Sentenza 16 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2001, n. 9639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9639 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ggetto9639/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA SEZIONE SEĊ in sile zone ceitisk formistiva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente e Relatore R.G.N. 12723/99 Cron.21241 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 3282 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 300 _ sul ricorso proposto da: # 1.6 LUG 2001 41 2 IL CANCELLIERE BEVILACQUA COSTR. IMPIANTI SPA, in persona del suo Amm.re EZIO BEVILACQUA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CONDOLEO MARIO, giusta delega in atti;
22122030 ricorrente
contro
DESIANA SPA, ABBIATI AR EL (curatore del fallimento della spa Nuova Elettrotecnica Desiana); 2001 intimati avverso la sentenza n. 2914/98 della Corte d'Appello 723 -1- di MILANO, depositata il 03/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Presidente udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANEColfemetre;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Rosario RUSSO che ha concluso per Generale Dott. del 1° motivo, e l'inammissibilità del l'accoglimento 2° motivo. -2- Svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, la s.p.a. Nuova Elettrotecnica Desiana convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, la s.p.a. Bevilacqua Costruzioni ed Impianti e chiese che fosse dichiarato risolto per impossibilità sopravvenuta 0 per eccessiva onerosità sopravvenuta il contratto intercorso tra le parti il 20 novembre 1982, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di materiali elettrici per un impianto di imbottigliamento di gas liquido da costruire in Siria. Nel costituirsi in giudizio la società convenuta contestò la domanda e ne chiese i rigetto;
propose domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della società attrice e la sua condanna al risarcimento del danno. A conclusione del giudizio, con sentenza n° 57/1996, il Tribunale accolse la domanda riconvenzionale e dichiarò risolto per inadempimento della Nuova Elettrotecnica il contratto in questione, ma rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta dalla soc. Bevilacqua. Quest'ultima società propose impugnazione e la Corte d'appello di Milano, nella contumacia della soc. Nuova Elettrotecnica, con sentenza in data 3 novembre 1998, confermò la decisione del Tribunale. Contro la sentenza la soc. Bevilacqua ha proposto ricorso per cassazione e formulato due motivi d'impugnazione. 川 La società intimata non si è costituita. 1 H Motivi della decisione. 14 1. Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 4 1 1470, 1472, 1655 e 1453 c.c., nonché difetto di motivazione. Afferma che la 12723/99 Calfapietra est. Corte d'appello ha erroneamente qualificato appalto anziché vendita il contratto intercorso tra le parti ed escludendo la possibilità di scinderne il contenuto tenendo distinto il corrispettivo della vendita da quello della messa in opera, ha ingiustamente rigettato la sua domanda di risarcimento del danno nonostante gli elementi risultanti da alcuni documenti puntualmente indicati. La doglianza è infondata. Fondandosi sul dato testuale del contratto intercorso tra le parti e correttamente interpretando il suo significato, la Corte d'appello ha evidenziato che detto contratto prevedeva la "fornitura e posa in opera” del materiale elettrico in questione, e che il prezzo convenuto era unitario, nel senso che comprendeva sia il corrispettivo per la fornitura del materiale sia quello per la sua installazione. La Corte ha poi condiviso il giudizio sulla natura del contratto espresso dal tribunale, affermando che trattatasi di appalto e che non era pertanto possibile scindere la parte relativa alla fornitura del materiale da quella attinente alla sua posa in opera;
di conseguenza non era possibile ipotizzare un danno per la società committente derivato dal mancato acquisto del materiale, cioè un lucro cessante per il mancato incremento di valore dello stesso tra il momento dell'inadempimento e quello di acquisto di altro materiale da terzi. Il giudizio in tali sensi formulato dalla Corte costituisce un accertamento di fatto che da un lato rende irrilevante il mancato esame di altri documenti, evidentemente disattesi per incompatibilità con la decisione adottata, dall'altro è sorretto da una motivazione congrua e non 12723/99 Calfapietra est. 2 contraddittoria che lo sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte Suprema. Il motivo di ricorso che si risolve, per il resto, nell'implicita ma inammissibile richiesta d'una nuova e più favorevole valutazione delle prove è dunque infondato e va pertanto rigettato.
2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione delle norme relative alle spese processuali e di quelle della tariffa professionale. Afferma che la Corte d'appello è incorsa in omesso esame del motivo di appello relativo al capo della sentenza di primo grado attinente alle spese, che dovevano essere liquidate in misura superiore in relazione ai limiti previsti dalla tariffa, all'epoca di instaurazione del giudizio, al valore della causa e al comportamento dilatorio della controparte. La censura è infondata, considerato che dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata - delle quali non si denunzia l'errata trascrizione risulta che la ricorrente si limitò ad affermare "con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi", in tal modo precisando in via definitiva le sue richieste ed il thema decidendum sul punto in questione, a nulla rilevando che la Corte d'appello, nonostante ciò, abbia esaminato il secondo motivo dell'impugnazione rigettando la richiesta di rimborso forfettario delle spese generali. Il ricorso va, in conclusione, rigettato nella sua interezza. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese di questa fase di legittimità, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte Calfapietra cst.подат 3 12723/99 rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 24 aprile 2001. Il Presidente, est.подре IL CANCELLIERE C Valexia Neri hoooo Home 16 LUG. 2001 DEPOSTAR 290000 IL CANCELLIERECT 10ST 129,18 4567 2965 8067 12.00 161,71 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.8.2011 serie 4 al n. 1097 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002)for 1/5/2002 12723/99 Calfapictra est.