Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5770
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Sentenza 11 giugno 1999

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Poiché per l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere non è sufficiente solo il fatto che l'esposizione al rischio della strada sia imposta dall'attività di lavoro, l'infortunio occorso in dipendenza della circolazione stradale al lavoratore in trasferta si può considerare avvenuto in occasione di lavoro solo se il rischio comune connesso alla circolazione risulti nel caso concreto aggravato rispetto al rischio medio gravante sugli utenti della strada, mentre non è necessario, ne' sufficiente che esso risulti più intenso rispetto a quello associato ai normali percorsi tra il luogo di residenza del lavoratore e l'abituale sede di lavoro (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva affermato l'indennizzabilità dell'infortunio perché il rischio derivante dalla circolazione stradale nella grande città presso cui il lavoratore era in trasferta era maggiore di quello associato ai normali spostamenti presso il piccolo centro in cui il dipendente espletava ordinariamente l'attività lavorativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5770
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5770
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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