Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
Anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione la regola generale dell'art. 22, comma secondo, cod. proc. pen., secondo la quale l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti, in mancanza dell'udienza preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2008, n. 47528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47528 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3372
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 022349/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LC ER, N. IL 19/08/1960;
avverso ORDINANZA del 11/04/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G., Dr. SALZANO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 11.04.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta respingeva l'istanza di CI ER (fine pena, allo stato, il 24.07.2024) di differimento della pena per motivi di salute, rilevando da un lato la scarsa affidabilità, e dunque la residua pericolosità del predetto detenuto (nonostante risultasse essere un collaboratore di giustizia), dall'altro la non incompatibilità del suo stato di salute (epilessia postraumatica, ansia e depressione) con l'ambiente carcerario ove tali disturbi erano adeguatamente fronteggiati con le dovute terapie.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione il predetto detenuto che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a) incompetenza per territorio del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta in quanto al momento dell'istanza esso CI si trovava nel carcere di Padova;
b) i pareri favorevoli della Direzione Antimafia e le condizioni di salute avrebbero dovuto imporre la chiesta sospensione della detenzione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva rigetto del ricorso: a) la questione di incompetenza non era stata sollevata in termini davanti al Tribunale, per cui l'odierno ricorrente era decaduto;
b) era corretta la motivazione dell'impugnato provvedimento in ordine alla compatibilità del detenuto con l'ambiente carcerario.
4. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, deve essere dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.
È improponibile la questione relativa all'incompetenza per territorio del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta (cfr. sopra sub 2.a), posto che la stessa non venne formulata, come dovuto, davanti al Tribunale che ebbe a pronunciare la gravata ordinanza (Tribunale peraltro adito con propria istanza in data 14.02.2008 dallo stesso CI). Ed invero anche in materia penitenziaria vale la regola generale dettata dall'art. 22 c.p.p., comma 2, che stabilisce la decadenza della parte ove la stessa non sollevi la questione relativa all'incompetenza per territorio davanti al giudice entro la fase del controllo del costituzione delle parti (qui mancando l'udienza preliminare).
È del pari inammissibile, per palese infondatezza, la seconda questione proposta con i motivi del ricorso (v. sopra sub 2.b) con la quale si denuncia pretesa erroneità della valutazione in ordine alla chiesta sospensione della pena e comunque difetto di motivazione sul punto. Siffatto motivo di ricorso non ha ragion d'essere. Ed invero il Tribunale territoriale ha espresso motivazione del tutto corretta, con sicuro riferimento alle risultanze di causa e pronunciando nel solco della normativa quale costantemente interpretata dalla sede di legittimità. Risulta dunque incensurabile, sia nella sostanza che nell'aspetto motivazionale, l'affermazione dei primi giudici - basata proprio sulle relazioni mediche - secondo cui i disturbi di cui soffre il CI sono adeguatamente fronteggiabili con le comuni terapie farmacologiche, in effetti somministrate in ambiente carcerario con il quale, pertanto, non sussiste incompatibilità. Anche il profilo della residua pericolosità del detenuto, la cui collaborazione - proprio sulla base delle informative in atti - è stata ritenuta ondivaga, è argomento che si sottrae a censura di legittimità.
In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000.00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente CI ER al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008