Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9249
CASS
Sentenza 25 giugno 2002

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Dal combinato disposto degli artt. 471 cod. proc. pen. e 147 disp. att. cod. proc. pen., si evince che perché possa essere vietata la diffusione dell'immagine di una persona ritratta nel corso di una pubblica udienza, in relazione alla quale la ripresa stessa sia stata autorizzata, occorre che il soggetto interessato esprima la volontà di non consentire a tale diffusione (La S.C. ha così confermato la sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della RAI da un soggetto che lamentava di essere stato ripreso nel corso di un'udienza dibattimentale diffusa dalla trasmissione televisiva "Un giorno in pretura").

Commentario1

  • 1La disciplina posta a tutela della privacy e diritto al copyright
    Policella E. Olimpia · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2003

    (Sommario: 1 Introduzione – 2 Le fonti normative – 3 La tutela dell'immagine nella legge sul diritto d'autore – 4 La tutela dell'immagine nella privacy e nel copyright: due normative a confronto – 5 L'immagine come dato personale – 6 Il principio consensualistico – 6.1 Le “deroghe”- 7 Il diritto all'immagine ed il diritto di cronaca – 8 Il codice deontologico dei giornalisti – 9 La tutela dei minori – 10 Le foto segnaletiche – 11 Il risarcimento del danno per violazione dell'immagine – 11.1 Il danno patrimoniale – 11.2 Il danno non patrimoniale) 1 Introduzione I risvolti privacy e di copyright della tutela dell'immagine hanno, recentemente, costituito oggetto di indagine sia da parte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9249
Data del deposito : 25 giugno 2002

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