Sentenza 5 dicembre 2006
Massime • 1
A seguito della entrata in vigore del comma primo-bis dell'art. 405 cod. proc. pen., introdotto con l'art. 3 L. n. 46 del 2006, che prevede l'obbligo per il pubblico ministero di richiedere l'archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., salva l'acquisizione di ulteriori elementi a carico dell'indagato, è ravvisabile l'interesse dell'indagato alla trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in tema di misura cautelare interdittiva che nelle more della procedura incidentale sia stata revocata, quando il ricorso riguarda il tema degli indizi di colpevolezza; ma detto interesse deve essere, oltre che concreto ed attuale, espressamente dedotto dal ricorrente, con la indicazione degli elementi di fatto che comprovano che non sono stati acquisiti nè sono ragionevolmente acquisibili ulteriori elementi a carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2006, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/12/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1466
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 031494/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL PA N. IL 24/10/1949;
avverso ORDINANZA del 06/07/2006 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO A. che ha richiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
LZ OL propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 6 luglio 2006 con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del locale Gip in data 6 giugno 2006, applicativa della misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi delle persona giuridiche e delle imprese.
La misura era stata disposta in relazione due ipotesi di reato:
quella ex art. 110 c.p. e art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), in ragione della quale alla LZ, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Intra dal 2002 al giugno 2005, era contestato di avere concorso nella condotta, addebitata in via principale ai direttori generali BR e Ferrari, di aver omesso di segnalare all'organo di vigilanza bancaria, per ostacolarne la funzione, l'entità del debito contratto nei confronti della banca stessa dal gruppo, composto da numerose società, facente capo a HI, debito che, al marzo 2003 superava i 258 milioni di Euro (capo A); quella del reato di aggiotaggio bancario previsto dall'art. 2637 c.c. nonché, con la rubrica "manipolazione del mercato" dedicata agli strumenti finanziari quotati, dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185 (T.U. in materia di intermediazione finanziaria), come modificato dalla L. aprile 2005, n. 62. Con tale ultima imputazione provvisoria era contestato alla LZ di avere, nella qualità di cui si è detto, concorso a diffondere notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni emesse dalla banca. In particolare, di avere, nelle comunicazioni dirette al mercato, occultato l'entità del credito erogato al gruppo facente capo al HI, comunicazione che, se data fedelmente, avrebbe determinato la perdita di valore del titolo sul mercato borsistico (capo B). Deduce:
-la violazione degli artt. 273 e segg. nonché il vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame argomentato in modo illogico la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, soprattutto sotto il profilo del dolo.
In particolare il Tribunale aveva sostenuto che il direttore generale BR aveva gestito gli affari della banca in modo personalistico e fuori da ogni regola, senza però poi trarre da tale premessa le dovute conseguenze quanto alla (im)possibilità di configurare un concorso ad opera di un semplice consigliere di amministrazione (su dieci), quale era essa LZ che, per giunta, quando parte dei fatti veniva posta in essere (quelli riferiti al 2001), non ricopriva ancora la carica.
Aggiunge che per fornire una analisi completa sulle dinamiche delle decisioni del CdA, il Tribunale avrebbe dovuto servirsi dei verbali di seduta dal Consiglio stesso, invece non trasmessi dal PM, al pari delle comunicazioni dirette all'organo di vigilanza, verbali dai quali sarebbe stato desunto il cambio dell'atteggiamento del consiglio stesso nei riguardi del BR, a partire dall'arrivo della relazione ispettiva della banca di Italia del 2002 e quindi dalla, pressoché coeva, data di insediamento di essa LZ. Si sarebbero compresi gli effetti erano prodotti di volta in volta dalle direttive dell'organo di vigilanza, destinate ad operare solo per il futuro.
Anche la azione di responsabilità nei confronti del BR non era stata una tardiva operazione di facciata, come sostenuto dal Tribunale, ma il frutto della necessario approfondimento dei presupposti della azione stessa e in particolare del rilievo del "danno" da esso cagionato, che era stato registrato soltanto nell'agosto del 2005.
La consapevolezza della situazione della posizione della società con la quale operava il HI (Fin Part, fallita nell'ottobre 2005) ed alla quale erano confluiti i fidi concessi dalla Banca, del resto, si era avuta, da parte della LZ, con un notevole ritardo dovuto proprio alla gestione verticistica del direttore generale BR;
pur sempre, però, si era trattato di mero rinnovo di fidi riguardanti il gruppo Fin part, con acquisizione delle relative garanzie, da parte della Banca che non aveva così violato alcuna nuova normativa.
Non era stato considerato che il C.d.A. della banca era tenuto all'oscuro dei fatti riguardanti la Fin part da una decisione adottata "in alto" e messa in pratica proprio attraverso informazioni frazionate e ritardate ai Consiglieri;
non erano stati considerati gli accantonamenti fatti nel 2005 e nel 2006 e "in precedenza" dal Consiglio. Non erano stati considerati i limiti dei poteri dei consiglieri e era stata enfatizzato la mancata percezione di "campanelli di allarme", pur non notandosi che nessuno degli organi deputati al controllo della società (sindaci, revisori etc.) era stato sottoposto a procedimento penale.
Il Tribunale, poi, aveva omesso di effettuare l'analisi dell'andamento del titolo nonostante la produzione dei relativi grafici da parte della difesa e nonostante che si trattasse di un elemento fondamentale per la configurazione del reato di aggiotaggio. Il Tribunale aveva errato nel sottovalutare le dimissioni rassegnate da essa Balzarmi, rilevandone la revocabilità ma non motivando sul fatto che erano state accettate dal C.d.A. ed aveva costruito sul nulla il pericolo di recidiva specifica.
Alla odierna udienza l'avv. Busignani ha dichiarato che la misura interdittiva ha, nelle more, perso la propria efficacia per decorrenza del termine massimo di durata.
Il ricorso è inammissibile, come richiesto anche dal Procuratore Generale di udienza.
La procedura incidentale ha riguardo ad una misura interdittiva che, come riferito anche dal difensore presente, ha perduto efficacia per decorrenza del relativo termine massimo di durata.
La giurisprudenza di questa Corte, in passato, ha rilevato in modo pressoché uniforme che qualora, proposta impugnazione avverso ordinanza applicativa di una misura cautelare interdittiva, sopravvenga la perdita di efficacia di detta misura, deve escludersi che permanga un interesse giuridicamente apprezzabile all'impugnazione stessa, essendo esclusa la possibilità di una riparazione pecuniaria (prevista solo per l'ingiusta detenzione) e non residuando alcun effetto giuridico extrapenale pregiudizievole per il soggetto nei cui confronti la misura sia stata applicata, una volta che l'applicazione sia comunque venuta meno (cfr fra le molte, Sez. 6^, 19 gennaio 2006, rv 233731). Il principio traeva spunto, a sua volta, dalle osservazioni delle Sezioni unite nella sentenza 12 ottobre 1993, Durante, rv 195357, che, soltanto in riferimento alle misure della custodia cautelare in carcere e a quella degli arresti domiciliari, avevano individuato un interesse perdurante al gravame anche in presenza della intervenuta revoca della stessa. E lo avevano individuato in ragione del fatto che poteva esserci la necessità, per l'indagato, di precostituirsi, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, una decisione irrevocabile sulla (il)legittimità della misura ai fini dell'eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione.
Proprio tal genere di interesse - l'unico fino ad allora valorizzato ai fini che interessano - aveva dunque comportato la limitazione dell'intero ragionamento al caso in cui la misura applicata o mantenuta fosse la custodia cautelare, comprensiva anche degli arresti domiciliari, e non pure quando si trattasse di altre misure coercitive od interdittive, atteso che su di queste non può fondarsi il diritto alla riparazione suddetta.
Ne era conseguita pure la conclusione - seguita dalla giurisprudenza sopra ricordata - che la revoca delle misure interdittive (o coercitive diverse dalla custodia in carcere e dagli arresti domiciliari) sopravvenuta nel corso del procedimento incidentale importava il sicuro venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato.
È venuto tuttavia delineandosi un nuovo orizzonte normativo che rende l'intero ragionamento fin qui seguito meritevole di una integrazione.
Si tratta della L. n. 46 del 2006, comma 1 bis aggiunto, art. 405 c.p.p. (cd. Pecorella), recante la previsione che la decisione della
Cassazione sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., comporta la archiviazione del procedimento penale avviato se non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico dell'indagato.
Una simile previsione, agganciata al giudizio sulla operatività dell'art. 273 c.p.p., che è norma di carattere generale riguardante tutte le misure cautelari personali - coercitive o interdittive - concorre indubbiamente a delineare un nuovo tipo di interesse alla coltivazione della impugnazione di tutte le misure cautelari, indipendentemente dalla loro eventuale perdita di efficacia nelle more.
In altri termini, anche chi ha visto decorrere per intero il termine (peraltro particolarmente breve) di durata massima della misura interdittiva (al pari di quella coercitiva) potrebbe conservare l'interesse a vedersi riconoscere dalla Cassazione la eventuale insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nella prospettiva di vantare il diritto alla archiviazione, una volta che le indagini del PM non abbiano prodotto ulteriori risultati.
La interpretazione della norma è peraltro meno agevole di quello che sembri a prima vista, come si desume anche dal fatto che già la sentenza Durante non aveva riconosciuto particolare valore alla prospettiva della archiviazione che, pure, è prevista dall'art. 314 c.p.p., comma 3 come causa di riparazione per la ingiusta detenzione e che rappresentava, allora come oggi, un risultato da mettere in linea - di mera prevedibilità anche se non di cogenza - con la decisione incidentale della Cassazione sulla impugnazione cautelare. Allora come oggi, cioè, la decisione della Cassazione sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza poteva concretamente orientare la decisione del PM di richiedere l'archiviazione, così determinando una delle cause di richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione, ma tale eventualità non è stata considerata, dalle Sezioni unite, come idonea a determinare un interesse concreto ed attuale alla coltivazione delle impugnazione in presenza di revoca del provvedimento cautelare.
Del resto, neanche oggi la decisione della Cassazione sulla impugnazione cautelare può dirsi produttiva di effetti diretti e vincolanti quanto alle sorti della azione penale, posto che il dovere della richiesta di archiviazione è configurabile sotto "condizione" e cioè solo se e in quanto il PM non ricerchi e ottenga altri elementi indizianti a carico del ricorrente.
Ed allora è da rilevare che l'interesse concreto dell'indagato a coltivare l'impugnazione cautelare contro la misura interdittiva, a fronte della sua cessazione, deve essere individuato di volta in volta.
In particolare, stante il carattere tendenzialmente aperto e "in progress" delle indagini, perché l'interesse venga riconosciuto occorre quantomeno che sia l'indagato a dedurlo espressamente in sede di ricorso per cassazione, allegando alla Corte adita la circostanza della verosimile cessazione della attività acquisitiva, che si verifica, ad esempio, con l'avviso di chiusura delle indagini o con situazioni equiparabili.
Nella specie un simile interesse non è stato dedotto ne' allegato sicché il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 4. La declaratoria di inammissibilità fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse comporta la esclusione della condanna al versamento in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. in quanto la inammissibilità non è stata cagionata da colpa del ricorrente (C. cost. sent. n. 186 del 2000) e tale evenienza consente di escludere anche la condanna al pagamento delle spese del procedimento (SS.UU. rv 208166), non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza. (SS.UU. rv 206168).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2007