Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2017, n. 38821
CASS
Sentenza 28 marzo 2017

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino, anche nei suoi confronti, l'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca e l'anteriorità della cessione rispetto al sequestro per consentire la prova della buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni si siano realizzate in capo al solo cedente. (In motivazione la Corte ha precisato che le modalità di cessione del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58 del d.lgs., 1 settembre 1993, n. 385, non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia reale).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2017, n. 38821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38821
Data del deposito : 28 marzo 2017

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