Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2004, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AEROPORTI DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo Studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZA DI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 18550/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/06/00 R.G.N. 30149/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/03 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1 aprile 1992 ID EN, impiegato di 4^ livello presso la società Aeroporti di Roma, chiedeva al Pretore del Lavoro di Roma di accertare il proprio diritto ad ottenere l'inclusione, nel computo degli istituti indiretti e differiti, della maggiorazione percepita per lavoro notturno svolto secondo turni avvicendati e quindi di condannare il datore di lavoro al pagamento del dovuto (specificamente indicato) oltre interessi e rivalutazione titolo di differenze retributive maturate a partire dal 1986. Si costituiva la Aeroporti di Roma S.p.A., contestando la domanda e comunque eccependo la parziale prescrizione del diritto di credito azionato non potendo le differenze retributive riferirsi che al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso(avvenuta il 30/4/1992) e quindi al periodo dal 30/4/1987 in poi.
Il Pretore, con sentenza del 12 aprile 1994, rigettava la domanda. Proponeva appello il EN.
Si costituiva la Aeroporti di Roma S.p.A. che riproponendo tutte le eccezioni già formulate in primo grado e, fra queste, la intervenuta prescrizione relativamente alle differenze retributive maturate antecedentemente al 30 aprile 1987.
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 13 giugno 2000, accoglieva parzialmente la domanda del EN condannando la Aeroporti di Roma al pagamento della soma di lire 941.920 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a titolo di ricalcolo dei compensi di tredicesima mensilità.
Il Tribunale di Roma fondava la sua decisione sulle disposizioni dell'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946 reso efficace erga omnes con DPR n. 1070 del 28/7/1960, ritenendo applicabile alla ricorrente la disciplina dettata da detto Accordo in materia di computo della 13^ mensilità. Riteneva, inoltre, inammissibile l'eccezione di prescrizione per non essere stata tempestivamente sollevata in primo grado.
Avverso la predetta sentenza la Aeroporti di Roma S.p.A. propone ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.
Il EN non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società Aeroporti di Roma deduce violazione e falsa applicazione dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 reso efficace erga omnes con d.p.r. 1070/60, nonché errata e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene che l'impresa industriale di cui all'accordo interconfederale (accordo applicabile al solo settore industria) non poteva intendersi, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice d'appello, nei sensi estesi di cui all'art. 2195 c.c., ma doveva intendersi sulla base della nozione classica e più ristretta di attività industriale, cioè come attività tesa all'estrazione di materie prime (come ad esempio quella mineraria o di estrazione petrolifera) e/o come attività attraverso cui, con la trasformazione delle materie prime, ci si propone la creazione di nuovi prodotti(come ad esempio le imprese manifatturiere o meccaniche). Essa ricorrente, invece, era stata istituita per l'ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale (art. 2 l. 755/73, così modificata dalla l. 985/77), cioè per spiegare una attività terziaria di servizi e non certo di natura industriale.
1.2. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. La tesi sostenuta dalla società ricorrente porta ad una ingiustificata "frammentazione" della nozione di "impresa industriale" e, conseguentemente, a patrocinarne una non condivisibile applicazione.
Ed invero, in linea con quanto affermato in dottrina, è stato in giurisprudenza enunciato il principio secondo cui la disposizione di cui al primo comma dell'art. 2195 c.c. non ha alcun carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce, ai numeri 1 e 2, l'ambito della nozione di imprenditore (di cui all'art. 2082 c.c.) mediante la previsione delle imprese industriali e, rispettivamente, di quelle commerciali in senso stretto, sicché le successive previsioni, contenute nei numeri 3, 4 e 5 del primo comma del citato art. 2195 c.c., sono mere specificazioni - motivate dalla importanza dei rispettivi settori economici - delle categorie generali delineate nei primi due punti (cfr. in tali sensi: Cass. 20 aprile 1995 n. 4421). Ne consegue che ai fini della determinazione dell'applicazione dell'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.p.r. n. 1070 del 1960, il carattere di impresa industriale debba definirsi sulla base dei criteri fissati dall'art. 2195 c.c. (così: Cass. 22 giugno 1992 n. 7599) e che ogni volta che una specifica legge non detti criteri diversi deve reputarsi impresa industriale anche quella che produca - come la società ricorrente - servizi nuovi, purché l'attività medesima sia finalizzata cioè alla costituzione di una nuova utilità (cfr. al riguardo tra le altre: Cass. 5 marzo 2001 n. 3215; Cass. 23 febbraio 2000 n. 2028).
2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 17 dell'accordo interconfederale del 1946 e dell'art. 7 della legge 741 del 1959 nonché omessa e/o errata motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Precisa al riguardo la ricorrente che, a prescindere dalla natura non industriale della sua attività, la domanda spiegata con l'atto introduttivo della controversia non poteva trovare accoglimento stante le disposizioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo, dalle quali emergeva che l'emolumento di cui si richiedeva il computo, non rientrava nel concetto di "retribuzione mensile di fatto", che era costituita da: a) stipendio di fatto (minimo gabellare più aumenti periodici di anzianità più aumenti di merito ed eventuali eccedenze sul minimo tabellare); b) indennità di contingenza (art. 8 c.c.n.l. 83/83; art. 7 c.c.n.l. 88/919). Inoltre non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 17 dell'accordo interconfederale atteso che la contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie in esame comprendeva un trattamento più favorevole per i lavoratori, contemplando oltre che la 13^ anche la 14^ mensilità.
2.1. Il suddetto motivo va accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
La legge 14 luglio 1959 n. 741 - nel delegare il Governo ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, ha stabilito all'art. 7, comma 1, che i trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori. Il comma 2 dispone, poi, che alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori.
Trattasi di una connotazione generale della nozione di inderogabilità dei minimi di trattamento retribuivo, la quale attiene però al risultato e non al percorso interno attraverso il quale la contrattazione collettiva perviene al rispetto dei suddetti minimi.
2.2. Così l'interpretazione nomofilattica di questa Corte dell'art. 7, comma 2, legge 741/1959 è nel senso che il carattere più o meno favorevole dell'una o dell'altra disciplina deve essere accertato con riferimento non alle singole clausole ma alla regolamentazione complessiva di ciascun istituto, intendendosi per tale l'assetto complessivo di interessi omogenei (cfr. in tali sensi da ultimo in motivazione: Cass. 9 ottobre 2000 n. 13443). La maggiorazione corrisposta a titolo di compenso per lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata, pur facendo parte della retribuzione ordinaria, va computata nella base di calcolo solo per quegli istituti per i quali la legge adotta come base di computo una nozione di "retribuzione globale di fatto", sempre che la contrattazione collettiva non garantisca un identico risultato attraverso altri meccanismi di calcolo.
2.3. Con riferimento al caso di specie va evidenziato che l'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946 reso efficace erga omnes dal d.p.r. n. 1070/60 - ed al quale ha fatto riferimento l'impugnata sentenza -
disciplina una sola mensilità aggiuntiva, la tredicesima, mentre successivamente la contrattazione collettiva ha introdotto per numerosi settori,quale, appunto, quello in esame, anche la quattordicesima mensilità. Nel comparare, quindi, le discipline contrattuali succedutisi nel tempo si deve avere riguardo al complesso delle mensilità aggiuntive, e cioè alla tredicesima ed alla quattordicesima mensilità, che realizzano un interesse omogeneo ad una retribuzione ulteriore rispetto a quella mensilizzata in occasione di eventi (festività natalizie e ferie) ai quali - pur nella loro diversità temporale - è collegata una presumibile spesa aggiuntiva rispetto a quella ordinaria. Per le ora indicate ragioni, a differenza di quanto ritenuto dalla impugnata sentenza, le mensilità aggiuntive presentano, dunque, finalità tra loro omogenee, che ne impongono - ai fini della identificazione del trattamento più favorevole - una unitaria considerazione.
2.4. E sempre alla stregua delle suddette considerazioni - e proprio in una fattispecie simile a quella di cui alla presente controversia - questa Corte ha statuito che individuato il "singolo istituto" (sul quale parametrare nel tempo i possibili miglioramenti e deterioramenti retributivi da parte della contrattazione collettiva succedutasi nel tempo) nella "globalità delle mensilità aggiuntive", è innegabile che la disciplina contrattuale, in quanto comprensiva di due mensilità, sia migliorativa nel suo complesso di quella risalente al 1946, che ne prevedeva una sola (cfr.: Cass. 2 novembre 2000 n. 14344).
2.5. Ne consegue che il Tribunale ha errato nel riconoscere la fondatezza della domanda del lavoratore dando rilievo al summenzionato accordo interconfederale dovendo invece richiamarsi alla contrattazione collettiva di categoria applicabile ratione temporis al rapporto lavorativo in oggetto.
In altri termini, il Tribunale - al fine di decidere sulla configurabilità del diritto al computo del compenso per lavoro notturno negli istituti indiretti - avrebbe dovuto esaminare ogni singola clausola contrattuale volta a disciplinare il singolo istituto tenendo presente quanto più volte ribadito da questa Corte, e cioè il consolidato principio secondo cui la computabilità o meno di determinati emolumenti ai fini di istituti retributivi indiretti deve essere verificata alla stregua, appunto, della disciplina collettiva, tenendo presente che il criterio di onnicomprensività della retribuzione, valido soltanto per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario per cui un particolare emolumento è computabile a detti fini in quanto ciò sia espressamente previsto dalla disciplina contrattuale(cfr. ex plurimis: Cass. 9 dicembre 1999 n. 13780; Cass. 13 luglio 1999 n. 7432 cui adde Cass. 25 luglio 2000 n. 9764, che ha altresì precisato come il criterio della onnicomprensività, eventualmente adottato dalla contrattazione collettiva nazionale, non possa essere riferito ad istituti retributivi aggiuntivi introdotti a livello aziendale).
2.6. Alla stregua di tali considerazioni e ribadendosi quanto in analoghe fattispecie è stata da questa Corte statuito (cfr. ex plurimis: Cass. 8 luglio 2002 n. 9871; Cass. 13 giugno 2002 n. 8501;
Cass. 17 ottobre 2001 n. 12683) va accolto il secondo motivo del ricorso della società Aeroporti di Roma, rimanendo assorbito il terzo, concernente la dedotta erronea declaratoria di inammissibilità della sollevata eccezione di prescrizione (violazione dell'art. 112 e 437 c.p.c. in relazione all'art. 2948 n. 4 c.c. ed omessa motivazione).
3. Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va accolto per quanto di ragione e la impugnata sentenza va cassata.
4. Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dal lavoratore, diretta ad ottenere la riliquidazione della tredicesima mensilità con il computo della maggiorazione per il lavoro notturno svolto a turni. Va al riguardo evidenziato come nel caso di specie risulti pacifico tra le parti, e ritenuto dal Tribunale, che il trattamento consistente nel computo della tredicesima e quattordicesima, di cui alla contrattazione collettiva di diritto comune, è in concreto per il lavoratore più favorevole del trattamento economico, garantito dell'Accordo Interconfederale del 1946, consistente, invece, nel solo riconoscimento della tredicesima mensilità. Pur ammettendo tutto ciò, la sentenza impugnata ha però adottato, con riferimento alla tredicesima, una nozione della retribuzione onnicomprensiva, includendo nella suddetta mensilità la maggiorazione per il lavoro notturno. A ciò è pervenuta per avere erroneamente ritenuto che la tredicesima abbia una diversa natura della quattordicesima mensilità e che tale diversità impedisse, quindi, una comparazione - al fine della identificazione del trattamento più favorevole - tra la tredicesima, così come regolata dall'Accordo, e le mensilità aggiuntive (13^ e 14^), contemplate dalla contrattazione collettiva, ed imponesse, di contro, una comparazione tra le diverse discipline relative alla sola tredicesima mensilità.
La necessità, invece, di operare una comparazione per istituti, nei sensi innanzi indicati, porta a ribadire ancora una volta, come non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, possa procedersi a rigettare la richiesta del lavoratore di riliquidazione della tredicesima mensilità in applicazione dei principi enunciati, in analoghe fattispecie, da questa Corte di Cassazione.
5. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo, cioè dei gradi di merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore relativa alla riliquidazione della tredicesima mensilità. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004