Sentenza 5 giugno 2001
Massime • 2
In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è immediatamente applicabile anche ai rapporti in corso all'epoca della sua entrata in vigore, in quanto tale disposizione - determinando normativamente il termine (anteriormente rimesso all'iniziativa dell'appaltatore o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 cod. civ.), al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione dell'equivalente fideiussione, prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori - ha inciso solo sulla determinazione temporale (e non sugli elementi essenziali) del fatto generatore del diritto alla restituzione o all'estinzione delle garanzie.
In tema di appalto di opera pubblica, il fatto imputabile all'impresa - che, a termini dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente, altrimenti, "ipso iure" alla omissione ma anche al semplice ritardo del collaudo - deve consistere in una condotta o in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio, della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione di materiali od attrezzi); come tale, esso non può rinvenirsi nel vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore, per la incompleta o difettosa esecuzione dell'opera, espressamente fatto salvo dal medesimo art. 5.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7596 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ARTE DI GENOVA AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA già I.A.C.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso l'avvocato NICOLA STAFFA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EVA SERRA CARACCIOLO e ANTONINO TOSCANO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSICURATRICE EDILE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso l'avvocato GIOVANNI CASCINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANMARIA SCOFONE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 508/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 17/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente, l'Avvocato Cascino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 dicembre 1995, il Tribunale di Genova respingeva la domanda formulata dalla Assicuratrice Edile s.p.a. nei confronti dell'IACP [poi Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia:
A.R.T.E.] di Genova, volta a far dichiarare l'intervenuta estinzione delle polizze fideiussorie da essa stipulate, in favore dell'istituto convenuto - a garanzia della buona esecuzione del contratto di appalto di lavori di ristrutturazione e risanamento di alloggi di e.r.p. da parte della Impresa Castellano - e ad ottenere la conseguente restituzione di quanto a quel titolo versato. Su gravame della stessa Assicuratrice Edile, la Corte di Genova, in riforma della statuizione di primo grado, condannava viceversa l'IACP a restituire all'istante la richiesta somma di L. 80.921.000 in applicazione dell'art. 5 l. 1981 n. 741 (non derogabile convenzionalmente in quanto norma imperativa) a tenor del quale in causa di mancata effettuazione del collaudo, per fatto non addebitabile alla appaltatrice, entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori, vanno restituite le somme costituenti cauzione e si estinguono le garanzie fideiussorie.
Ritenevano, infatti, a tali effetti, quei giudici che - diversamente da quanto affermato dal Tribunale - i vizi dell'opera rilevati nell'agosto '84, dopo oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori (avvenuta nell'aprile '83), non rendessero imputabile all'appaltatore il ritardo del collaudo (di fatto attivato solo nel marzo '86). Contro quest'ultima sentenza, depositata il 17 giugno 1998, l'A.R.T.E. (gia' IACP) di Genova ha proposto ricorso per cassazione articolato su due mezzi.
L'impresa assicuratrice si e' costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, formalmente articolato in due motivi, si compone sostanzialmente di tre censure, con le quali l'A.R.T.E. critica la Corte genovese:
- per non aver rilevato l'inapplicabilita', ratione temporis, della disposizione dell'art. 5 della l. n. 741 del 1981 a contratto concluso (nel 1978) prima della sua entrata in vigore;
- per avere erroneamente (a suo avviso) ritenuto la natura non derogabile di detta disposizione;
- per non averla, infine, correttamente interpretata, con l'escludere che tra le cause di giustificazione del mancato rispetto dei termini del collaudo rientrassero i vizi di costruzione dell'opera da collaudare.
2. Nessuna di tali doglianze può trovare accoglimento.
2.1. In primo luogo, corretta è, infatti, l'applicazione che la Corte di merito ha fatto della citata l. n. 741/81 al rapporto per cui è causa - sorto bensì in data anteriore ma ancora in corso al momento della sua entrata in vigore - in coerenza al consolidato principio per cui lo ius superveniens si riferisce anche ai rapporti in corso ove sostanzialmente non ne alteri il fatto costitutivo (cfr. nn. 3231/87; 2003/ 90; 5339/91, ex plur.). Il che è a dirsi dell'art. 5 della l. n. 741/81 cit. che - limitandosi a determinare il termine per l'effettuazione del collaudo in precedenza rimesso alla iniziativa delle parti o stabilito dal giudice - ha con ciò inciso (tipizzandola, non modificandola) solo sulla dimensione temporale e non anche sugli elementi essenziali del fatto generatore del diritto alla estinzione o restituzione delle garanzie prestate(n. 518/94).
2.2. Resiste poi del pari a critica la "inderogabilità" della disposizione in esame presupposta dalla Corte genovese, che è invero coerente e coessenziale alla portata pubblicistica della norma ed alla sua dichiarata finalità di neutralizzare ingiustificati comportamenti dilatori della P.A. che verrebbero, invece, inammissibilmente premiati ove si ammettesse la sopravvivenza delle garanzie in presenza di omissioni o ritardi di cui la stessa debba rispondere e dai quali traesse tuttavia vantaggio.
E ciò a prescindere dalla dubbia ammissibilità, in relazione al requisito della autosufficienza della censura per tal profilo formulata dalla ricorrente, senza compiutamente specificare i termini di concreta rilevanza del suo eventuale accoglimento ai fini del decidere.
2.3. Esatta è infine anche l'integrazione del richiamato art. 5 l. 741/81 operata dai giudici a quibus in punto di collegamento tra termini di collaudazione dell'opera e vizi della stessa. Il "fatto imputabile all'impresa" - che, a termini della norma stessa, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente, altrimenti, ipso iure alla omissione ma anche al semplice ritardo (cfr. n. 13093/92) del collaudo - deve, infatti, consistere (come ben ritenuto da quei giudici) in una condotta o in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione di materiali od attrezzi). E non può, quindi, tale "fatto imputabile", consistere, invece, come preteso dalla ricorrente, nel vizio dell'opera riscontrato [come nella specie] in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore, per la incompleta o difettosa esecuzione dell'opera, espressamente fatto salvo dal medesimo art. 5 l. 741/81: "se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini .... l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente cauzione .... Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie".
3. Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
4. Possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2001