Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Poiché per l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere non è sufficiente solo il fatto che l'esposizione al rischio della strada sia imposta dall'attività di lavoro, l'infortunio occorso in dipendenza della circolazione stradale al lavoratore in trasferta si può considerare avvenuto in occasione di lavoro solo se il rischio comune connesso alla circolazione risulti nel caso concreto aggravato rispetto al rischio medio gravante sugli utenti della strada, mentre non è necessario, ne' sufficiente che esso risulti più intenso rispetto a quello associato ai normali percorsi tra il luogo di residenza del lavoratore e l'abituale sede di lavoro (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva affermato l'indennizzabilità dell'infortunio perché il rischio derivante dalla circolazione stradale nella grande città presso cui il lavoratore era in trasferta era maggiore di quello associato ai normali spostamenti presso il piccolo centro in cui il dipendente espletava ordinariamente l'attività lavorativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5770 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Ugo BERNI CANANI estensore - Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - rel. Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE N. 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE IOPPOLI, ANTONIO VINCENZO NOTO, PASQUALE VARONE, giusta procura speciale atto notar Carlo Federico TUCCARI di Roma, del 25/01/96 Rep. n. 42685;
- ricorrente -
contro
LO US, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO BERRETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 874/95 del Tribunale di RAGUSA, depositata il 11/11/95 R.G.N. 1028/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/98 dal Consigliere relatore Dott. Bruno BATTIMIELLO;
estensore dott. Ugo Berni Canani
udito l'Avvocato Antonio Vincenzo NOTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per !rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Ragusa del 18/1/90 ST LO chiedeva la condanna dell'INAIL alla costituzione e corresponsione in suo favore della rendita di inabilità spettantegli per i postumi di un infortunio subito il 22/4/83.
Con sentenza del 18/1/95 il Pretore adito accoglieva la domanda e la decisione, impugnata dall'Istituto, veniva confermata dal Tribunale di Ragusa, con sentenza dell'11/11/95, sulla base delle seguenti considerazioni:
-l'infortunio era avvenuto mentre il LO si trovava a Napoli, inviato dal datore di lavoro per frequentarvi un corso di riqualificazione professionale: nel percorrere, al termine delle lezioni del venerdì 22/4/83, il marciapiede della locale via Stadera alla ricerca di un mezzo pubblico per ritornare in albergo e prepararsi al rientro in famiglia, autorizzato, di fine settimana, il lavoratore era stato investito dal carico fuoriuscito da un autocarro, che lo aveva fatto cadere provocandogli lesioni;
-l'evento si era verificato a Napoli dopo le ore 17, ossia in circostanze che autorizzavano a ritenere che il traffico veicolare e il pericolo di incidenti fossero più intensi rispetto ad altri centri, quali, in particolare, quello (Ragusa) in cui il LO espletava ordinariamente la propria attività lavorativa;
-a tale dato doveva aggiungersi che il dipendente si trovava in trasferta per volontà del datore di lavoro, che l'incidente era avvenuto qualche minuto dopo l'uscita dalla sede dove il LO aveva seguito la lezione giornaliera, che il dipendente doveva per necessità di cose organizzarsi per raggiungere l'alloggio secondo modalità diverse da quelle comunemente osservate al termine della giornata lavorativa nella sede ordinaria, che il sinistro non era dipeso da ingiustificate deviazioni dal percorso da seguire o da una condotta frettolosa o altrimenti colposa della vittima;
-che tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro ricorreva quindi lo specifico nesso di collegamento richiesto per l'indennizzabilità dell'infortunio.
Avverso la decisione del Tribunale l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste il LO con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi violazione degli artt. 2 e 66 del DPR 30/6/1965 n.1124, dell'art. 12 preleggi e dei principi generali sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché difetto e contraddittorietà di motivazione, si deduce:
-che la connessione tra infortunio "in itinere" ed attività lavorativa sussiste quando al rischio generico, incombente su tutti gli utenti della strada, si aggiunga per il prestatore d'opera un rischio particolare gravante su di lui in modo esclusivo o quanto meno in misura maggiore che su altri;
mentre, nella specie, non avendo il LO dovuto affrontare un rischio diverso da quello cui era esposto ogni pedone che si trovasse a percorrere il medesimo itinerario, l'evento lesivo non presentava alcun collegamento funzionale con l'attività di aggiornamento professionale imposta al lavoratore;
-che la valutazione del Tribunale circa la maggiore pericolosità della strada in cui si era verificato l'incidente si risolveva, mancando il confronto con la strada a suo avviso meno pericolosa che il dipendente doveva percorrere in Ragusa per l'usuale svolgimento del rapporto di lavoro, nell'apodittica affermazione della indennizzabilità di ogni infortunio in itinere avvenuto in Napoli;
-che, d'altra parte, la via Stadera in Napoli è una ordinaria strada aperta al transito pedonale e veicolare;
sicché il percorso del LO, che per giunta al momento dell'incidente camminava sul marciapiede, non era connotato da alcuna specificità rispetto a quello di qualsiasi altro utente.
Il motivo è fondato.
Deve preliminarmente ricordarsi che il nesso di "occasionalità" richiesto per l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro è più debole del nesso causale ma non si risolve nella mera concomitanza di tempo e di luogo con l'attività lavorativa.
Esso ha in comune con il nesso causale l'esigenza che la condizione (attività lavorativa) sia necessaria per la produzione dell'evento (la stessa concomitanza di tempo e di luogo riguarda pur sempre il prestatore d'opera e non chi per ragioni estranee al lavoro viene a trovarsi su un luogo di lavoro) e se ne distingue per la sostituzione del requisito dell'adeguatezza con requisiti del rischio, il quale deve essere specifico dell'attività lavorativa o da questa aggravato.
È sufficiente, cioè, che il lavoro esponga il prestatore d'opera ad un rischio diverso da quelli gravanti sulla generalità della popolazione o aggravi questi ultimi in misura non trascurabile, mentre non è necessario che l'entità del rischio sia tale da imporre anche nel caso concreto, come invece richiesto perché si abbia un rapporto causale, comportamenti di astensione o di particolare cautela.
È da notare che il rischio non è definito per eventi individuali, con tutti i tratti che li caratterizzano, ma per classi di eventi individuali, tipi di eventi quali la folgorazione, la caduta, l'incidente stradale, ecc. . . ., ed in relazione a tali eventi tipici forma oggetto, in dipendenza del livello raggiunto, di criteri sociali di prevenzione.
La copertura assicurativa viene così a dipendere (cfr. Cass.n. 106/94) da una condizione di tipicità e da una condizione quantitativa che si integrano reciprocamente (la tipicità di eventi propri dell'attività lavorativa può rendere indennizzabile il rischio anche se di fatto inferiore, proprio per le misure di prevenzione adottate, a quello di eventi analoghi della vita quotidiana;
viceversa determinati eventi individuali possono essere raggruppati in eventi tipici in funzione di un rischio ad essi comune: non sono rilevanti le infezioni contratte, in ipotesi, su un campo da golf;
lo sono per contro quelle contratte in ambiente ospedaliero).
La nozione di "occasione di lavoro" non richiede che l'infortunio avvenga sul luogo di lavoro;
è indennizzabile, come è noto, anche l'infortunio "in itinere", intervenuto durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello della dimora abituale (del lavoratore o, v. Cass. n. 12903/97, della sua famiglia),
Il rischio caratteristico dell'infortunio in itinere è generico e deve quindi, non essendovi ragioni per una copertura più ampia di quella garantita per il rischio generico all'infortunio sul luogo di lavoro, risultare per il lavoratore maggiore (per il mezzo di trasporto utilizzato, la natura del percorso. le condizioni dello spostamento, la maggior durata dell'esposizione. . .) di quello gravante sulla generalità della popolazione.
Non ignora il collegio l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale tendente a prescindere per la copertura del rischio generico dal requisito dell'aggravamento, ritenuto superfluo una volta che l'esposizione al rischio sia imposta dall'attività di lavoro.
Considerato ad es. il rischio connesso agli spostamenti spaziali, risulterebbe indennizzabile la caduta accidentale sul luogo di lavoro (v. Cass. n. 7918/97; contra, nel solco dell'indirizzo tradizionale Cass. nn. 10869/95, 925/86; v. anche Cass. nn. 9143/97, 964/85), cosi come l'infortunio in itinere avvenuto in assenza di particolari condizioni di pericolosità (v. ad. es. Cass. nn. 455/98, 4076/90; contra, tra le altre, 2883/92, 2291/92, 2050/85). Ritiene tuttavia, il collegio, di non poterlo condividere. Può invero ritenersi auspicabile l'estensione della copertura assicurativa a qualsiasi infortunio possa occorrere sul luogo e nel tempo di lavoro, od anche "in itinere", con la sostituzione di una definizione in positivo quale quella data per l'occasione di lavoro, con condizioni negative (mancanza di colpa, assenza di deviazioni elettive da una attività o percorso necessario o normale) ma essa non sembra trovare riscontro nell'attuale disciplina dell'assicurazione obbligatoria, che prevede (v. ad es. artt. 12, 39 e 40 del T.U. del 1965) una correlazione, sia pure tendenziale, tra rischio e lavorazione (l'estensione ad eventi non suscettibili, per la loro varietà, di apposite misure di prevenzione e sottratti ad ogni possibilità di controllo del datore di lavoro mal si concilia, del resto, con una tariffa variabile nella normativa secondaria in funzione di un tasso specifico aziendale).
L'eliminazione del requisito quantitativo renderebbe poi paradossalmente indennizzabile il rischio generico anche ove risultasse ridotto, anziché aggravato, nelle condizioni dell'infortunio. Passando all'esame del caso di specie, deve osservarsi che, trattandosi di infortunio occorso al dipendente durante una trasferta, esso poteva essere considerato sua come avvenuto in itinere, circoscritto il luogo di lavoro alla sede del corso di aggiornamento;
sia nel luogo di lavoro, esteso alla parte della città interessata dai normali percorsi del dipendente tra la sede del corso, da un lato, ed albergo, ristoranti, stazione, dall'altro.
La distinzione era tuttavia ininfluente poiché, essendo generico il rischio connesso alla circolazione stradale, il requisito dello aggravamento non dipendeva, come si è detto, dalla localizzazione dell'evento.
Ed infatti il giudice di appello non si è soffermato sul punto, incentrando la propria argomentazione sulla dipendenza dall'attività di lavoro della presenza del dipendente sul luogo e nell'ora dell'incidente, sull'insussistenza di un rischio elettivo cosi come di una colpa del lavoratore, e sull'aggravamento del rischio generico gravante su tutti gli utenti della strada.
In relazione all'aggravamento, premesso che al momento dell'evento il rischio era connesso ad un diverso atteggiarsi del comune ed ordinario svolgimento del rapporto tra dipendente e datore di lavoro, il Tribunale ha osservato che l'infortunio si era verificato "a Napoli dopo le ore 17, ossia in circostanze in cui si è autorizzati a ritenere che il traffico veicolare ed il pericolo di incidenti siano più intensi rispetto ad altri centri, quali, in particolare, quello in cui il LO espletava ordinariamente la sua attività lavorativa (Ragusa)".
È palese in tale osservazione l'adozione di un criterio differenziale che, a parere del collegio, è inficiato da ambiguità:
in un orario diverso la strada non avrebbe presumibilmente presentato differenze di rilievo rispetto a strade di altre città; ma in un'ora "di punta", quale dovrebbe considerarsi quella intorno alle 17, le condizioni di traffico e di pericolosità erano più intense di quelle osservabili in altri centri e, in particolare, in Ragusa. Riferito a quest'ultima, come suggerirebbero i richiami del Tribunale al diverso atteggiarsi dell'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro ed alla necessità per il LO di raggiungere l'alloggio secondo modalità diverse da quelle osservate nell'ordinaria sede di lavoro, il criterio porterebbe ad escludere l'indennizzabilità di incidenti analoghi occorsi a colleghi residenti in Napoli. Riferito ad altri centri esso è astrattamente pertinente, ma non risulta adeguatamente motivato.
Anche la nozione di aggravamento è ancorata infatti, come quella di rischio specifico o generico, ad una condizione di tipicità: lo stesso rischio è diversamente distribuito in rapporto classi di situazioni (può dirsi, ad es., che il rischio comune di contrarre l'influenza in periodo invernale aumenta, date le modalità di diffusione della malattia, per chi frequenta luoghi affollati). Il raffronto va quindi compiuto non già tra il rischio inerente ad una particolare classe di situazioni (le condizioni di strade come quella di Napoli considerata dal Tribunale) e quello connesso ad un'altra particolare classe di situazioni (le strade di Ragusa o di altri centri), ma tra la prima ed un rischio medio.
Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto verificare se le condizioni della strada percorsa dal lavoratore comportavano, rispetto al rischio medio associato alla circolazione e non a quello, eventualmente più basso, osservabile in Ragusa, un incremento apprezzabile.
L'accenno, sul punto, ad un traffico e ad una pericolosità più intensi rispetto ad altri centri non può considerarsi sufficiente, sia perché nel rischio medio considerato vanno comprese non solo le piccole ma anche le grandi città, sia perché, trattandosi di una valutazione quantitativa, il richiamo ad un fatto ritenuto eventualmente notorio (le condizioni di traffico della via Stadera in Napoli) avrebbe dovuto essere accompagnato da precisazioni atte a rendere comprensibile il giudizio di pericolosità espresso. Per le svolte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, annullata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio: "affinché l'infortunio occorso, in dipendenza della circolazione stradale, al dipendente in trasferta possa considerarsi avvenuto in occasione di lavoro è necessario che il rischio comune connesso alla circolazione risulti nel caso concreto aggravato rispetto al rischio medio gravante sugli utenti della strada, non essendo necessario ne' sufficiente che esso risulti più intenso di quello associato ai normali percorsi tra il luogo di residenza del lavoratore e l'abituale sede di lavoro" (art. 384 cod.proc.civ.). Al giudice di rinvio è opportuno commettere anche il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, comma terzo, cod.proc.civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Caltagirone. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999