudice di prime cure omesso di considerare che il sale residuato dalla operazione di salagione della carni compiuta presso la fabbrica del ricorrente non ha le caratteristiche del rifiuto, bensì quelle del sottoprodotto, così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. p), sicché al medesimo non si deve applicare la normativa di cui all'art. 256 del citato testo normativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente ad ogni altra considerazione, va disposta la conversione del gravame proposto dal ricorrente, essendo questo riferito ad una sentenza di condanna per contravvenzione a pena pecuniaria, da ricorso in appello a ricorso per cassazione. Sempre in via preliminare deve osservarsi che, essendo il ricorso in esame sottoscritto, oltre che dal difensore del ricorrente, professionista non abilitato all'esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori, anche da ricorrente in proprio, esso è comunque ammissibile.
Tanto premesso, osserva la Corte che il ricorso, risultato fondato, è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Invero, rileva il Collegio, il punto centrale della doglianza del ricorrente attiene alla erroneità della mancata attribuzione operata dal Tribunale di Avezzano della qualifica di sottoprodotto al materiale, sale residuato dalla operazione della salagione delle carni eseguita presso lo stabilimento del prevenuto, da questo stoccato sul piazzale antistante il suo opificio e quindi destinato ad essere ceduto agli enti locali per essere utilizzato onde evitare la formazione del ghiaccio sulle strade comunali.
In ordine alla nozione di sottoprodotto il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183 opera un rinvio ad altra disposizione normativa, precisando che è sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi le condizioni di cui al seguente art. 184-bis, comma 1, ovvero che rispetti i criteri stabiliti dal comma 2 della medesima disposizione. Esaminando la prima delle disposizioni di rinvio, in quanto unica attualmente rilevante, si ricava che è sottoprodotto, e pertanto non rifiuto in senso normativo, qualsiasi sostanza che, in sintesi, origini da un processo di produzione, di cui sia parte integrante, sebbene non ne costituisca la finalità; che sia certamente destinata ad un successivo uso - legittimo e non nocivo per la salute e per l'ambiente - per il quale non necessiti di alcun ulteriore trattamento.
In maniera del tutto apodittica il Tribunale di Avezzano ha ritenuto di dovere escludere che il sale residuato dalla salagione delle carni eseguita presso lo stabilimento del ricorrente potesse essere ritenuto sottoprodotto, sebbene sia, invece, risultato che tale sostanza avesse tutte le caratteristiche per essere ritenuta tale. Si tratta, infatti, di materiale utilizzato in un processo produttivo, volto ad assicurare la conservazione delle carni e pertanto non costituente lo scopo di quello, che può essere riutilizzato, meritoriamente, per evitare il formarsi del ghiaccio sulle strade dei Comuni vicini alla sede dello stabilimento, ai quali viene gratuitamente ceduto dal EN, senza alcun ulteriore trattamento e senza alcun apprezzabile nocumento ne' per la salute nè per l'ambiente.
La riconosciuta natura di sottoprodotto della sostanza depositata dal EN nel piazzale antistante il suo opificio e successivamente, come detto, ceduta agli enti locali della zona, impedendo la riconducibilità della fattispecie alla contestata previsione accusatoria, la quale può avere ad oggetto solamente sostanze costituenti rifiuti in senso tecnico, comporta l'annullamento, senza rinvio, della impugnata sentenza in quanto il fatto addebitato al ricorrente come reato non sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2015