Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
Il dolo specifico del reato di furto è integrato dalla finalità di percepire dal bene asportato un'utilità diretta, non mediata, anche se non di carattere patrimoniale od economico. (Fattispecie nella quale è stato escluso il fine di profitto in relazione alla sottrazione di un telefono cellulare, finalizzata ad impedire alla vittima di inviare sms alla "ragazza" dell'imputato).
Commentari • 2
- 1. Furtohttps://www.studiocataldi.it/
Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
Leggi di più… - 2. Prende il cellulare per gelosia, è furto (Cass. 5467/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
Il fine di profitto, in cui si concretizza il dolo specifico del delitto di furto, non deve individuarsi esclusivamente nella volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 25 ottobre 2018 – 4 febbraio 2019, n. 5467 Presidente Palla – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato a pena di giustizia, qualificando l'originaria imputazione di cui all'art 624 bis …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2009, n. 47997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47997 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 18/09/2009
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 2305
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 43857/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) TU EL ST, N. IL 02/04/1981;
avverso la sentenza n. 525/2006 TRIBUNALE di PESARO, depositata il 19/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 19/5/2008 il Tribunale di Pesaro assolveva, perché il fatto non costituisce reato, TU ON IA dal delitto p. e p. dall'art. 624 c.p. per il furto di un cellulare in danno del connazionale rumeno IT BA RI (fatto acc. in Novafeltria il 9/5/2005).
Osservava il Tribunale che l'impossessamento del cellulare da parte dell'imputato era avvenuto nell'ambito di una lite determinata dalla gelosia, per dissuadere la vittima dall'insidiare con Corteggiamenti la fidanzata dell'imputato. Il giudice di merito rilevava pertanto il difetto del dolo specifico del fine di profitto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. di Ancona per violazione di legge, lamentando l'erroneità della decisione del Tribunale che non aveva tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, il profitto del delitto di furto, può consistere anche in un'utilità o vantaggio di natura non patrimoniale.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va ricordato che il delitto di furto è connotato, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, dal dolo specifico, costituito, come noto, da una specifica finalità che l'agente mira a perseguire (prevista dalla norma incriminatrice), che tuttavia non necessita si debba realizzare sul piano oggettivo per perfezionare il reato. Pertanto, per configurare il delitto di cui all'art. 624 c.p. è necessario che la condotta sia posta in essere "alfine di trame profitto", ma non è indispensabile che il profitto si sia concretamente realizzato su piano oggettivo.
La prevalente dottrina e giurisprudenza (cfr. Cass. 2, 4471/85, Bazzani;
cfr. in tema di estorsione, Cass. 2, 16658/08, Colucci) ritengono che il profitto avuto di mira dall'agente può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale. Secondo un altro orientamento interpretativo, un'eccessiva dilatazione della nozione di profitto, ricomprendente qualsiasi utilità, porterebbe ad un'eccessiva estensione dell'operatività della norma, vanificando la presenza del dolo specifico e svilendola ad una connotazione priva di una vera valenza limitativa della punibilità.
Ciò premesso ritiene la Corte, con un'interpretazione idonea ad armonizzare entrambi gli indirizzi ermeneutici sopra ricordati, che sebbene il fine di "profitto" non debba necessariamente essere una finalità di beneficio patrimoniale od economico (ad es. furto di un quadro di autore non per il suo valore, ma per poterne beneficiare della quotidiana vista), perché sia integrata la fattispecie delittuosa del furto è pur sempre necessario che il soggetto agente miri a percepire, dal bene asportato, l'utilità in modo diretto e non in via mediata.
È per tale motivo che questa Corte, con orientamento consolidato ha ritenuto che la sottrazione di un oggetto fatta con l'intento puramente scherzoso non può integrare l'ipotesi di furto, in quanto l'intento "ioci causa" essendo incompatibile con il fine di trarre profitto, esclude il dolo specifico (ex plurimis, Cass. 2, 11027/91, Zancan).
Nel caso di specie la stessa vittima ha dichiarato ai Carabinieri:
"IA mi ha preso il telefonino che avevo poggiato sul tavolino. Io gli ho detto di ridarmi il telefonino e lui ha risposto che lo aveva preso, così io non mandavo più i messaggi alla sua ragazza".
Emerge, pertanto che la condotta posta in essere non era finalizzata a percepire dalla cosa asportata un immediato e diretto profitto, ma solo in via mediata, inducendo una difficoltà alla vittima per inviare sms alla ragazza dell'imputato.
Alla luce di quanto detto, difettando nella condotta del TU una finalità di profitto da trarre dalla cosa asportata, correttamente il giudice di merito è giunto alla pronuncia di assoluzione, in difetto dell'elemento soggettivo del delitto contestato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009