Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP03 075 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Jtto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente- R.G.N. 4057/98 Cron.6384Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. Consigliere Ud.19/12/00 BALLETTI Dott. Bruno - Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati 2000 STARNONI GIORGIO, PASSARO MA, giusta delega in atti;
5562 -1- resistente con mandato avverso la sentenza n. 13707/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/07/97 R.G.N. 17713/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato ANGELOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 18 aprile 1988, AR PP conveniva dinanzi al Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, l'INPS e, premettendo di avere espletato senza esito la procedura amministrativa per ottenere la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità, chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto alla prestazione con condanna dell'Istituto al pagamento della stessa dalla domanda amministrativa, oltre accessori e vittoria di spese. L'INPS si costituiva, contestando la domanda. All'esito della disposta consulenza medico-legale, il Pretore dichiarava il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità dal novembre 1987, condannando l'Istituto al pagamento dello stesso, con interessi legali sui ratei arretrati e spese del de grado. Avverso tale promuncia proponeva appello l'INPS, chiedendo il rigetto della domanda non sussistendone, sotto il profilo sanitario, i presupposti per l'accoglimento. Si costituiva l'appellato, chiedendo la conferma della impugnata decisione. Con sentenza depositata il 10 luglio 1997, l'adito Tribunale di Roma, sulla scorta della rinnovata consulenza tecnica, accoglieva il gravame, rigettando la domanda. Ricorre per cassazione AR PP, formulando due motivi. L'INPS si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, deduce che il Tribunale, di fronte ad una consulenza di ufficio espletata in primo grado, disponendo il rinnovo della consulenza medico-legale e fondando la sua decisione su quest'ultima, di conclusioni opposte rispetto alla prima, avrebbe dovuto dare una motivazione adeguata del suo convincimento rispondente ad una 1 attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo giudizio con l'indicazione dei criteri logici e giuridici concernenti tutti gli aspetti rilevanti ai fini della decisione. Nel caso in esame -prosegue il ricorrente-, il Tribunale si sarebbe del tutto discostato da tali principi, enunciati dal giudice di legittimità, ignorando la eșistenza di una consulenza di ufficio completamente difforme dal parere del consulente nominato in grado di appello, malgrado la sostanziale omogeneità delle infermità riscontrate, ed omettendo qualsiasi valutazione comparativa dei diversi elaborati, al fine di spiegare congruamente le ragioni che lo hanno indotto a privilegiare l'ultima valutazione peritale piuttosto che la precedente. Il motivo non può trovare accoglimento. E' necessario premettere che -in linea di principio- ogni statuizione contenuta in sentenza deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto necessario tale da escludere ogni alternativa decisione. E la motivazione, quale percorso logico che conduce dagli elementi della causa alla decisione, è la descrizione di questa necessità attraverso adeguata critica che escluda la rilevanza degli elementi esterni (al predetto percorso logico), di natura materiale (ad esempio, i fatti posteriori al parere tecnico d'ufficio: Cass. 24 giugno 1992 n. 7759), logica (ad esempio, la critica al predetto parere: Cass. 9 dicembre 1995 n. 12630) o processuale (i mezzi istruttori richiesti: Cass. 28 febbraio 1987 n. 2146), astrattamente idonei a delineare conseguenze divergenti dall'adottata decisione;
elementi che per la loro astratta potenzialità (possibilità di una divergente decisione, quale esclusione della ritenuta necessità), esigono adeguata critica da parte del giudice di merito che li disattenda. La potenziale idoneità di un segnalato elemento ad una diversa decisione, delineando la mancanza della necessità, costituisce la decisività richiesta 2 dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per integrare il difetto di motivazione (cfr. Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). Da ciò discende che ove fra due successive contrastanti indagini tecniche d'ufficio il giudice aderisca al parere del consulente tecnico che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente ed è escluso, quindi, il vizio deducibile in cassazione di cui all'art.360 n.5 c.p.c.-, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere fornisca gli elementi che consentano, sul piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione od aliunde deducibili (Cass. n.6106/98 cit.). caso in esame, la inadeguatezza delle riscontrate malattie a determinare Nel l'invalidità nei limiti di legge emergeva ad avviso del Tribunale- dalla modesta entità menomante delle malattie stesse. Queste, infatti, esclusa la colica - addominale, concretantesi “in un episodio morboso isolato risoltosi con pieno ripristino delle funzioni digerenti”- consistevano in un “moderato deficit ventilatorio ostruttivo", "spondiloartrosi ... allo stadio iniziale” e “deficit uditivo emendabile" risultanti tutte e tre ascrivibili alla fascia di invalidità valutata dal 10% al 20% con esclusione di ogni usura del lavoro. Il riferimento a questa indagine medico-legale ed alle conclusioni del tutto coerenti ai risultati di questa indagine, consentono di ravvisare, nella pur sintetica motivazione della impugnata decisione, l'iter argomentativo sufficiente, sia sul piano positivo che su quello negativo (con l'esclusione della rilevanza d'ogni elemento di segno contrario, potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa conclusione), ad esprimere le ragioni della pronuncia. 3 Ne discende che il lamentato difetto di motivazione finisce col costituire mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale e perciò si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n.636 (e successive modifiche) e degli artt. 132,n.4, e 445 c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), lamentando che il Tribunale non avrebbe valutato la incidenza sulla capacità lavorativa delle malattie da cui era affetto, nel loro sinergismo, ed in riferimento alla concreta attività svolta o ad altre mansioni della stessa natura;
non avrebbe valutato, in particolare, due circostanze di significativa importanza, quali l'età di esso PP, ormai sessantacinquenne al momento in cui si era sottoposto all'esame del CTU di secondo grado, e l'avvenuta cessazione di ogni attività lavorativa sin dal 1986. Anche tale motivo deve essere disatteso. E' principio ripetutamente affermato da questa Corte che il requisito della riduzione a meno di un terzo della capacita' di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, previsto dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, se non consente la valutazione dei fattori socio economici -come accadeva, invece, in precedenza in tema di pensione di invalidità, disciplinata dall'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art. 24 della Legge 3 giugno 1975 n. 160, per la quale la norma faceva riferimento alla limitazione della capacita' di guadagno, con conseguente rilevanza non solo dei criteri medico-legali e delle caratteristiche soggettive dell'assicurato (età, sesso, attitudini), ma anche dei fattori economico-sociali ed ambientali, in grado di incidere tanto positivamente che negativamente sulla possibilità di proficua utilizzazione delle residue energie lavorative dell'invalido - impone tuttavia di continuare a tenere conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilita' di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata (ex plurimis, Cass.23 gennaio 1996 n.490). Senonché, il Tribunale, nell'accogliere il gravame e nel disattendere, quindi, la pretesa dell'assicurato, ha mostrato di considerare, sia pure per implicito, proprio gli elementi che il ricorrente sostiene, in maniera apodittica, essere stati trascurati, laddove ha posto in evidenza "l'approfondita c.t.u. espletata nel presente grado", fondata, proprio perché "approfondita", oltre che sull'accertamento delle malattie con esclusione di ogni usura del lavoro, sulla età dell'assicurato e sulle sue attitudini professionali, sì da escludere la ricorrenza nella fattispecie degli estremi che l'art. 1 legge 12 giugno 1984 n. 222 postula ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese, non avendo l'INPS svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 19 dicembre 2000. IIConsigliere est. Il Presidente Vuie ro esse Vebst TOP P COLLABORATORE DI CANCELLETBA Depositata in Cancelleria 3 3 0 Oggi, - 2 MAR. 2001 1 5 A I . S . S D T , N R A T O IL COLLABORATORE A A ' , M L 3 E L L A 7 R L P S - DI CANCELLERIA O E E U 8 B E - D P T I 1 R S I O D I 1 S C 3 N N A E G E T S S O G I O G A P A E D L M E O I , T A A O T I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R S E 5