Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7596
CASS
Sentenza 5 giugno 2001

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In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è immediatamente applicabile anche ai rapporti in corso all'epoca della sua entrata in vigore, in quanto tale disposizione - determinando normativamente il termine (anteriormente rimesso all'iniziativa dell'appaltatore o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 cod. civ.), al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione dell'equivalente fideiussione, prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori - ha inciso solo sulla determinazione temporale (e non sugli elementi essenziali) del fatto generatore del diritto alla restituzione o all'estinzione delle garanzie.

In tema di appalto di opera pubblica, il fatto imputabile all'impresa - che, a termini dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, impedisce l'estinzione delle garanzie, conseguente, altrimenti, "ipso iure" alla omissione ma anche al semplice ritardo del collaudo - deve consistere in una condotta o in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso, ad esempio, della mancata consegna delle opere o della mancata rimozione di materiali od attrezzi); come tale, esso non può rinvenirsi nel vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell'appaltatore, per la incompleta o difettosa esecuzione dell'opera, espressamente fatto salvo dal medesimo art. 5.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7596
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7596
    Data del deposito : 5 giugno 2001

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