Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 1
In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, perché si configuri l'atto arbitrario è necessario che il p.u. ecceda dai suoi poteri con la piena consapevolezza di farlo, per perseguire uno scopo estraneo alle sue funzioni, o che usi mezzi non consentiti dall'ordinamento giuridico o si avvalga del suo potere in modo aggressivo, vessatorio o anche semplicemente sconveniente e non consono alle regole della normale convivenza civile. Ne consegue che la mera illegittimità dell'atto non si identifica con l'arbitrarietà del medesimo. (Ha precisato la Corte che, per l'operatività dell'esimente in questione, devono ricorrere i requisiti dell'attualità e della proporzione tra offesa e reazione; quanto al primo, va precisato che lo stesso deve essere inteso in senso non rigoroso, ma tale comunque da non fare venire meno il nesso di causalità che è senza dubbio alla base della previsione legislativa; quanto alla proporzionalità, anch'essa deve essere prudentemente apprezzata nella prospettiva che la reazione non esorbiti determinati limiti e non si atteggi, a sua volta, come autonoma e ingiustificata offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/1999, n. 11093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11093 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 24/6/1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 1234
3. " Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo rel. " N. 9895/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, nel procedimento a carico di ID AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 17.12.1998 della Corte d'Appello di Napoli, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. N. Milo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Frasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, Per la parte civile, l'Avv. non è comparso,
Il difensore non è comparso.
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 17 dicembre 1998, riformando quella di condanna emessa il 30.10.95 dal Pretore di Benevento - Sezione di S. Giorgio del Sannio -, assolveva AR ID dal delitto di oltraggio a p.u., perché persona non punibile ai sensi dell'art. 4 d.lg.lgt n. 288/'44.
All'ID si era addebitato di avere aggredito, il giorno 18.10.'93, il dr. Lanza (veterinario responsabile del mattatoio comunale di Venticano), a causa delle funzioni da costui esercitate. La decisione, infatti, del veterinario di disciplinare le operazioni di macellazione, presso il citato mattatoio, secondo turni prestabiliti e con la facoltà, per ciascun interessato, di macellare una sola volta alla settimana non era stata condivisa dall'imputato, che ne era venuto a conoscenza tramite il figlio. L'ID, quindi, dopo che era trascorso un certo lasso di tempo, si era portato presso il mattatoio ed aveva "affrontato" il pubblico ufficiale, ricorrendo a vie di fatto: lo aveva afferrato per la cravatta, gli aveva dato un morso sulla fronte e, con prepotenza, gli aveva fatto presente che egli non era disposto a subire alcuna limitazione e che doveva essere libero di usufruire del servizio ogni qualvolta lo avesse desiderato. La Corte di merito riteneva che la decisione del veterinario non poteva considerarsi legittima e appariva, anzi, ispirata da "malanimo" e che nella stessa dovevano ravvisarsi gli estremi dell'atto arbitrario, con l'effetto che legittima doveva ritenersi la reazione del prevenuto.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'Appello e ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 4 d.lg.lgt. n. 288/'44, sollecitando conseguentemente l'annullamento della sentenza.
All'odierna udienza pubblica, assenti i difensori della p.c. e, dell'imputato, il P.G. ha concluso come da epigrafe. Il ricorso va accolto.
Ed invero, non può, innanzitutto, essere condivisa la gravata decisione nella parte in cui identifica l'arbitrarietà della condotta del pubblico ufficiale nella semplice circostanza della mancata previsione normativa dei limiti che lo stesso aveva voluto imporre all'attività di macellazione e nell'asserito, ma non dimostrato, "malanimo" verso l'ID.
Perché si configuri l'atto arbitrario è necessario che il p.u. ecceda dai suoi poteri con la piena consapevolezza di farlo, per perseguire uno scopo estraneo alle sue funzioni, o che usi mezzi non consentiti dall'ordinamento giuridico o si avvalga del suo potere in modo aggressivo, vessatorio o anche semplicemente sconveniente e non consono alle regole della normale convivenza civile (a quest'ultimo proposito, confronta Sent. n. 140/98 C. Cost.). La mera illegittimità dell'atto non s'identifica, "tout court", con l'arbitrarietà del medesimo.
Ma al di là di ciò, va rilevato che, per l'operatività
dell'esimente in questione, devono ricorrere i requisiti dell'attualità e della proporzione tra offesa e reazione;
quanto al primo, va precisato che lo stesso deve essere inteso in senso non rigoroso, ma tale comunque da non fare venire meno il nesso di causalità che è senza dubbio alla base della previsione legislativa;
quanto alla proporzionalità, anch'essa deve essere prudentemente apprezzata nella prospettiva che la reazione non esorbiti determinati limiti e non si atteggi, a sua volta, come autonoma e ingiustificata offesa.
Nessuna valutazione, su questi punti essenziali, è stata fatta dalla Corte di merito.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli, che dovrà adeguarsi ai principi di cui innanzi e, alla luce degli stessi, dovrà motivare più adeguatamente la decisione che andrà ad adottare in piena libertà di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999