Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17623 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
1 762 3 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CO Į DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 13871/99 Dott. PA VITTORIA Consigliere 41474 Dott. Luigi ES DI NANNI Cron.Consigliere Rep. 4700 Dott. ES TRIFONE Consigliere Ud. 11/10/02 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES OL, AN IL, DI CAMPLI elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che li difende unitamente all'avvocato TOMMASO CIERI, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 N RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE 1923 SINIBALDI, difeso dall'avvocato CAMILLO TATOZZI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 58/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, sezione civile emessa il 09/02/99; RG.246/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato PANARITI BENITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL CI e ES PA Di Campli proposero opposizione avverso il precetto ad essi noti- ficato dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, in forza di decreto provvisoriamente esecutivo per l'importo di lire 388.874.198. Lamentarono che il decreto ingiuntivo era stato notificato oltre il termi- ne di cui all'art. 644 c.p.c. e chiesero la declarato- ria d'inefficacia dell'ingiunzione e la nullità o inef- ficacia del precetto. La Cassa di Risparmio di Chieti si costitui in giudizio deducendo 1'inammissibilità dell'opposizione e chiedendo, in subordine, con doman- da riconvenzionale, la condanna degli opponenti al pa- gamento della somma portata dal decreto ingiuntivo. er Il Tribunale di Chieti dichiarò l'inefficacia del decreto e del precetto, nonché l'inammissibilità della domanda riconvenzionale. Proposto appello, la Corte d'appello di L'Aquila lo accolse, rigettando l'opposizione a precetto. Secondo la Corte in caso di notificazione del decreto ingiunti- vo oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. le ra- gioni del debitore potevano essere fatte valere sola- mente con l'opposizione ordinaria e non anche con l'opposizione agli atti esecutivi. Avverso questa sentenza IL CI e Fran- cesco PA Di Campli propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 644, 645 e 615 c.p.c. Secondo quanto dedotto, la sentenza aveva erroneamente ritenuto che nell'ipotesi di tardiva noti- ficazione del decreto ingiuntivo, le ragioni del debi- tore potevano essere fatte valere solo con l'opposizione ordinaria ex art. 645, senza considerare che nel caso di specie la notifica del titolo esecutivo era avvenuta contestualmente al precetto e che con l'opposizione si era fatta valere l'inefficacia del de- 3 مو * creto ingiuntivo. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 644, 645 e 615 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c., nonché 1'omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione. Deducono che la sentenza aveva affermato che il principio dell'assorbimento dell'invalidità nell'impugnazione era applicabile anche all'opposizione a decreto ingiuntivo e che l'opposizione a precetto era inammissibile e non era suscettibile di conversione in opposizione tardiva, per difetto di contestazione in merito alla pretesa fatta valere in sede monitoria. Sulla base di ciò concludono che la motivazione era illegittima e contraddittoria e affermano che correttamente era stata proposta opposi- all'esecuzione perché non era stata posta inzione discussione la debenza della somma portata dall'ingiunzione>> (e per questo non era stata proposta l'opposizione ex art. 645), ma si era invocata la de- claratoria di inefficacia del titolo esecutivo e la nullità di quanto ad esso successivo e conseguente>>. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono sia il vizio di violazione di legge che la contraddittorietà della motivazione. La Corte d'appello aveva distinto tra il rimedio di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. e quello di cui all'art. 645 c.p.c., trascurando però di 4 9 considerare che nel caso di specie si versava nella di- versa ipotesi dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.: e in ciò consisteva la contraddittorietà della motivazione. I tre motivi, che per motivi di connessione posso- no essere trattati congiuntamente, sono infondati. Gli artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. rispettivamente che il decreto prevedono, d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notifica- zione non sia eseguita nel termine di quaranta giorni dalla pronunzia>> (art. 644) e che la parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'art. 644 del codice può chie- dere con ricorso al giudice, che ha pronunziato il de- ne dichiari l'inefficacia>> (art. 188, creto, che comma 1). Nel caso in cui sia mancata la notificazione o la stessa sia giuridicamente inesistente l'intimato può chiedere, a norma dell'art. 188 disp. att., che tale inefficacia sia dichiarata dal giudice che ha pronun- ziato il decreto;
se, poi, il decreto è stato fatto va- lere come titolo esecutivo, la dichiarazione di ineffi- cacia può essere chiesta con opposizione alla esecu- zione, perché con essa si contesta il diritto a proce- dere ad esecuzione forzata (Cass. 6 maggio 1993, n. 5231; Cass. 14 giugno 1999, n. 5884; Cass. 26 luglio 5 g 2001, n. 10183). Diverso è il caso in cui il decreto come è avve- nuto nel caso di specie -, sia stato notificato, sia pure tardivamente. Come, infatti, questa Corte ha più volte statuito, qualora il creditore provveda alla notificazione del decreto dopo il decorso del termi- ne previsto dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del de- bitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono l'ordinaria fatte valere unicamente con essere opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato. (Cass. 4 gennaio 2002, n. 67; Cass. 30 marzo 1995, n. 3783; 13 gennaio 1992, n. 287; Cass. 10 maggio 1991, n. 5234; Cass. 4 maggio 1990, n. 3724). Ciò in quanto è appunto l'opposizione lo specifico mezzo che la legge accorda all'ingiunto al quale il decreto sia stato notificato per introdurre ogni motivo di forma e di sostanza volto a contestare la pretesa del creditore. Il decreto ingiuntivo tardi- vamente notificato, ove non venga opposto nel termine a norma dell'art. 645 c.p.c. diviene esecutivo, con la conseguenza che l'inefficacia non può essere fatta va- lere con l'opposizione all'esecuzione (Cass. 20 dicem- bre 2000, n. 15977; Cass. 18 giugno 1987, n. 5365). Il richiamo fatto dai ricorrenti a Cass. 6 maggio 6 r 1993, n. 5231 e al principio in essa enunciato secon- do cui quando il decreto ingiuntivo sia divenuto inefficace, l'intimato può chiedere che tale ineffica- cia sia dichiarata dal giudice che ha pronunziato il decreto, ma, se il decreto è stato fatto valere come titolo esecutivo, la dichiarazione d'inefficacia, che può essere chiesta con la domanda proposta nei modi or- dinari, può esserlo con un'opposizione che va qualifi- cata come opposizione all'esecuzione, perché con essa si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forza- ta>> - non è in termini, poiché la sentenza riguardava il caso dell'inesistenza della notificazione, per il quale, come si è accennato, la disciplina è diversa. La circostanza poi che il decreto ingiuntivo sia tardivamente notificato unitamente al precetto stato non modifica i termini della questione e non rende am- missibile l'opposizione all'esecuzione per far valere l'inefficacia, poiché come si è detto l'unico mezzo esperibile in caso di decreto ingiuntivo tardivamente notificato è l'opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c. In conclusione, è infondata la censura avversO la sentenza impugnata che ha ritenuto non ammissibile l'opposizione all'esecuzione per far valere l'inefficacia conseguente alla tardiva notificazione del decreto ingiuntivo. 7 r 2. Nel secondo motivo del ricorso i ricorrenti ri- chiamano il principio enunciato nella sentenza impugna- ta secondo cui l'opposizione a precetto, con la quale si eccepisca unicamente la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in forza del quale il precetto stesso è stato intimato, è inammissibile e insuscetti- bile di conversione in opposizione tardiva a tale de- creto, per il difetto di contestazione in merito alla pretesa fatta valere in sede monitoria>>. E utilizzano questo richiamo per dedurre che la motivazione della territoriale è illegittima e contraddittoria eCorte per affermare l'ammissibilità dell'opposizione al pre- cetto. E' opportuno osservare che non è invece diretta- mente censurata la sentenza per aver negato la sussi- stenza delle condizioni per la conversione dell'opposizione a precetto in opposizione a decreto ingiunto. Anzi il motivo di ricorso conclude nel sen- So che non era stata proposta opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c. essendo corretto lo strumento pro- cessuale utilizzato dell'opposizione al precetto. Può dunque esimersi la Corte di verificare se sussistessero o meno le condizioni per la conversione, atteso che sul punto non risulta svolto uno specifico motivo di ricor- so ed anzi la parte ha espresso inequivocabilmente la propria volontà di proporre l'opposizione al precetto. 8 Я 3. Con il quarto motivo viene dedotta 1'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del giudizio. La Corte d'appello ritenendo l'opposizione a precetto inammissibile avrebbe dovuto riconvenzionale avanzata rigettare la domanda dall'appellante Cassa di Risparmio. Invece, pur affer- mando la insuscettibilità della conversione dell'azione intrapresa in opposizione tardiva non aveva pronunziato su questo punto;
e in ciò consisteva la contradditto- rietà della motivazione. Anche questo motivo è infondato. Prescindendo da altri profili relativi alla dedu- zione del vizio di motivazione per far valere un'omessa pronunzia sulla domanda proposta dall'altra parte, si osserva che la sentenza ha implicitamente ritenuto as- sorbita la questione della domanda riconvenzionale pro- posta dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chie- sti, atteso che, ovviamente, questa domanda era condi- zionata all'accoglimento dell'opposizione e alla decla- ratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti 9 9 le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'11 ottobre 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE прави ماس IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocen tista Oggi 11 DIV. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocero Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 2 5 MAR. 2003 delle Entrate di Roma 2 versate € 160,10 serie 4 al n. 12424 apposta in calce alla copla autentica (art. 278 TU, n°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Flipp: Scarpino) 10