Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2003, n. 14795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14795 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
یه AULA A A7 9 5 /03 I REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 6168/2001 Sciarelli - Presidente Guglielmo Spanò - Consigliere Alberto Francesco Antonio Maiorano Rep. Cron.25884 Corrado Guglielmucci 66 Ud.. 13.5.2003 Pasquale Picone relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da POSTE ITALIANE SpA, in persona del presidente NZ Cardi, elettivamente 2912 domiciliata in Roma, via Plinio, n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che, unitamente - all'avv.. Roberto Pessi, la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
RI DE, AI UE, IC AO, TA RA, LE IO, ER NA e ER NZ, TACI TO N-50 19 elettivamente domiciliati in Roma, via (Alberico II, n. 33, presso l'avv. Bruno Cossu, che, unitamente all'avv. Adriano Virgilio, li rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-resistenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine n. 1356 in data 24 novembre 2000 (R.G. 846/99); sentiti, nella pubblica udienza del B.5.2003: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Nicola De Marinis per delega dell'avv. Fiorillo e l'avv. Cossu;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto 8 procuratore generale Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Udine ha rigettato l'appello di Poste Italiane SpA, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede che aveva accolto le domande di DE IN ed altri dipendenti, di accertamento del diritto all'inquadramento nella categoria VI per effetto dello svolgimento delle corrispondenti mansioni per oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo e di condanna al pagamento delle connesse differenze retributive. Il Tribunale ha premesso che non vi erano contestazioni in ordine all'effettivo svolgimento delle mansioni corrispondenti a quelle proprie della VI categoria (dirigente di esercizio) da parte di lavoratori formalmente inquadrati nella V categoria, svolgimento continuato inalterato anche dopo la stipulazione del c.c.n.l. 26.11.1994; ha, quindi, rilevato che il nuovo sistema di inquadramento dei 2 5 dipendenti postali nelle aree, previsto dal c.c.n.l., era divenuto operativo soltanto alla data del 27.2.1995 (con la circolare emanata dall'azienda con cui era stato effettuato l'inquadramento), cosicché, ai sensi dell'art. 2103 c.c., gli appellati avevano già maturato il diritto al superiore inquadramento in base all'ordinamento precedente, per effetto delle svolgimento delle mansioni superiori per oltre tre mesi a decorrere dal 26.11.1994. La cassazione della sentenza è domandata da Poste Italiane SpA con ricorso per un unico motivo, al quale resistono i dipendenti con controricorso. Ricorso e controricorso sono stati ulteriormente precisati con memorie depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., dell'art. 61. 71/1994 e degli art. 1362 c.c. in relazione agli art. 37, 40, 41, 47 e 53 del c.c.n.l, e all'accordo integrativo 23.5.1995. Si premette che il sistema di inquadramento pubblicistico (nelle qualifiche funzionali) era stato sostituito da quello privatistico dettato dal c.c.n.l. 26.11.1994, con la previsione dell'inquadramento dei dipendenti in quattro aree professionali, e una di queste, l'area operativa, aveva compreso tutti i lavoratori già in possesso delle qualifiche funzionali IV, V e VI. Se ne deduce che, con l'entrata in vigore del c.c.n.l., le mansioni di fatto svolte dai dipendenti, già inquadrati in V categoria e corrispondenti a quella proprie della VI categoria, non potevano ritenersi ad alcun effetto “superiori” rispetto al livello di inquadramento cui avevano diritto;
nessuna ultrattività era stata riconosciuta dalle parti stipulanti al sistema pubblicistico e le operazioni di inquadramento, cui si 3 riferivano i patti collettivi, constavano semplicemente di atti diretti a rendere concreto il nuovo sistema di inquadramento.
2. Le argomentazioni contenute nel motivo di ricorso, peraltro già ritenute fondate in controversie analoghe (vedi, in particolare, Cass. 8 gennaio 2003, n. 92, vanno condivise. Il convincimento del Tribunale secondo cui vi sarebbe stata, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo stipulato il 26 novembre, una prorogatio del sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali e delle categorie, è basato sull'interpretazione dell'art. 53 del detto contratto, che reca la previsione secondo 4 cui l'ente avrebbe proceduto ad effettuare l'inquadramento dei dipendenti in servizio a partire dal 15 febbraio 1995. A giudizio del Tribunale, il nuovo sistema di classificazione del personale sarebbe diventato operativo soltanto con l'emanazione della circolare 27.2.1995, atto con cui l'ente aveva provveduto all'inquadramento nelle aree in base alla previsione dell'art. 53. Sono evidenti nel ragionamento la violazione degli art. 1362 ss. c.c. ed i vizi di motivazione.
3. L'art. 6 del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ha disposto che ai dipendenti postali, sebbene il rapporto di lavoro fosse già divenuto di diritto privato, continuava ad applicarsi la disciplina (sostanziale) pubblicistica fino alla stipulazione del contratto collettivo. Certamente, la volontà degli stipulanti avrebbe avuto il potere di stabilire che, sia pure transitoriamente, la regolazione di alcuni aspetti del rapporto fosse la stessa già prevista dalla disciplina pubblicistica (che sarebbe diventata così di carattere negoziale). 4 4. Ma nella sentenza impugnata non viene individuata alcuna disposizione specificamente intesa a sospendere l'efficacia del nuovo sistema di inquadramento. Sul piano logico-giuridico, un simile aspetto fondamentale della regolamentazione dei rapporti di lavoro avrebbe dovuto essere espressamente disciplinato, poiché ne sarebbe derivato, nel periodo transitorio, l'impossibilità di far derivare diritti relativi agli inquadramenti sulla base delle disposizioni del contratto.
5. Il Tribunale, invero, desume la sospensione di efficacia del contratto collettivo e la proroga del sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali dalle disposizioni contenute nell'art. 53, senza minimamente darsi carico di spiegare le ragioni per le quali doveva essere escluso l'altro possibile, e più ragionevole, significato, che cioè le parti avevano considerato che il passaggio dal nuovo al vecchio sistema richiedeva complesse operazioni dirette a dare concreta attuazione alle classificazione contrattuali nei confronti dei singoli dipendenti, con effetti esclusivamente ricognitivi e non certo costitutivi, operazioni affidate all'iniziativa unilaterale del datore di lavoro ovvero ad accordi sindacali.
6. Al riguardo, i precetti di cui agli art. 1362 e 1363 c.c. obbligavano ad indagare il significato della previsione secondo cui “le parti potranno stipulare accordi integrativi al presente CCNL volti a definire le modalità di concreta attuazione dei principi di classificazione", contenuta nello stesso art. 53, il cui testo è riportato nella motivazione della sentenza, onde verificare se il riferimento era fatto alla mera esecuzione di una normativa già vigente, ovvero al fine di stabilire che si sarebbe continuato transitoriamente ad applicare quella previgente in materia di inquadramenti. 5 7. Evidente, inoltre, è la violazione dell'obbligo di motivazione non contraddittoria, laddove il Tribunale ritiene che la norma contrattuale non contenga precisazioni, malgrado il riferimento al 15 febbraio 1995, in ordine alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, ma attribuisca, a partire dalla data predetta, al datore di lavoro il potere di rendere operativo il nuovo sistema, così consentendogli, al limite, di prorogare senza limiti di tempo l'inquadramento per qualifiche funzionali.
8. In definitiva, nessuno degli elementi di fatto accertati nella sentenza impugnata giustifica correttamente la conclusione che, con l'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale (cd. “privatizzazione sostanziale" del rapporto di lavoro dei dipendenti postali), il sistema pubblicistico di inquadramento per categorie e qualifiche funzionali non sia stato sostituito immediatamente, senza soluzione di continuità, dall'inquadramento previsto dal contratto e che, di conseguenza, della fondatezza dei diritti rivendicati ai sensi dell'art. 2103 c.c. si debba giudicare non sulla base delle previsioni contrattuali ma secondo le norme pubblicistiche previgenti.
9. E nel ragionamento del giudice del merito, come si è già detto, è del tutto omessa la considerazione della difficoltà pratica di stabilire le corrispondenze tra vecchi e nuovi inquadramenti, nonché dell'esigenza di adeguare questi ultimi alle diverse situazioni concrete, considerazione indispensabile per valutare se la previsione di una "fase transitoria" fosse funzionale ai soli fini di ricognizione ed attuazione, senza sospendere l'efficacia del contratto del 1994 con il mantenimento in vita del sistema di inquadramento fondato sulle categorie pubblicistiche. 6 10. Per queste ragioni la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste perché nel nuovo giudizio, in osservanza delle regole di cui agli art. 1362 ss. c.c. e dell'obbligo di motivazione sufficiente e logica, si interpretino le disposizioni del c.c.n.l. 26 novembre 1994 al fine di accertare se il nuovo sistema di classificazione del personale sia divenuto immediatamente operativo, o se, al contrario, le parti abbiano convenuto il mantenimento, in via transitoria, nel precedente sistema di classificazione basato sulle qualifiche funzionali. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Trieste. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore lyuglichen lainall бар ит нет IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Boggi, OTT. 2003 CANCELLIERE 7