Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 1
Dal combinato disposto degli artt. 471 cod. proc. pen. e 147 disp. att. cod. proc. pen., si evince che perché possa essere vietata la diffusione dell'immagine di una persona ritratta nel corso di una pubblica udienza, in relazione alla quale la ripresa stessa sia stata autorizzata, occorre che il soggetto interessato esprima la volontà di non consentire a tale diffusione (La S.C. ha così confermato la sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della RAI da un soggetto che lamentava di essere stato ripreso nel corso di un'udienza dibattimentale diffusa dalla trasmissione televisiva "Un giorno in pretura").
Commentario • 1
- 1. La disciplina posta a tutela della privacy e diritto al copyrightPolicella E. Olimpia · https://www.diritto.it/ · 21 ottobre 2003
(Sommario: 1 Introduzione – 2 Le fonti normative – 3 La tutela dell'immagine nella legge sul diritto d'autore – 4 La tutela dell'immagine nella privacy e nel copyright: due normative a confronto – 5 L'immagine come dato personale – 6 Il principio consensualistico – 6.1 Le “deroghe”- 7 Il diritto all'immagine ed il diritto di cronaca – 8 Il codice deontologico dei giornalisti – 9 La tutela dei minori – 10 Le foto segnaletiche – 11 Il risarcimento del danno per violazione dell'immagine – 11.1 Il danno patrimoniale – 11.2 Il danno non patrimoniale) 1 Introduzione I risvolti privacy e di copyright della tutela dell'immagine hanno, recentemente, costituito oggetto di indagine sia da parte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9249 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE RI BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso l'avvocato ALESSANDRO BOZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO IANDOLO e CESARE CATTANEO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SpA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 103, presso l'avvocato MASSIMO LETIZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI COLOMBO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PE RI ET, PE NG RI, LM EL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 184/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe RI BERRUTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Letizia Massimo, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IA AN conveniva davanti al Tribunale di Milano RI TO NO ed NG ZZ, autrici della trasmissione "Un giorno in Pretura", in onda sulle reti della RAI Radiotelevisione Italiana spa, nonché tale società editrice. Chiedeva che le convenute fossero condannate a risarcirle i danni derivati dalla diffusione televisiva, da lei non autorizzata, della sua immagine ripresa durante una deposizione in un processo penale a carico di suo marito.
Resistevano le convenute. Nel giudizio interveniva Angelo Guglielmi, direttore della rete RAI interessata. Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte di Milano respingeva l'appello. Il secondo giudice riteneva che nella specie la AN non aveva espresso il diniego alla ripresa televisiva come richiesto dalla legge, cosicché aveva fatto dedurre legittimamente il suo consenso. Ricorre per Cassazione con una doglianza la AN. Resiste la Rai Radiotelevisione Italiana spa e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 147 disp. att. cpp. nonché la motivazione omessa, contradittoria ed insufficiente sul relativo punto decisivo della controversia. Sostiene che la norma citata richiede, affinché la ripresa possa essere effettuata, l'espressa autorizzazione da parte della persona interessata e dunque la insufficienza del mero silenzio. Nega peraltro che tale silenzio possa essere inteso quale implicito consenso in virtù della presenza delle telecamere e degli operatori, anche in base alla situazione psicologica di un teste, inconsapevole delle prassi dei processi. 1a) Osserva il collegio che la soluzione della questione richiede si prendano le mosse dal principio di cui all'art. 471 cpp, che stabilisce a pena di nullità la pubblicità delle udienze. In ciò la legge ripete un precetto, peraltro antico, del tutto identico a quello di cui all'art. 423 del codice abrogato. L'udienza è pubblica, e l'aula è luogo aperto al pubblico senza che occorra a tal uopo un provvedimento caso per caso. Il provvedimento invece è necessario per derogare alla pubblicità in considerazione della qualità di talune persone, la cui presenza in aula non è opportuna, che va accertata alla stregua delle ipotesi di cui ai nn 2 e ss della stessa norma.
L'art. 147 delle disposizioni di attuazione al codice pertanto deve essere interpretato nel quadro di tale regime ordinario di pubblicità delle udienze e di legittima diffusibilità delle circostanze che in esse si verificano da parte dei mezzi di informazione, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di informazione.
La legge, in considerazione dell'impatto che una ripresa televisiva o cinematografica o una trasmissione radiofonica possono avere tanto sul corpo sociale quanto sui protagonisti del processo, dispone che per aversi tali forme di accesso al fatto con conseguente diffusione da parte della informazione occorre una autorizzazione del giudice. Una volta data tale autorizzazione l'udienza assume un carattere di pubblicità piena, anche con riferimento all'uso di mezzi di diffusione mediatica più immediati.
In questa situazione dunque l'art. 147 stesso, al comma terzo, precisa che il presidente, anche se ha autorizzato la ripresa o la trasmissione "vieta la ripresa di immagini di parti....... se le medesime non vi consentono o la legge non ne fa divieto". Ritiene il collegio che per vietare la diffusione dell'immagine di una persona durante una udienza a proposito della quale sia stata autorizzata la ripresa occorre l'espressa volontà in tale senso del soggetto interessato.
Va osservato che la legge prevede anche, questo all'effetto di negare la ripresa della immagine di un soggetto, il divieto di legge. Questo evidentemente non può che essere espresso e particolare, coerentemente alla sua logica di eccezione alla trasmissibilità indifferenziata dei fatti processuali che nasce dalla autorizzazione data dal giudice. Parimenti il diniego individuale che la legge introduce a tutela della riservatezza deve, intervenendo in un contesto prodotto dalla autorizzazione del giudice, circostanza non controversa nella specie, essere espresso con apposita manifestazione di volontà.
Del tutto motivatamente dunque la sentenza impugnata ha escluso che il silenzio del soggetto interessato, a fronte della pacifica attività di ripresa televisiva in atto, potesse essere interpretato altrimenti che come rinuncia alla facoltà di ritrarre la propria persona dalla ripresa delle udienza.
2) La doglianza di violazione di legge è infondata e parimenti lo è quella di inadeguatezza della motivazione, che in parte la presuppone.
3) Il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2002