Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 1
La disciplina dettata dall'art. 27 cod.proc.pen. per il caso di misura cautelare disposta da giudice dichiaratosi incompetente non trova applicazione nei rapporti fra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, trattandosi di diverse articolazioni dello stesso organo giudiziario e trovando conferma, il suddetto assunto, anche nell'art. 33 nonies cod.proc.pen., per il quale l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non solo non dà luogo ad inutilizzabilità delle prove già acquisite (analogamente a quanto previsto, per il caso dell'incompetenza, dall'art. 26 cod.proc.pen.), ma neppure comporta, più in generale, "l'invalidità degli atti del procedimento". (In motivazione la Corte ha anche osservato che il suddetto principio non si pone in contrasto con quello affermato dalla sentenza della sez. V, 11 novembre 1991 - 16 giugno 1992 n. 3653, Pileri, poiché "tale sentenza si riferisce ad un caso in cui mancava una regolare investitura per il giudizio direttissimo, sicché poteva profilarsi una incompetenza funzionale del giudice", mentre nel caso in esame risultava che il tribunale monocratico era stato "ritualmente investito del giudizio direttissimo per un reato rientrante nel suo ambito di cognizione", ed aveva rilevato solo successivamente, "l'emergenza dagli atti del giudizio (e dall'esito dello stesso) di un reato attribuito alla cognizione del tribunale nella diversa composizione collegiale").
Commentario • 1
- 1. Art. 33-nonies c.p.p. Validità delle prove acquisite.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2004, n. 21817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21817 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/04/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 683
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo IO - Consigliere - N. 002627/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) JO AN;
2) OV OU N. IL 20/06/1969;
3) ST RL;
4) DO VA N. IL 31/05/1977;
avverso ORDINANZA del 12/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Procuratore generale nella persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
VI AN, ED US, ST CA (alias AJ ER) e IC VA hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 12 dicembre 2003 con la quale il Tribunale di Milano, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha disposto nei confronti dei ricorrenti il ripristino della custodia in carcere che era stata disposta dallo stesso tribunale con ordinanza del 17 settembre 2003. I quattro ricorrenti erano stati tratti in arresto e nell'udienza del 17 settembre 2003 erano stati presentati per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Milano, in composizione monocratica, essendo imputati:
tutti:
A) del reato di cui agli artt. 110, 56 624 bis, 625 n 2 e 5 c.p, "perché nella esecuzione del medesimo disegno criminoso, con più azioni esecutive, si introducevano all'interno dell'appartamento di TA US NT al fine di tentare di smurare una cassaforte e riuscivano in parte a staccarla dal muro, non riuscendo a portare a compimento il reato a causa dell'intervento della polizia giudiziaria;
con l'aggravante della violenza sulle cose del numero delle persone";
i soli IC e ST anche:
B) del reato di cui all'art. 337 c.p. "perché al fine di procurarsi l'impunità per il reato sub A) usavano violenza e minaccia consistita nello sferrare calci e pugni contro pubblici ufficiali intervenuti per procedere alla loro identificazione ed arresto";
C) del reato di cui agli artt. 582, 585, 61 n. 2 e 11 c.p. "perché per eseguire il reato di resistenza RA VA cagionava a PA IO LE (escoriazione, abrasione e contusione senza limitazione funzionale a carico del 2 dito mano destra, faccia anteriore coscia e gamba destra, calcagno destro e regione pettorale sinistra) guaribile in 6 giorni s.c. e ST LO cagionava all'app. GN AU LE (contusione abrasa ed escoriazione caviglia destra e mano destra, senza limitazione funzionale) giudicata guaribile in giorni 6 s.c; con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il delitto sub B) e di avere agito in danno di pubblici ufficiali".
L'arresto era stato convalidato dal tribunale in composizione monocratica che aveva emesso per tali fatti un'ordinanza di custodia in carcere.
Al termine del successivo giudizio abbreviato, nell'udienza del 26 settembre 2003, il tribunale, con ordinanza, aveva rilevato che dagli atti era desumibile, in relazione alle imputazioni sub A) e B), il diverso reato di tentata rapina impropria aggravata, attribuito alla cognizione del tribunale nella diversa composizione collegiale, e aveva perciò disposto la trasmissione degli atti al P.M.. La difesa di uno dei ricorrenti aveva proposto il 4 novembre 2003 al g.i.p. una richiesta di scarcerazione deducendo la perdita di efficacia della misura cautelare in quanto disposta dal tribunale in composizione monocratica, dichiaratosi incompetente in favore di quello in composizione collegiale, e non rinnovata nei termini di cui all'art 27 c.p.p. Il g.i.p., aderendo a tale impostazione, aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare e aveva ordinato la scarcerazione di tutti i ricorrenti.
Il P.M. aveva proposto appello contestando la tesi del g.i.p. secondo cui l'ordinanza pronunciata dal tribunale ex art. 33 septies c.p.p. rappresentava una vera e propria declaratoria di incompetenza o comunque un provvedimento analogo che imponeva una nuova richiesta di misura cautelare, a norma dell'art. 27 c.p.p.. Il giudice dell'impugnazione, come si è detto inizialmente, ha accolto l'appello perché ha condiviso le considerazioni svolte dal p.m. e, richiamando due specifici precedenti di questa Corte, ha ritenuto che la ripartizione dei processi tra tribunale monocratico e tribunale collegiale non dia luogo a un riparto di competenze, ma riguardi l'attribuzione interna degli affari di competenza dell'ufficio giudiziario, e che quindi nel caso in esame non sia applicabile l'art. 27 c.p.p.. I ricorrenti hanno contestato l'interpretazione dell'art. 27 c.p.p. data dal tribunale.
ST ha rilevato che la ripartizione dei processi tra tribunale monocratico e tribunale collegiale è regolata in un modo analogo a quello stabilito per la competenza per territorio sicché anche per quanto concerne l'emissione dei provvedimenti cautelari la disciplina deve essere analoga e nel caso di provvedimento emesso dal tribunale monocratico in un processo appartenente alla cognizione di quello collegiale deve trovare applicazione la regola dell'art. 27 c.p.p.. Gli altri ricorrenti hanno richiamato la sentenza Sez. 6^, 16 giugno 2002, IL, rv 190662, con la quale questa Corte ha affermato "che ove il giudice del dibattimento, constatata l'insussistenza delle condizioni per procedere a giudizio direttissimo, abbia disposto la restituzione degli atti al P.M., la misura cautelare perde efficacia se nei venti giorni dalla pronuncia di tale provvedimento il giudice competente non abbia provveduto in ordine allo status libertatis della persona in vinculis".
I ricorsi sono privi di fondamento.
Come ha ricordato l'ordinanza impugnata questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'art. 27 c.p.p. non trova applicazione "nel caso in cui il tribunale monocratico, erroneamente investito del giudizio direttissimo in ordine a reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 33 septies, comma 2, c.p.p., in quanto la questione relativa rientra tra quelle attinenti al rito e non alla competenza, posto che il tribunale è un ufficio unitario, nell'ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto" (Sez. 1^, 28 gennaio 2003, Aiello, rv 223440). Invero che la ripartizione dei processi tra tribunale monocratico e tribunale collegiale non dia luogo a questioni di competenza risulta chiaramente dalla relativa normativa, che è collocata non nei capi sulla competenza ma nell'apposito capo 6^ bis, che segue quello sulla "capacità e composizione del giudice", e, nonostante le molte analogie, è differenziata in aspetti significativi da quella sulla competenza.
In particolare va sottolineato che, mentre l'incompetenza nel dibattimento di primo grado è dichiarata con sentenza (art. 23 c.p.p.), l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale da più semplicemente luogo a una ordinanza di trasmissione degli atti a un diverso organo giudiziario (art. 33 septies c.p.p.), ma soprattutto va sottolineato che, mentre l'art. 26 c.p.p. si limita a disporre che "L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite", l'art. 33 nonies c.p.p., oltre a prevedere la conservazione delle prove, stabilisce che "L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento". Quest'ultima disposizione avvalora la tesi che rispetto all'ordinanza di custodia in carcere disposta dal tribunale monocratico in luogo di quello collegiale non ci sia ragione di applicare la disciplina stabilita dall'alt. 27 c.p.p. per il diverso caso in cui il provvedimento cautelare sia disposto da un giudice incompetente. È da aggiungere che il richiamo operato dai ricorrenti alla sentenza IL non è pertinente perché quella sentenza si riferisce a un caso in cui mancava una regolare investitura per il giudizio direttissimo, sicché poteva profilarsi una incompetenza funzionale del giudice, mentre nel caso in esame, a quanto risulta dall'ordinanza impugnata, il tribunale monocratico era stato "ritualmente investito del giudizio direttissimo per un reato rientrante nel suo ambito di cognizione" e solo successivamente aveva rilevato "l'emergenza dagli atti del giudizio (e dall'esito dello stesso) di un reato attribuito alla cognizione del tribunale nella diversa composizione collegiale".
Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004