Sentenza 2 luglio 1999
Massime • 1
In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/1999, n. 6817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6817 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Donato PLENTEDA Consigliere
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Di IE TO e Di AG AF, elettivamente domiciliati in Roma, via P.L. Cattolica 3, presso l'avv. Giuseppe Campanelli, e rappresentati e difesi giusta delega in atti dagli avv.ti Nicola Cecinato e Mino Cavallo del Foro di Taranto
- ricorrenti -
contro
CE RO, elett.te domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 15/a, presso l'avv. Massimo Martoriello, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv.ti Antonio Malagnino ed Angelo Cellamare del Foro di Taranto
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce - sez. dist. di Taranto n. 255 del 21.11.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.4.1999 dal Relatore, Cons. dr. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 15.9.92 TO Di IE e AF Di AG - comproprietari di un immobile sito nel comune di San Marzano - convenivano innanzi al Tribunale di Taranto CE RO, proprietario di un confinante immobile, onde ottenere il ripristino delle distanze legali violate con la sopraelevazione di quest'ultimo. Non costituitosi il convenuto, l'adito Tribunale, con sentenza 20.3.96 condannava il contumace alla demolizione di parte del nuovo manufatto. La sentenza era impugnata dal CE che si doleva, in primo luogo, della nullità della notifica della citazione introduttiva perché eseguita in violazione dell'art. 139 c.p.c. Si costituivano gli appellati Di IE e Di AG che invocavano la conferma della sentenza. L'adita Corte di Lecce - sezione distaccata di Taranto - con sentenza 21.11.97 accoglieva l'appello e, dichiarata la nullità della notificazione della citazione, rimetteva la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 1^ c.p.c. Affermava in motivazione la Corte territoriale che:
1) Le forme prescritte dall'art. 139 c.p.c. per la notifica non a mani proprie dovevano essere osservate a pena di nullità. 2) Nella specie la notifica era stata effettuata con la consegna nelle mani del padre del destinatario ma in luogo diverso da alcuno di quelli indicati dalla norma, risultando il CE residente dal 22.5.89 nel Comune di Fragagnano e non in quello di San Marzano ove essa era stata eseguita, alla via G. Galilei s.n.c. 3) A nulla rilevava la qualifica della persona che aveva ricevuto l'atto, non esistendo il collegamento del destinatario con il luogo tale da far presumere la trasmissione ad esso dell'atto ricevuto. 4) Quanto alla possibilità che, nonostante le risultanze anagrafiche (attestanti la residenza in Fragagnano del CE), il destinatario avesse in San Marzano la sua effettiva residenza, essa non era stata persuasivamente provata, dovendosi, di contro, ritenere provata una coincidenza della residenza effettiva con quella anagrafica, posto che: a) la sentenza impugnata era stata notificata in Fragagnano, b) il fabbricato di via G.Galilei in San Marzano era inabitabile, c) il CE aveva posto la sua residenza nel Comune nel quale poco prima si era sposato, d) i figli del predetto frequentavano la scuola in Fragagnano, e) le prove orali articolate dagli appellati a verbale erano irrilevanti ai fini perseguiti. Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 12.2.1998, hanno proposto ricorso i sigg.ri Di IE e Di AG con atto notificato il 9.4.98 e fondato su due motivi. L'intimato si è costituito con atto del 18.5.98. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato, deve essere respinto.
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 139 c.p.c. e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito fondato le proprie affermazioni su elementi erronei, parziali e contraddittori (quali l'omessa valutazione del luogo nel quale la sentenza venne la prima volta notificata o l'erronea rilevazione della inabitabilità del fabbricato di via G.Galilei o le incongrue valutazioni della residenza effettiva di Fragagnano). Giova rilevare in primo luogo - e dissentendo dall'ipotesi, affacciata nella rubrica del motivo, che la pronunzia possa aver commesso alcuna violazione dell'art. 139 c.p.c. - che i Giudici d'appello hanno fatto precisa e coerente applicazione dei principi posti da questa Corte in materia. 1) La Corte di merito ha rammentato il principio per il quale, in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si base l'ipotesi normativa della presumibile consegna (cfr. cass. 1843/98- 7234/92- 737/86). E di tal principio la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione. 2) I Giudici d'appello, poi, facendosi carico delle ragioni poste dagli appellati (ed a mente delle quali il CE, anagraficamente residente in Fragagnano, avrebbe però avuto residenza effettiva assieme al padre, in San Marzano), hanno rammentato che la residenza del convenuto nel luogo attestato dalle risultanze anagrafiche è meramente presuntiva ma hanno altrettanto puntualmente ricordato che il superamento, con qualsiasi mezzo di prova, di tale presunzione è onere dell'interessato (cass. 8681/98- 4518/98- 3982/98- 2230/98). Ed anche di tal principio la Corte di merito ha fatto rigorosa applicazione.
3) La sentenza impugnata ha poi esposto ben quattro distinti elementi (cfr. sub.4 lett. a/b/c/d nella n4rrativa che precede) che ha valutato, singolarmente e complessivamente, come idonei a far ritenere la residenza effettiva coincidente con quella anagrafica: e tale valutazione, logica e non contraddittoria, è insuperabile alla luce di censure che, come quelle mosse in ricorso, contestino la mera persuasività delle valutazioni formulate (sostenendo che il piano terreno dello stabile di via G.Galilei era, contrariamente a quanto affermato, "abitabile" od affermando che tra Fragagnano e San Marzano corrono soli tre chilometri). E tutte le esposte censure, poi, neanche si fanno carico di contestare la "ratio" finale della motivazione, quella per la quale, comunque, dagli odierni ricorrenti - a tanto onerati - non sarebbe stata data la prova idonea a superare la ridetta presunzione di coincidenza, tale non essendo quella recata dagli articolati capitoli di prova orale. Ditalché, e per due concorrenti profili, la censura di vizio di motivazione appare del tutto inammissibile.
Totalmente inconsistente è, poi, la censura contenuta nel secondo motivo con il quale si denunzia violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte condannato essi appellati alla refusione delle spese del grado senza che vi fosse alcuna loro responsabilità nel vizio rilevato e non ricorrendo alla opportuna compensazione: gli odierni ricorrenti vennero condannati alle spese in quanto soccombenti, avendo essi instaurato un rapporto processuale viziato da nullità ed avendo resistito alla impugnazione della parte indebitamente dichiarata contumace. Tale decisione, in una a quella, implicita, di non procedere alla compensazione, è corretta e non sindacabile in sede di legittimità (cass. 5174/97). Respinto il ricorso, le spese del giudizio si determinano secondo soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a versare al controricorrente lire 75.000 per spese del giudizio di legittimità e lire 1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 26 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 1999