Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B 0 4 1 82 / 03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.7300/00 -Cron. 9661 Erminio Ravagnani Presidente Bruno Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. Florindo Minichiello -Ud. 19.11.02 Oggetto: EL TI 猜 Giovanni Amoroso 17 Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO Società di Trasporti e Servizi per Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- le avv. Giancarlo Alvino, giusta procura notaio Paolo Ca- stellini di Roma in data 23 febbraio 1999 rep.56911, difesa dagli avv.ti Arturo Maresca e Enzo Morrico, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9 (ora in via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22) presso il loro studio, come da procura speciale a margine del ricorso 4642 ricorrente contro 1 ON AT, difeso dall'avv. Giorgio Bellotti, con domi- cilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli n. 27, come da procura speciale a margine del controricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n° 15/2000 in data 12/19 gennaio 2000 (R.G. 396/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Raimondo Boccia per delega dell'avv. Arturo Ma- resca;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del dott. ricorso. CANCELLIERE C1 Giovanni Cantelmo 2 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, rigettava l'appello della Società e confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato a SI AT, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso détta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi illustrati da memoria, la SpA Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) e che l'intimato ha resistito con controricorso;
considerato che
con i due motivi di ricorso - ampiamente argomentati e denuncianti, in relazione all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 (primo motivo) e degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. (secondo motivo) - la società deduce (in estrema sintesi): a) che -- contrariamente all'assunto del Tribunale, secondo cui il licenziamento del SI dovesse essere preceduto dalla individuazione delle eccedenze a livello - le eccedenze di cui all'art. 59, comma 6, della legge n. 449/1997, di territoriale carattere generale, necessitavano di interventi di riequilibrio strutturale da realizzare non con riferimento ai singoli posti di lavoro, ma con riferimento all'organico complessivo della società FS, evitando nel contempo ricadute sociali negative attraverso la selezione, 3 su scala nazionale, dei dipendenti prossimi alla pensione di vecchiaia o che avessero già maturato il diritto a tale pensione nella misura massima;
b) che una corretta interpretazione degli accordi collettivi del 21 maggio 1998 e del 5 agosto 1998 induce a ritenere che non vi fosse alcun obbligo di individuazione contrattuale delle eccedenze in ambito territoriale, ma soltanto l'obbligo del confronto a livello regionale sulla situazione delle eccedenze;
ritenuto che
entrambe le tesi suesposte risultano in contrasto con il dictum delle -Sezioni Unite della Corte, le quali investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza) - hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso calla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: “Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profil professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva nelle suddette previsioni normative- una 4 funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)”; considerato che tale indirizzo (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616) merita di essere condiviso, e che alla stregua dei detti principi il dispositivo della sentenza impugnata risulta conforme a diritto, sicchè, corretta la motivazione (in diritto) nei sensi espressi dalle Sezioni Unite, la sentenza impugnata va confermata, rigettandosi il ricorso della società FS;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
POSTA DI BOLLO, DI La Corte rigetta il ricorso e compenE DA QENDSPESA, TASSA NSI D ELL'A RT . 10 1.b LEGGE 200273 N. 533 Così deciso, in Roma, il 19 novembre Il Presidente ང་ བ་འ་ ན་ཝ༧ན་“- Il Consigliere estensore No w Bettiselle IL CANCELLIERE Depositato in CancellerCancelleria 21 MAR. 2003 IL CANCELLIERE CANCELLIERE CO Giovanni Cantelmo 5