CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2026, n. 20485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20485 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO ANDREA MARIA FIORE, che si riporta alla memoria scritta e conclude, in accoglimento del primo motivo di ricorso, per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione dell'ufficio per l'ulteriore corso del giudizio. E' presente l'avvocato MANNINA GIUSEPPE del foro di TRAPANI, in difesa della parte civile IO IV, il quale deposita conclusioni scritte, nota spese e chiede l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, la conferma del provvedimento impugnato. L'avvocato MANNINA, anche in sostituzione ex art.102 c.p.p. per delega scritta dell'avvocato SANSEVERINO LORENZO del foro di PALERMO, difensore di BONO MONICA, deposita conclusioni scritte e nota spese. E presente l'avvocato VANCHERI GABRIELE del foro di PALERMO, in difesa di CO NI, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20485 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 11/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del G.U.P. del locale Tribunale del 15 febbraio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO NI in ordine al delitto contestatogli ai sensi dell'art. 590-bis cod. pen. perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela, altresì pronunciando la condanna dell'imputato, per il residuo reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione. CO NI è stato ritenuto colpevole di avere cagionato la morte di BO AR AR per imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare per avere - procedendo sulla sua autovettura a una velocità superiore ai limiti consentiti (pari ad almeno 88,88 Km/h) e comunque non adeguata all'ora notturna, alle insufficienti condizioni di visibilità e alle caratteristiche del tratto stradale percorso, ove è presente un dosso ed è assente l'illuminazione pubblica - invaso la corsia riservata al senso di marcia opposto, andando a collidere con l'autovettura condotta da BO AR AR. 1.1. Il primo giudice aveva assolto il CO, con la formula perché il fatto non sussiste, sul presupposto di non essere stata raggiunta prova certa circa la ricorrenza della responsabilità dell'imputato. Il G.U.P., infatti, aveva conferito decisivo rilievo alle conclusioni rese dal perito nominato in giudizio, per il quale la verificazione dell'incidente era da ascriversi in via esclusiva alla condotta della vittima, resasi responsabile di avere pericolosamente invaso l'opposta corsia di marcia, così costringendo il CO a subire incolpevolmente il moto dell'auto opponente. La Corte territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., ha ribaltato il giudizio assolutorio, affermando che dal materiale probatorio acquisito - e, in particolare, dalle risultanze emerse dalla nuova perizia collegiale disposta dai secondi giudici - fosse emersa, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato, per non essere stata la BO, bensì il CO, ad avere provocato l'incidente, in ragione di un'iniziale sua invasione dell'opposta corsia di marcia, causativa di successive manovre elusive inutilmente poste in essere da parte di entrambi i conducenti. 2. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione CO NI, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., per mancata rinnovazione della prova dichiarativa di cui all'art. 603, 2 comma 3-bis, cod. proc. pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe erroneamente riformato l'originaria pronuncia assolutoria senza prima disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, come previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché ritenuto da autorevoli pronunce emesse sia delle Sezioni Unite di questa Corte che dalla Corte EDU, procedendo a un nuovo esame del perito nominato in primo grado. Anche le propalazioni rese da quest'ultimo, infatti, costituiscono una prova dichiarativa, che deve essere rinnovata, ove di decisivo rilievo, davanti al secondo giudice. Essendo, nella specie, evidente la decisività delle dichiarazioni rese dal perito ai fini dell'adozione della prima pronuncia assolutoria, la Corte di appello avrebbe dovuto necessariamente disporre la nuova audizione dell'esperto al fine di pronunciare la successiva sentenza di condanna. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto mancanza di motivazione, per non essere stato adeguatamente esplicato dalla Corte di merito in quali eventuali incongruenze e contraddizioni sarebbe incorso il perito nominato dal G.U.P., poi rilevate dal collegio peritale, così pervenendo a una ricostruzione in termini opposti della dinamica dell'incidente. Con la terza doglianza, infine, l'imputato ha eccepito carenza di motivazione, per non essere stata considerata una relazione sanitaria redatta il 10 novembre 2016, invece di rilievo ai fini della valutazione delle conclusioni rese dal consulente tecnico della difesa, per il quale sono ipotizzabili due diverse modalità di ricostruzione dell'incidente, entrambe da imputarsi a condotte esclusivamente realizzate dalla vittima. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del primo motivo di doglianza, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Tale giudizio riguarda, in primo luogo, l'introduttiva doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato che la Corte di merito avrebbe riformato la precedente pronuncia assolutoria, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, senza procedere alla rinnovazione dell'esame del perito, nonostante il primo giudice avesse fondato il giudizio di mancato raggiungimento della prova della responsabilità del CO sulle conclusioni rese dall'esperto da lui 3 nominato, per il quale la causazione del sinistro sarebbe stata ascrivibile in via esclusiva alla vittima, rea di avere inopinatamente invaso l'opposta corsia di marcia, costringendo l'imputato all'impatto. In tal modo, pertanto, il giudice di appello non avrebbe fatto buona applicazione del disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla stregua dei principi espressi dalla Corte EDU. 2.1. E' noto, infatti, che la legge 7 giugno 2017, n. 103 ha introdotto nell'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3-bis, in base al quale «in casi di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale», di fatto codificando, con espressa previsione normativa, lo stesso obbligo di rinnovazione già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491-01. Ne consegue che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (così, Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, [...], Rv. 279146-01). 2.2. Nel medesimo solco interpretativo si è espressa, con specifico riguardo al motivo prospettato in questa sede, anche la sentenza Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, PA, Rv. 275112-01, per la quale le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello, che < sul diverso apprezzamento di essez fondi la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova. Per come chiarito dalle Sezioni Unite, «per il nuovo comma 3-bis, ciò che è essenziale è che il giudice d'appello, ove ritenga di dare 4 una lettura diversa della suddetta prova, abbia l'obbligo (non più la facoltà) di rinnovare l'istruttoria perché solo tale metodo è stato ritenuto idoneo a dissipare i dubbi e le incertezze insorti sulla colpevolezza dell'imputato: libero, poi, il giudice di appello, una volta rinnovata l'istruttoria, anche di andare in contrario avviso del giudice di primo grado e, quindi, di condannare l'imputato, fornendo una motivazione (rafforzata) che, ove sia congrua e coerente con la prova espletata, resta incensurabile in sede di legittimità». Il giudice di appello, pertanto, per riformare in peius una sentenza assolutoria, nel caso in cui i consulenti o periti sulle cui valutazioni si è fondata la pronuncia assolutoria siano stati sentiti nel corso del processo, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 6 CEDU. 2.3. Gli indicati principi, tuttavia, non appaiono conferenti rispetto al caso oggetto del presente giudizio, atteso che l'effettuato richiamo agli insegnamenti espressi dalla sentenza S.U. PA non può riguardare la fattispecie in esame, nella quale non è dato ravvisare alcun tipo di lesione al diritto dell'imputato alla difesa e al contraddittorio. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto di fondare il proprio convincimento non sulla scorta di quanto riferito dal perito nominato nel corso del giudizio di primo grado - a dire del quale la responsabilità dell'incidente sarebbe stata imputabile in via esclusiva alla vittima - ma in ragione delle risultanze scaturite da una perizia collegiale disposta ex officio dai giudici di appello. Tali ultimi, proprio sul presupposto di non ritenere univoca e certa la prova scientifica fino a quel momento acquisita, in particolar modo dubitando della ricostruzione del sinistro operata da parte del primo giudice sulla scorta delle conclusioni emerse dalla disposta perizia, ha ritenuto indispensabile disporre una nuova, e del tutto distinta, perizia collegiale, di cui ha integralmente condiviso le conclusioni, ritenendole le uniche in grado di spiegare l'effettiva modalità di verificazione dell'incidente, superando le criticità riscontrate nella precedente perizia. La Corte di merito ha diffusamente esplicato, con argomentazione logica e congrua, come i nominati esperti avessero effettuato un'attenta ricostruzione dell'evento, proponendo un'analisi del sinistro secondo un percorso logico ricostruttivo a ritroso che, partendo dall'analisi della situazione post urto - e, in particolare, della posizione statica dei veicoli e delle relative deformazioni - ha permesso di ricostruire le modalità di verificazione dell'impatto e la fase temporalmente antecedente ad esso, addivenendo alla conclusione che la 5 responsabilità dell'incidente non fosse da ascriversi alla BO, bensì al CO, autore di un'iniziale invasione di corsia che aveva causato successive manovre elusive inutilmente perpetrate da parte di entrambi i conducenti. Tale decisione è scaturita, quindi, all'esito di un compiuto e dettagliato esame dei fatti e di tutto il panorama probatorio acquisito in atti, esplicando, con percorso logico e motivazione adeguata, le ragioni per cui ha ritenuto insussistenti possibili ricostruzioni alternative dell'evento, soprattutto per come descritto dal perito di primo grado. 3. L'indicata conclusione, pertanto, non solo esclude la fondatezza della doglianza dedotta con il primo motivo, non essendovi stata alcuna violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per non essere stato condannato l'imputato sulla scorta di una diversa valutazione della perizia di primo grado, bensì in ragione delle risultanze emerse da una del tutto distinta perizia collegiale disposta nel secondo giudizio, ma determina anche l'infondatezza delle ulteriori due censure eccepite, non potendosi ritenere, in ossequio a quanto in precedenza osservato, che la Corte territoriale non abbia rappresentato le incongruenze presenti nella prima perizia, ovvero le ragioni per cui, anche ritenendo la relazione sanitaria indicata da parte del CO, non vi sarebbe, comunque, la possibilità di pervenire a una diversa e più convincente ricostruzione della dinamica dell'incidente. 4. Ne deriva il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delle costituite parti civili, che liquida in: euro 3.000,00 in favore di BO CA, euro 3.000,00 in favore di ND Ivan, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili, che liquida come segue: euro 3.000,00 in favore di BO CA;
euro 3.000,00 in favore di ND Ivan;
per tutti oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma I'll febbraio 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO ANDREA MARIA FIORE, che si riporta alla memoria scritta e conclude, in accoglimento del primo motivo di ricorso, per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione dell'ufficio per l'ulteriore corso del giudizio. E' presente l'avvocato MANNINA GIUSEPPE del foro di TRAPANI, in difesa della parte civile IO IV, il quale deposita conclusioni scritte, nota spese e chiede l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, la conferma del provvedimento impugnato. L'avvocato MANNINA, anche in sostituzione ex art.102 c.p.p. per delega scritta dell'avvocato SANSEVERINO LORENZO del foro di PALERMO, difensore di BONO MONICA, deposita conclusioni scritte e nota spese. E presente l'avvocato VANCHERI GABRIELE del foro di PALERMO, in difesa di CO NI, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20485 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 11/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 marzo 2025 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del G.U.P. del locale Tribunale del 15 febbraio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO NI in ordine al delitto contestatogli ai sensi dell'art. 590-bis cod. pen. perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela, altresì pronunciando la condanna dell'imputato, per il residuo reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione. CO NI è stato ritenuto colpevole di avere cagionato la morte di BO AR AR per imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare per avere - procedendo sulla sua autovettura a una velocità superiore ai limiti consentiti (pari ad almeno 88,88 Km/h) e comunque non adeguata all'ora notturna, alle insufficienti condizioni di visibilità e alle caratteristiche del tratto stradale percorso, ove è presente un dosso ed è assente l'illuminazione pubblica - invaso la corsia riservata al senso di marcia opposto, andando a collidere con l'autovettura condotta da BO AR AR. 1.1. Il primo giudice aveva assolto il CO, con la formula perché il fatto non sussiste, sul presupposto di non essere stata raggiunta prova certa circa la ricorrenza della responsabilità dell'imputato. Il G.U.P., infatti, aveva conferito decisivo rilievo alle conclusioni rese dal perito nominato in giudizio, per il quale la verificazione dell'incidente era da ascriversi in via esclusiva alla condotta della vittima, resasi responsabile di avere pericolosamente invaso l'opposta corsia di marcia, così costringendo il CO a subire incolpevolmente il moto dell'auto opponente. La Corte territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., ha ribaltato il giudizio assolutorio, affermando che dal materiale probatorio acquisito - e, in particolare, dalle risultanze emerse dalla nuova perizia collegiale disposta dai secondi giudici - fosse emersa, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato, per non essere stata la BO, bensì il CO, ad avere provocato l'incidente, in ragione di un'iniziale sua invasione dell'opposta corsia di marcia, causativa di successive manovre elusive inutilmente poste in essere da parte di entrambi i conducenti. 2. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione CO NI, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., per mancata rinnovazione della prova dichiarativa di cui all'art. 603, 2 comma 3-bis, cod. proc. pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe erroneamente riformato l'originaria pronuncia assolutoria senza prima disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, come previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché ritenuto da autorevoli pronunce emesse sia delle Sezioni Unite di questa Corte che dalla Corte EDU, procedendo a un nuovo esame del perito nominato in primo grado. Anche le propalazioni rese da quest'ultimo, infatti, costituiscono una prova dichiarativa, che deve essere rinnovata, ove di decisivo rilievo, davanti al secondo giudice. Essendo, nella specie, evidente la decisività delle dichiarazioni rese dal perito ai fini dell'adozione della prima pronuncia assolutoria, la Corte di appello avrebbe dovuto necessariamente disporre la nuova audizione dell'esperto al fine di pronunciare la successiva sentenza di condanna. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto mancanza di motivazione, per non essere stato adeguatamente esplicato dalla Corte di merito in quali eventuali incongruenze e contraddizioni sarebbe incorso il perito nominato dal G.U.P., poi rilevate dal collegio peritale, così pervenendo a una ricostruzione in termini opposti della dinamica dell'incidente. Con la terza doglianza, infine, l'imputato ha eccepito carenza di motivazione, per non essere stata considerata una relazione sanitaria redatta il 10 novembre 2016, invece di rilievo ai fini della valutazione delle conclusioni rese dal consulente tecnico della difesa, per il quale sono ipotizzabili due diverse modalità di ricostruzione dell'incidente, entrambe da imputarsi a condotte esclusivamente realizzate dalla vittima. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del primo motivo di doglianza, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Tale giudizio riguarda, in primo luogo, l'introduttiva doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato che la Corte di merito avrebbe riformato la precedente pronuncia assolutoria, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, senza procedere alla rinnovazione dell'esame del perito, nonostante il primo giudice avesse fondato il giudizio di mancato raggiungimento della prova della responsabilità del CO sulle conclusioni rese dall'esperto da lui 3 nominato, per il quale la causazione del sinistro sarebbe stata ascrivibile in via esclusiva alla vittima, rea di avere inopinatamente invaso l'opposta corsia di marcia, costringendo l'imputato all'impatto. In tal modo, pertanto, il giudice di appello non avrebbe fatto buona applicazione del disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla stregua dei principi espressi dalla Corte EDU. 2.1. E' noto, infatti, che la legge 7 giugno 2017, n. 103 ha introdotto nell'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3-bis, in base al quale «in casi di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale», di fatto codificando, con espressa previsione normativa, lo stesso obbligo di rinnovazione già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491-01. Ne consegue che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (così, Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, [...], Rv. 279146-01). 2.2. Nel medesimo solco interpretativo si è espressa, con specifico riguardo al motivo prospettato in questa sede, anche la sentenza Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, PA, Rv. 275112-01, per la quale le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello, che < sul diverso apprezzamento di essez fondi la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova. Per come chiarito dalle Sezioni Unite, «per il nuovo comma 3-bis, ciò che è essenziale è che il giudice d'appello, ove ritenga di dare 4 una lettura diversa della suddetta prova, abbia l'obbligo (non più la facoltà) di rinnovare l'istruttoria perché solo tale metodo è stato ritenuto idoneo a dissipare i dubbi e le incertezze insorti sulla colpevolezza dell'imputato: libero, poi, il giudice di appello, una volta rinnovata l'istruttoria, anche di andare in contrario avviso del giudice di primo grado e, quindi, di condannare l'imputato, fornendo una motivazione (rafforzata) che, ove sia congrua e coerente con la prova espletata, resta incensurabile in sede di legittimità». Il giudice di appello, pertanto, per riformare in peius una sentenza assolutoria, nel caso in cui i consulenti o periti sulle cui valutazioni si è fondata la pronuncia assolutoria siano stati sentiti nel corso del processo, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 6 CEDU. 2.3. Gli indicati principi, tuttavia, non appaiono conferenti rispetto al caso oggetto del presente giudizio, atteso che l'effettuato richiamo agli insegnamenti espressi dalla sentenza S.U. PA non può riguardare la fattispecie in esame, nella quale non è dato ravvisare alcun tipo di lesione al diritto dell'imputato alla difesa e al contraddittorio. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto di fondare il proprio convincimento non sulla scorta di quanto riferito dal perito nominato nel corso del giudizio di primo grado - a dire del quale la responsabilità dell'incidente sarebbe stata imputabile in via esclusiva alla vittima - ma in ragione delle risultanze scaturite da una perizia collegiale disposta ex officio dai giudici di appello. Tali ultimi, proprio sul presupposto di non ritenere univoca e certa la prova scientifica fino a quel momento acquisita, in particolar modo dubitando della ricostruzione del sinistro operata da parte del primo giudice sulla scorta delle conclusioni emerse dalla disposta perizia, ha ritenuto indispensabile disporre una nuova, e del tutto distinta, perizia collegiale, di cui ha integralmente condiviso le conclusioni, ritenendole le uniche in grado di spiegare l'effettiva modalità di verificazione dell'incidente, superando le criticità riscontrate nella precedente perizia. La Corte di merito ha diffusamente esplicato, con argomentazione logica e congrua, come i nominati esperti avessero effettuato un'attenta ricostruzione dell'evento, proponendo un'analisi del sinistro secondo un percorso logico ricostruttivo a ritroso che, partendo dall'analisi della situazione post urto - e, in particolare, della posizione statica dei veicoli e delle relative deformazioni - ha permesso di ricostruire le modalità di verificazione dell'impatto e la fase temporalmente antecedente ad esso, addivenendo alla conclusione che la 5 responsabilità dell'incidente non fosse da ascriversi alla BO, bensì al CO, autore di un'iniziale invasione di corsia che aveva causato successive manovre elusive inutilmente perpetrate da parte di entrambi i conducenti. Tale decisione è scaturita, quindi, all'esito di un compiuto e dettagliato esame dei fatti e di tutto il panorama probatorio acquisito in atti, esplicando, con percorso logico e motivazione adeguata, le ragioni per cui ha ritenuto insussistenti possibili ricostruzioni alternative dell'evento, soprattutto per come descritto dal perito di primo grado. 3. L'indicata conclusione, pertanto, non solo esclude la fondatezza della doglianza dedotta con il primo motivo, non essendovi stata alcuna violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per non essere stato condannato l'imputato sulla scorta di una diversa valutazione della perizia di primo grado, bensì in ragione delle risultanze emerse da una del tutto distinta perizia collegiale disposta nel secondo giudizio, ma determina anche l'infondatezza delle ulteriori due censure eccepite, non potendosi ritenere, in ossequio a quanto in precedenza osservato, che la Corte territoriale non abbia rappresentato le incongruenze presenti nella prima perizia, ovvero le ragioni per cui, anche ritenendo la relazione sanitaria indicata da parte del CO, non vi sarebbe, comunque, la possibilità di pervenire a una diversa e più convincente ricostruzione della dinamica dell'incidente. 4. Ne deriva il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delle costituite parti civili, che liquida in: euro 3.000,00 in favore di BO CA, euro 3.000,00 in favore di ND Ivan, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili, che liquida come segue: euro 3.000,00 in favore di BO CA;
euro 3.000,00 in favore di ND Ivan;
per tutti oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma I'll febbraio 2026