Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2006, n. 4447
CASS
Sentenza 5 dicembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A seguito della entrata in vigore del comma primo-bis dell'art. 405 cod. proc. pen., introdotto con l'art. 3 L. n. 46 del 2006, che prevede l'obbligo per il pubblico ministero di richiedere l'archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., salva l'acquisizione di ulteriori elementi a carico dell'indagato, è ravvisabile l'interesse dell'indagato alla trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in tema di misura cautelare interdittiva che nelle more della procedura incidentale sia stata revocata, quando il ricorso riguarda il tema degli indizi di colpevolezza; ma detto interesse deve essere, oltre che concreto ed attuale, espressamente dedotto dal ricorrente, con la indicazione degli elementi di fatto che comprovano che non sono stati acquisiti nè sono ragionevolmente acquisibili ulteriori elementi a carico.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2006, n. 4447
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4447
    Data del deposito : 5 dicembre 2006

    Testo completo