Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino, anche nei suoi confronti, l'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca e l'anteriorità della cessione rispetto al sequestro per consentire la prova della buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni si siano realizzate in capo al solo cedente. (In motivazione la Corte ha precisato che le modalità di cessione del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58 del d.lgs., 1 settembre 1993, n. 385, non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia reale).
Commentari • 4
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Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sè uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. n. 159 del 2011, art. 52) Il fatto Il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla I. R. s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2017, n. 38821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38821 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
3882 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/03/2017 GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente Sent. n. sez. 700/2017 Rel. Consigliere - MIRELLA CERVADORO - ANDREA PELLEGRINO REGISTRO GENERALE N.50370/2016 SERGIO BELTRANI FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ISLAND REFINANCING SRL avverso il decreto del 11/03/2016 del TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;
lette le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.Antonio Balsamo quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con decreto emesso l'11 marzo 2016 il Tribunale di Palermo, sezione Misure di Prevenzione, rigettava la domanda proposta da Island Refinancing S.r.l. per il riconoscimento del proprio credito ex artt. 1, commi 198 e ss., L. n. 228/2012 e 58, D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti della "Impresa Costruzioni e Ricostruzioni I.CO.RIC. S.p.A. (oggi I.CO.RIC. S.r.l.)".
2. Ricorre per cassazione la società Island Refinancig S.r.l. deducendo, con unico motivo, la violazione della legge 228/2012, art. 1, comma 194 e ss. nonché del d.lgs. n. 159/2011, art. 52, comma 1, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione all'art. 606, lett. b), c.p.p. Il ricorrente ritiene, in particolare, che il principio di diritto secondo cui "ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011 art. 52, la confisca pregiudica ipso iure i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa posteriore al sequestro, sicché, essendo il creditore istante [diventato titolare del diritto in data successiva al sequestro] costituito automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova sulle ulteriori condizioni previste dall'art. 52 comma 1, lett. B), D.Lgs. cit." non sia condivisibile. Il quadro normativo di riferimento, posto a base dei diritti dei terzi sui beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, non disciplina il caso in questione;
e ove la cessione del credito sia successiva alla trascrizione del vincolo di prevenzione, verrebbe in tal modo negata ogni tutela al cedente in buona fede il quale, verosimilmente, non potrebbe più alienare il proprio credito, scattando altrimenti per il cessionario una presunzione assoluta di malafede. In caso di cessione in blocco ex art. 58 ss. d.lgs. n. 385/1993 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti), tale presunzione diverrebbe poi del tutto irragionevole, non potendosi includere tra i doveri di diligenza imposti al cessionario quello di effettuare un preciso controllo, sia pure mediante i pubblici registri immobiliari, sui beni posti a garanzia di ogni singolo credito ceduto o, tantomeno, escludersi la possibilità di invocare la mancata consultazione dei medesimi registri, solo perché essi hanno lo scopo di rendere opponibili a tutti una situazione esteriorizzata nelle forme prescritte.
Considerato che
l'art. 52 del D.lgs. 385/1993 dispone che "la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriori al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore allo stesso", il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione non può non godere della medesima tutela del creditore originario, a condizione che, com'è ovvio, risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione. Inoltre, la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, dovrebbe considerarsi "in re ipsa", in ragione dell'attività professionale svolta dal cessionario che acquista il credito in blocco ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (sulla cartolarizzazione dei crediti); la società istante ha chiaramente documentato di essere un investitore professionale (non occasionale), di aver acquistato il credito in virtù di una normativa speciale (cartolarizzazione dei crediti) applicabile solo tra banche iscritte in apposito elenco sorvegliato dalla Banca D'Italia e non ha potuto trarre alcun vantaggio dall'attività criminosa del preposto, apparendo inesistente qualsiasi collegamento con quest'ultimo. Tali circostanze avrebbero dovuto condurre il Tribunale adito a riconoscere "in re ipsa" la buona fede del ricorrente. Chiede pertanto l'annullamento del decreto. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è infondato e il ricorso va, pertanto, rigettato.
2. La giurisprudenza penale è, da tempo, consolidata sul principio per il quale, in tema di confisca, quale misura di prevenzione patrimoniale, L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, sussiste a carico del terzo titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione - l'onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e, quindi, di avere maturato un affidamento incolpevole, sulla base di una situazione di oggettiva apparenza, relativamente alla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti si acquisisce il diritto di garanzia. Ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale, quindi, non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, anteriormente alla trascrizione del sequestro L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, (ed a maggiore ragione del provvedimento di confisca), ma è, altresì, richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, dovendo individuarsi in quest'ultimo requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca, adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia. Quanto all'onere probatorio, la stessa giurisprudenza penale (S.U. 28 aprile 1999 n. 9, Rv.213511; Cass.Sez.I, 21.11.2007 n. 45572, Rv.238144; Cass.Sez.I 16.6.2009 n. 32648, Rv.244816), ha affermato che, anche nel caso della confisca preventiva penale, sono i terzi che vantino diritti reali a dovere provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata;
prova 2 che deve essere fornita davanti al giudice della misura di prevenzione in sede di incidente di esecuzione (v. anche Cass.Sez.I 18.3.2008 n. 16709, Rv.240125). Ciò significa che l'onere probatorio, a carico del terzo, ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole, ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza, che rende scusabile l'ignoranza, l'errore o il difetto di diligenza. Il terzo creditore dovrà dimostrare, inoltre, di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento sulla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti ha acquisito il diritto di garanzia, a fronte di una misura patrimoniale di prevenzione.
3. Anche le Sezioni Unite Civili (v. S.U. Civ. n. 10532 del 2013 Rv. 626570 - 01) hanno affermato che "la salvaguardia del preminente interesse pubblico giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso solo ad una tutela di tipo risarcitorio"; il bilanciamento dei contrapposti interessi viene affidato al procedimento di riconoscimento del credito, e l'ammissione del credito è subordinata alla ricorrenza della condizione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, comma 1, lett. b), vale a dire che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (a nesso di meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il strumentalità), ed alla dimostrazione della buona fede dell'istante.
2. In senso contrario all' esegesi prospettata in ricorso, si è espresso un indirizzo di questa Corte, reiteratamente affermatosi in alcune recenti sentenze, nell'ambito delle quali è stato precisato che il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione, però, che risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione, nonché la buona fede, intesa come affidamento incolpevole, del cessionario, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al solo cedente. Nella valutazione della buona fede, deve tenersi conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato risulta pienamente conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disposizione dell'art. 52 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deve interpretarsi nel senso che la confisca pregiudica "ipso iure" i diritti di credito dei terzi che risultino da atti con data certa posteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro. Sicché, essendo il creditore istante automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova delle ulteriori condizioni previste dall'art. 52, comma primo, lett. b), del citatof 3 decreto legislativo (v.Cass.Sez.II sent. n. 28839/2015, Rv. 264299). Lo stesso principio si applica nei confronti di tutti i creditori, sia originari che successivi cessionari del credito, i quali siano diventati titolari del diritto in data successiva alla trascrizione del sequestro, indipendentemente dalla natura della cessione, non rilevando che questa sia avvenuta "in blocco" ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (v. Cass., Sez. I, sent. n. 29197/2011, Rv. 250804; Sez. II, sent. n. 10770/2015, Rv. 263297; Sez. II, sent. n. 38821/2015, Rv. 264831).
4. Il Collegio condivide tale orientamento, e non quello di cui alla sentenza citata in ricorso (v.Cass.Sez. VI, sent. n. 35602/2015 Rv. 265605), alla luce della decisiva considerazione che lo scopo dei registri pubblici è proprio quello di rendere opponibile a chicchessia una situazione esteriorizzata nelle forme prescritte (cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 8015/2007, Rv. 236364). Nel bilanciamento tra l'interesse collettivo alla confisca dei beni di origine mafiosa e l'interesse individuale alla soddisfazione del credito, attraverso la fruizione della garanzia ipotecaria, prevale l'interesse pubblico alla apprensione del bene confiscato, ogni volta che non si dimostri in modo rigoroso l'affidamento incolpevole del titolare del diritto di garanzia. Né può ravvisarsi una lacuna legislativa al riguardo, atteso che la disciplina della materia è dettata dall'art. 52 del D.Lgs. n. 159/2011, il quale, nel delineare le condizioni per la tutela dei creditori, non differenzia in alcun modo la posizione degli originari titolari da quella dei cessionari. Va quindi ribadito il principio, secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, a condizione che risultino l'anteriorità dell'iscrizione del titolo o dell'acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al solo cedente (cfr.Cass. Sez.II, Sent. n. 10770/2015 Rv.263297).
5. La cessione del credito con le forme della cartolizzazione ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993 agevola, poi, la circolazione dei crediti ma non incide sugli oneri di diligenza richiesti al creditore titolare della garanzia per far prevalere il proprio diritto sull'interesse pubblico alla apprensione dei beni mafiosi. In definitiva il cessionario che sia divenuto creditore in data successiva alla trascrizione del sequestro è costituito in mala fede in ragione dell'art. 52 D.Lgs.159/2011 che richiede l'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca e l'anteriorità della cessione rispetto al sequestro per consentire la prova della buona fede (cfr.Cass.Sez.II, Sent.n.7694 del 11/02/2016 Rv. 266204; Sez. II, 1 luglio 2015, n. 38821, Rv. 264831; Sez. II, 29 gennaio 2015, n. 10770, Rv. 263297; Sez. II, 3 giugno 2015, n. 28839, Rv. 264299). 4 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato, il 28.3.2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Diotallevi. Mirella Cer In Keweda DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 4 AGO. 2017 IL Il Cancelliere CALLIERE Claudia Pianelli Z I E O N 5