Sentenza 13 dicembre 1999
Massime • 1
Avuto riguardo alla "ratio" della disciplina dettata dall'art.11 c.p.p., che è essenzialmente quella di eliminare presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari del medesimo distretto di corte d'appello, e tenuto conto del fatto che i magistrati onorari, ai sensi tanto dell'abrogato art.32 dell'Ordinamento giudiziario quanto del vigente art.42 quinquies del medesimo ordinamento, durano in carica per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo, è da ritenere che anche nel caso di procedimenti riguardanti i suddetti magistrati (nella specie trattavasi di vice pretore onorario) debba trovare applicazione il citato art.11 c.p.p. e debbasi quindi dar luogo allo spostamento di competenza da esso previsto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/1999, n. 7124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7124 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 13.12.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.7124
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MACCHIA ALBERTO " N.27170/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) LA TORRE VINCENZO n. il 26.05.1956
2) GIP TRIBUNALE REGGIO CALABRIA - CONFLITT
nel procedimento a carico di:
1) LA TORRE VINCENZO n. il 26.05.1956
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO sentite le conclusioni del P.G.
OSSERVA
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 7 aprile 1999, ha sollevato conflitto negativo di competenza per territorio, deducendo nella specie la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Rileva a tal proposito l'ordinanza che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, investito della richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di persona che rivestiva l'incarico di vice pretore onorario, con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 22 cod. proc. pen. aveva ritenuto di dichiarare la propria incompetenza, deducendo che la disciplina dettata dall'art. 11 del codice di rito doveva necessariamente intendersi estesa alla figura del vice pretore onorario, dal momento che anche nei suoi confronti ricorrono quei presupposti di stabilità, di nomina formale, di appartenenza all'ufficio, che determinano ineluttabilmente il sorgere di relazioni soggettive con altri magistrati del distretto dal quale scaturisce l'astratto sospetto di parzialità nei procedimenti che li vedono interessati. Tali argomenti non sono stati però condivisi dal giudice reggino in considerazione del fatto che i vice pretori onorari, secondo quanto stabilito dall'art. 34 dell'ordinamento giudiziario, non hanno una propria competenza, ma si limitano ad agire, su delega del titolare, relativamente a specifici atti o a singole udienze, sicché non possono essere identificati nei magistrati che esercitano le loro funzioni nel distretto, secondo la precisa accezione usata dall'art.11 cod.proc.pen. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso che la competenza deve essere attribuita alla autorità giudiziaria di Reggio Calabria.
Come rammentato nella stessa ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto, questa Corte, partendo dal consolidato orientamento secondo il quale la rimessione è istituto di carattere eccezionale, in quanto esso implica la sottrazione dell'imputato al giudice naturale, ha avuto modo di affermare che "l'elemento fondamentale, perché si applichi l'art. 11 cod. proc. pen., è da ravvisarsi nel pieno e stabile esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del soggetto nei cui confronti si configura l'incompatibilità": un requisito, questo, che si ritenne mancare ai vice pretori onorari, in base alla normativa all'epoca vigente. Si osservò, infatti, che, avuto riguardo alla disciplina già dettata dall'art. 34 dell'ordinamento giudiziario, i vice pretori onorari non avrebbero "una propria competenza, ma si limitano ad agire, su delega del titolare, relativamente a specifici atti o a singole udienze, sicché non Possono essere identificati nei magistrati che esercitano le loro funzioni nel distretto, l'ella precisa accezione usata dall'art. 11 c.p.p." (Cass., Sez. I, 30 giugno 1997, Bilotta). Tale orientamento è stato tuttavia parzialmente rivisto in altra più recente decisione di questa Corte, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla applicabilità dell'art. 11 cod. proc. pen. nei confronti dei componenti laici della sezione specializzata agraria, ha risposto affermativamente al quesito, sottolinenando, in particolare, che gli esperti della sezione agraria rivestono "il titolo di giudici onorari (art. 42-bis e segg. Ord. giud.) e restano in carica per un tempo (ora tre anni: art.42-quinquies) apprezzabile e sicuramente tale da consentire l'insorgere, nell'ambito dell'ufficio, di situazioni e rapporti interpersonali che possono, quanto meno, dare adito nell'opinione pubblica a dubbi e sospetti circa l'imparzialità e serenità dei magistrati eventualmente chiamati a giudicarli" (Cass., Sez. I, 10 giugno 1999, confl. comp. in proc. Li Bassi). L'accennata evoluzione giurisprudenziale è poi giunta, ancor più di recente,, al definitivo approdo di ritenere la disciplina dettata dall'art. 11 applicabile anche nei confronti dei vice pretori onorari (Cass., Sez. I, 11 ottobre 1999, confl. comp. In proc. Mangiapane ed altri). Si è infatti osservato che l'indicata linea ermeneutica appare coerente rispetto alle specifiche esigenze che il peculiare regime stabilito dall'art. 11 del codice di rito è chiamato a soddisfare nel sistema, assicurando al tempo stesso una ponderata salvaguardia dei plurimi valori di rango costituzionale che quella disciplina ineluttabilmente coinvolge. È stato infatti puntualizzato che le ragioni della deroga alle regole ordinarie di competenza prevista dall'art. 11 cod.proc.pen., vanno ravvisate nella necessità di assicurare la serenità e obiettività dei giudizi, nonché l'imparzialità e la terzietà del giudice, anche con riferimento all'esigenza di eliminare presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari appartenenti al medesimo distretto di corte di appello;
un rapporto, quello appena accennato, che il legislatore ha dunque ragionevolmente individuato come situazione tipica potenzialmente idonea a compromettere il principio di imparzialità del giudice, non soltanto nella sua essenza ma anche per l'immagine che di tale valore il giudice deve fornire alla intera collettività (v. Corte cost., ordinanza n. 462 del 1997; sentenze n. 390 del 1991 e n. 109 del 1963). Una prospettiva che dunque privilegi, in capo al soggetto chiamato ad esercitare funzioni giudiziarie, la sussistenza - agli effetti del foro derogatorio - di un suo inserimento organico e un suo inquadramento non estemporaneo nel plesso ordinamentale costituito dall'ufficio giudiziario operante nel distretto, finisce per rappresentare, quindi, il più sicuro indice di riconoscimento che permette di apprezzare l'esistenza, in concreto, di quelle specifiche esigenze che rendono indispensabile il ricorso al regime di garanzia dettato dall'art. 11 cod. proc. pen. È evidente, allora, che la maggiore o minore ampiezza delle attribuzioni giurisdizionali assume un risalto del tutto secondario, così come del pari inconferente si rivela la circostanza, pure evocata a fondamento della citata sentenza Bilotta, che il soggetto preso in considerazione sia chiamato ad esercitare le proprie funzioni "su delega" ovvero in virtù di una "propria competenza";
ciò che conta, ai fini che qui interessano, è la non episodicità della funzione e la sua riferibilità ad uno specifico ufficio giudiziario, così da determinare quell'intreccio tra i profili funzionale, organico ed ordinamentale sul quale si radica il qualificato intessersi di rapporti che rende ontologicamente "sospetti", proprio perché agli occhi della collettività non "estranei" fra loro, i giudici del distretto all'interno del quale quell'ufficio si trova (sulla non occasionalità e temporaneità dell'incarico v. Cass., Sez. I, 5 ottobre 1998, confl. comp. in proc. Foci).
Posto, dunque, che i vice pretori onorari (v. ora, per i giudici onorari di tribunale, gli artt. 42-ter e segg. dell'Ordinamento giudiziario) sono chiamati a svolgere "il lavoro giudiziario loro assegnato" presso le preture e le sezioni distaccate (art. 34 Ord. giud.) e che per tale incarico è prevista una durata triennale con possibilità di conferma (art. 32), sino a raggiungere, o anche a poter raggiungere, un lunghissimo periodo delle relative funzioni, non v'è dubbio che ricorrano tutti i presupposti per ritenere che anche nei confronti di quei magistrati onorari debba trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 11 cod.proc.pen. (sotto la vigenza del codice abrogato v., nel medesimo senso, Cass., Sez. VI, 19 gennaio 1973, Orlandi).
P. Q. M.
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria al quale dispone che gli atti siano trasmessi. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 1999