Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di oltraggio, ai fini dell'applicazione dell'esimente della reazione ad atti arbitrari, ex art. 4 d. lgt. 14 settembre 1944, n. 288, non è sufficiente che l'atto del pubblico ufficiale sia illegittimo o dovuto a errore o a colpa, ma deve consistere in un comportamento che manifesti, per capriccio, malanimo, sopruso, settarietà, prepotenza e altri simili motivi, una deliberata intenzione di nuocere (Nella specie non è stata ritenuta applicabile la scriminante in relazione al comportamento del vigile urbano che, richiesto dalla persona che poi lo aveva oltraggiato se avesse accertato un'infrazione per divieto di sosta in suo danno nonostante l'omessa collocazione sul parabrezza dell'autovettura del preavviso di accertamento della violazione, non aveva dato alcuna risposta alla domanda: la Corte suprema ha ritenuto adeguata la motivazione secondo la quale la mancata collocazione del preavviso sul parabrezza era stata determinata dall'esaurimento dei moduli di contravvenzione, e la mancata contestazione immediata della violazione era stata cagionata da un clima di generale confusione - per l'assembramento di numerose persone - e di contestazione dell'operato dei vigili che si era generato in quella circostanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/1998, n. 11518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11518 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Udienza pubblica dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2.10.1998
1. dott. Giuseppe La Greca Consigliere SENTENZA
2. dott. Eugenio Amari Consigliere N.1241
3. dott. Antonio Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4. dott. Francesco Serpico Consigliere N.9946/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI PP, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 13.10.1997. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del dott. Gianfranco Viglietta, il quale ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere le contravvenzioni di cui all'art, 651 c.p. estinte per prescrizione, e il rigetto nel resto con determinazione della pena residua;
Udito il difensore Avv. Pietro Nocita del Foro di Roma. Osserva in fatto e diritto
1. Con sentenza in data 13.10.1997, in seguito ad appello dell'imputato, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della medesima città del 5.10.1995 che aveva dichiarato PP NI colpevole dei reati di oltraggio a pubblici ufficiali nonché del reato di cui agli artt. 81 cpv., 651 c.p., e lo aveva condannato, in concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione, alla pena di un mese di reclusione, sostituita con la sanzione pecuniaria della multa di L 2.250.000, con i benefici di legge.
In data 12.3.1994, secondo la ricostruzione in fatto della Corte di Appello, i vigili urbani CA EG e CO COni si erano recati in zona Prati per un servizio di rilevamento di soste irregolari di veicoli. Nel contesto generale di vivace disappunto espresso al riguardo da diversi abitanti del quartiere, intanto riunitisi in capannello intorno ai due vigili, era sopraggiunto PP NI, titolare di uno studio professionale in via degli Scipioni, il quale, informato e innervosito per l'accaduto, che pure lo riguardava per essere la sua autovettura posteggiata nei dintorni, aveva chiesto alla EG se fosse stata accertata una violazione al divieto di sosta anche nei suoi confronti.
Alla mancata risposta della EG e all'ulteriore suo silenzio in merito alla richiesta di consultazione dei verbali, il NI aveva improvvisamente reagito, impossessandosi di sua iniziativa di quei documenti, che sottraeva dalla mani del pubblico ufficiale per restituirli poco dopo con sgarbo, sì che cadevano a terra.
Rilevava il giudice di appello che il gesto di abusiva appropriazione dei verbali di violazione del codice della strada in possesso della EG costituivano ostentazione di arrogante disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale;
ne' poteva ravvisarsi arbitrarietà nel comportamento della EG per il suo silenzio opposto alla richiesta di visione degli atti o di informazioni dell'avvenuta contestazione, anche perché nessun danno avrebbe potuto subire il NI da tale comportamento della donna dovendo comunque essergli notificato un eventuale verbale di infrazione stradale. D'altra parte, quand'anche fosse stata ravvisabile un'arbitrarietà di condotta della EG, esulava comunque la invocata esimente per la mancanza di proporzionalità di reazione del NI all'atto - ovvero alla omissione - arbitraria del pubblico ufficiale. Parimenti provate erano le ulteriori imputazioni di oltraggio contestate al NI per le espressioni volgari da lui rivolte nei confronti sia della EG sia del COni, quest'ultimo doverosamente intervenuto a sostegno della collega e la cui qualità di vigile non poteva sfuggire al NI perché recava sul braccio una fascia di ordinanza ed era munito di "paletta".
2. Propone ricorso per cassazione il NI deducendo il travisamento delle risultanze processuali in quanto dall'istruttoria dibattimentale era emerso che la EG non aveva lasciato sul parabrezza della sua autovettura il preavviso di verbale essendo terminati i relativi moduli. Inoltre era stato violato l'obbligo di immediata contestazione della violazione al trasgressore da parte del pubblico ufficiale, derogabile solo in caso di assoluta impossibilità di rintracciare il proprietario del veicolo. La sentenza impugnata non aveva poi tenuto in nessun conto le risultanze istruttorie che avevano evidenziato che il COni aveva tenuto un comportamento violento e arrogante, come dal medesimo ammesso nella sua testimonianza. Le prove a discarico fornite dalla difesa in ordine all'arbitrario intervento del COni e sul rifiuto del ricorrente di declinare le generalità erano state del tutto ignorate dalla Corte di Appello.
3. I motivi del ricorso non sono fondati.
Ai fini dell'applicazione dell'esimente della reazione ad atti arbitrari ex art. 4 D. Lgt. 14.9.1944 n. 288 non è sufficiente che l'atto del pubblico ufficiale sia illegittimo o dovuto ad errore o colpa, ma deve consistere in un comportamento- che manifesti per capriccio, malanimo, sopruso, settarietà, prepotenza ed altri simili motivi una deliberata intenzione di nuocere. Nel caso di specie, l'omessa collocazione sull'autovettura del NI del preavviso di accertamento dell'infrazione al divieto di sosta e poi, sopraggiunto l'imputato, la mancata contestazione immediata della violazione, determinati la prima dall'esaurimento dei relativi moduli e la seconda dal clima di generale confusione e di contestazione all'operato dei vigili che si era generato in quella circostanza, e lo stesso rifiuto della EG di rispondere alla richiesta del NI di sapere se era stata accertata la violazione al divieto di sosta anche nei suoi confronti, coerentemente sono stati ritenuti atti non arbitrari e cioè di prevaricazione e sopruso. Nessuna deliberata intenzione di nuocere vi fu invero da parte della EG, la cui reticenza a dare informazioni va valutata tenendo presente il clima di generale confusione e contestazione in cui si trovò ad operare;
d'altra parte, come pure messo adeguatamente in rilievo dal giudice di appello, nessun danno avrebbe potuto subire il NI dal comportamento del vigile dovendo comunque essergli notificato il verbale di violazione del codice della strada. Neppure con riferimento al comportamento del COni può ritenersi carente e illogica la motivazione della sentenza impugnata, essendo in essa adeguatamente evidenziata la legittimità dell'intervento del pubblico ufficiale a sostegno del lavoro della collega EG, nei cui confronti il NI si era reso responsabile di atti di prepotenza e arroganza, non esitando a sottrarre dalle mani della donna i verbali e pronunziare nei confronti della medesima gravi volgarità. Il giudice di appello ha poi evidenziato che il NI si rifiutò di esibire il proprio documento di identità al COni (agevolmente identificabile come vigile urbano perché recava al braccio una fascia di ordinanza e portava con sè una "paletta"), che cercò di allontanarsi per non essere identificato e pronunziò volgarità anche nei confronti del predetto. D'altra parte le lagnanze svolte dal NI sul comportamento arrogante e minaccioso del COni sono generiche, non essendo indicato come esso si sarebbe manifestato: al riguardo il ricorrente si è limitato ad indicare i testimoni che avrebbero deposto a suo favore senza pero riportare le parti delle loro dichiarazioni che consentirebbero di ravvisare la dedotta arbitrarietà di comportamento del pubblico ufficiale. La sentenza impugnata, peraltro, va annullata senza rinvio limitatamente alle contravvenzioni di cui all'art. 651 c.p. perché estinte per prescrizione, essendo decorso dalla data della consumazione dei fatti, il l2.3.l994, il termine massimo di prescrizione di 4 anni e 6 mesi.
Conseguentemente va eliminata la pena di 2 giorni di reclusione come sostituita dalla pena pecuniaria di L 150.000 di multa. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alle contravvenzioni di cui all'art. 651 c.p. perché estinte per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni 2 di reclusione come sostituita dalla pena pecuniaria di L 150.0000. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1998