Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2008, n. 13570
CASS
Sentenza 13 marzo 2008

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Massime1

In tema di ingiuria, al fine dell'operatività della causa di non punibilità della provocazione (art. 599, comma secondo, cod. pen.), l'illegittimità intrinseca che deve connotare il "fatto ingiusto" altrui, non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento della illegittimità di un atto amministrativo, ma trova la sua realizzazione solo in comportamenti i quali, "ictu oculi", non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione alcuna in una qualche disposizione normativa ovvero nelle regole comunemente accettate della civile convivenza.

Commentari2

  • 1Diffamazione: per la provocazione, fatto ingiusto non può essere un atto amministrativo
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023

    La massima In tema di diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, c.p., l'illegittimità intrinseca che deve connotare il "fatto ingiusto" altrui non può essere individuata sulla base dei criteri che presiedono al riconoscimento dell'illegittimità di un atto amministrativo, ma si configura solo in comportamenti che ictu oculi non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile (Cassazione penale sez. V - 20/01/2021, n. 4943). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare …

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  • 2Email e diffamazione (Cass. 12186/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2022

    L'invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria ove non ricorra contestualità nel recepimento del messaggio. L'utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della "comunicazione con più persone" anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l'accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2008, n. 13570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13570
Data del deposito : 13 marzo 2008

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