Sentenza 26 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
LA02838/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL TON MAD CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G. 5923/00 dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. Cron. 6599 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Ud. 27.11.2001 dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. - in persona dell'am- - ministratore delegato dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata Cue in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, presso lo studio dell'avv. Salvato- re Iannotta, che la difende, giusta delega in atti. ricorrente
contro
LI PP S.r.l., LI PP in proprio, IN LI CE, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Dante n. 12, presso lo studio degli avvocati Federico Rafti e Tommaso Rafti, che li difendono giusta delega in atti. controricorrente 2036/2001 Oggetto: Polizza fideiussoria: pagamento premi avverso la sentenza n. 85/99 del Giudice di Pace di Bolzano, emessa il 9 febbraio 1999 e depositata l'8 marzo 1999 (R.G. 1797/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Salvatore Iannotta;
udito l'avv. Tommaso Rafti;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- cola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto n. 808/97 il Giudice di pace di Bolzano ingiunse alla PP LI S.r.l., quale debitrice principale, ed ai signori LI PP e IN LI CE, quali coobbligati ex artt. 1292 e 1944 c.c., di pagare all'Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. - la somma complessiva di Lit.
1.329.910 a titolo di rate scadute di premi relativi ad una polizza cauzionale emessa a garanzia del- l'adempimento degli obblighi relativi a contratto di appalto stipulato Ли dalla S.r.l. LI PP con la Provincia autonoma di Bolzano. Contro il decreto proposero opposizione gli intimati deducen- do che i premi non erano dovuti essendosi estinta la garanzia fideius- soria. Alla opposizione resistette l'Assitalia. Il Giudice di pace accolse l'opposizione, revocò il decreto in- giuntivo e condannò l'Assitalia alla rifusione delle spese in favore degli opponenti. Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace ha pro- 2 posto ricorso l'Assitalia. Hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria, la PP LI S.r.l., LI PP e IN CE. Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente denuncia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, dell'art. 1896 c.c. e delle norme e dei principi regolatori della materia che di- sciplinano l'operatività e la durata della fideiussione, prestata me- diante polizza assicurativa ex art. 13 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle : parti e, comunque, rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.). Premesso che dalla compiuta istruzione era emerso che le ope- re pubbliche, oggetto del contratto d'appalto, erano state ultimate, ma Лис che l'amministrazione committente aveva contestato all'appaltatore inadempienze contrattuali che la abilitavano ed escutere la garanzia fideiussoria, la ricorrente deduce che il Giudice di pace aveva del tutto ignorato le suddette circostanze, limitandosi ad osservare che l'inutile decorrenza del termine per l'approvazione del certificato di collaudo era dipesa da mera inerzia dell'ente appaltante, che dopo avere emesso il certificato di collaudo in data 20 giugno 1994, lo avrebbe, poi, approvato in data 15 marzo 1994. Secondo la ricorren- te «la palese discrasia della motivazione della sentenza impugnata rispetto alle problematiche, che il Giudice di pace era chiamato a risolvere, costituisce, di per sé stessa, il miglior referente della il- 3 legittimità di tale statuizione». In punto di diritto la ricorrente sostiene che dal sistema nor- mativo applicabile alla fattispecie si ricava che «la estinzione ope legis della garanzia fideiussoria ex art. 5 della legge n. 741 del 1981 determina simultaneamente l'esigibilità da parte dell'appalta- tore dei corrispettivi e la cessazione del contratto assicurativo, con cui è stata prestata la fideiussione, a condizione: - che la mancata collaudazione delle opere e la mancata approvazione del relativo certificato o dell'equipollente certificato di regolare esecuzione prescinda dall'accertamento da parte della stazione appaltante, in itinere dell'esecuzione delle opere, d'inadempienze dell'appaltatore, di guisa che, decorsi i termini previsti dal citato art. 5 della legge n. 741 del 1981, l'ente appaltante non possa più escutere la garan- zia fideiussoria prestata con la polizza;
- che il contraente comuni- Cul chi all'istituto assicuratore l'avvenuta decorrenza dei predetti ter- mini, cui è collegata l'estinzione della fideiussione. La ricorrente prosegue affermando: «Si può, in definitiva, ritenere che, verifica- tesi le predette condizioni, l'estinzione ope legis della garanzia fide- iussoria sostituisca la dichiarazione di svincolo o la restituzione dell'atto fideiussorio previsto convenzionalmente per la liberazione dall'obbligazione di pagamento del premio. Nell'ipotesi in cui (sebbene l'inutile decorrenza dei termini di collaudazione e di ap- provazione del certificato consenta all'appaltatore di agire per l'esazione del corrispettivo ed estingua le fideiussioni) l'accerta- mento e la contestazione d'inadempienze dell'appaltatore determini ་ ་ ས ་ la permanenza della fideiussione prestata con la polizza, il con- traente non è liberato dall'obbligazione di pagamento del premio». Ciò esposto la ricorrente denuncia che «il Giudice di pace, fa- cendo riferimento ad un certificato di collaudo del 20 giugno 1994, ha, contraddittoriamente, rilevato che la sua approvazione era av- venuta in data 15 marzo 1994 (in data, quindi, addirittura anteriore alla sua emissione) per concludere, ancora più contraddittoriamen- te, che l'inutile decorso del termine di approvazione del certificato di collaudo era dipesa da mera inerzia dell'ente appaltante» e con- clude affermando che «l'esemplare violazione dei più elementari principi che regolano la materia e, soprattutto, la manifesta illo- gicità e contraddittorietà della motivazione, alla quale il Giudice di pace ha affidato il proprio (arbitrario) convincimento, impongono l'annullamento della decisione>>. Лил Il ricorso non può trovare accoglimento. Deve preliminarmente osservarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessa- riamente deciso secondo equità (quand'anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374. Si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la va- lutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previ- 5 sto dall'art. 114 c.p.c., in cui le parti abbiano concordemente doman- dato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella "secundum jus"). Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (a seguito di Cass., sez. un., n. 716/99), unico limite del giudizio di equità è costituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal do- vere del giudice di pace di conformarsi alle norme costituzionali e del diritto comunitario, in quanto di rango superiore alla legge ordi- naria. Pertanto la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge so- stanziale, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissi- Лис bilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità - a proposito del giudizio equitativo - della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. È, per contro, denunciabile la violazione di legge ordinaria per quanto concerne le norme processuali, al cui rispetto è tenuto anche il giudice di pace. Il vizio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddit- torietà della motivazione, tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia motivata (in contrasto col precetto di cui al sesto comma dello stesso art. 111 Cost., il quale stabilisce che "tutti i 6 provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati") e che si verta, dunque, in un caso di nullità della sentenza per violazione anche della norma processuale di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con conseguente ammissibilità della denuncia del vizio in relazione al- l'art. 360, n. 4, c.p.c.". Ciò premesso in linea generale si osserva che, in forza dei principi sopra esposti, sono inammissibili le censure che involgono l'interpretazione che dell'art. 5 della legge n. 741 de 1981 ha dato il Giudice di pace. Né ha rilievo la lamentata contraddittorietà della motivazione riferita all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il certificato di collaudo sarebbe stato emesso il 20 giugno 1994 mentre la sua approvazione sarebbe avvenuta il 15 marzo 1994. Лил Trattasi di una contraddizione (probabilmente dovuta ad un er- rore materiale) non idonea ad incidere sulla statuizione atteso che l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981 è fondata dal Giudice di pace sull'accertamento, acquisito attraverso le testimo- nianze riferite ai signori LO e De BA, che da parte dell'appaltato- re era stata data espressa notizia alla società assicuratrice entro il periodo di due mesi dall'avvenuto collaudo, dello svincolo conse- guente della polizza fideiussoria ai sensi del sopra richiamato art. 5 della legge n. 741 del 1981. Nel ricorso le suddette testimonianze e le deduzioni che ne ha tratto il Giudice di pace sono del tutto ignorate. Né, infine, ha incidenza sul giudizio l'affermazione della ricor- 7 rente secondo cui il Giudice di pace avrebbe apoditticamente affer- mato che l'inutile decorrenza del termine per l'approvazione del cer- tificato di collaudo era dipesa da mera inerzia dell'ente appaltante, omettendo di considerare che l'amministrazione committente aveva contestato all'appaltatore inadempienze contrattuali che l'abilitavano ad escutere la garanzia fideiussoria. Il rilievo non concerne invero un punto decisivo atteso che il "fatto imputabile all'impresa" - che, a termini dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente, al- trimenti, ipso iure alla omissione ma anche al semplice ritardo (cfr. del Cass. n. 518 del 1994 e n. 2068 del 1998) collaudo - deve, infatti, consistere in una condotta o in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni Cer di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione di materiali od attrezzi). Non può, quindi, tale "fatto imputabile", consistere, in- vece, come peraltro in modo oltremodo generico indicano i ricor- renti, in non meglio specificate "inadempienze contrattuali", attenen- do siffatte inadempienze al diverso (e successivo) profilo della re- sponsabilità dell'appaltatore accertata in sede di collaudo, per pos- sibili inadempienze contrattuali, espressamente fatta salva dal mede- simo art. 5 1. 741/81, ove si legge: «se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini l'appaltatore, ferme restando le even- tuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha di- 8 ritto alla restituzione della somma costituente cauzione Alla stes- sa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie» (cfr. in tal senso Cass. n. 7596 del 2001). Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spe- se del giudizio di Cassazione in favore dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con danna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione che liquida in lire 125.000 = € 64 55-64, oltre a lire 1.200.000 (€ 619,75) per onorari di avvocato. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 27 novembre 2001. Il Presidentedente مسونا Il Consigliere est. Симороно Depositata in Cancelleria oggi, li 16/1.01 IL CANCELLIERE C1 nooch eup espli ור כשאברב3н 10 Gina 9