Sentenza 3 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A IN NO0041/01 REPUE POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.20983/98 Ettore Presidente Dott. Mercurio Consigliere Dott. Giannantonio Ettore R. Francesco A. Consigliere Cron. 1742 Dott. Maiorano Consigliere Rep. Dott. Guglielmucci Corrado Cons. Relatore Ud. 17/11/00 Dott. Di Lella Raffaele ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ORDINANZA Rilasciata copia legale al Sig. Fio RiLLo sul ricorso proposto per diritti L.
1.4 FEB 2001 da IL CANCELLIERE POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Plinio n. 21, presso lo studio dell'avv. prof. Luigi Fiorillo, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso. ricorrente
contro
NT UD
- intimato -
162 D I TI GI -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1150 del 27/11/1997 RG 2171/1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2000 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Concetta Manari per delega avv. Luigi Fiorillo. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio. 2 FATTO E DIRITTO. Premesso: che con ricorso al Pretore di Ancona, sezione di Fabriano, depositato il 24/9/94, distaccata LA ON, dipendente dell'Ente Poste, inquadrato nella 5^ categoria, chiedeva l'accertamento del proprio diritto, per effetto delle superiori mansioni svolte, all'inquadramento nella 6^ categoria, con decorrenza dall'1/4/94; che il Pretore accoglieva la domanda, ed il Tribunale di Ancona in sede di appello confermava la decisione pretorile;
che avversO tale pronuncia l'Ente Poste Italiane SPA ha proposto ricorso per cassazione;
che successivamente la società ricorrente, con atto depositato il 17/11/2000, e sottoscritto dal suo difensore munito di mandato speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che l'atto di rinuncia al ricorso determina l'estinzione del procedimento di cassazione;
che non si deve far luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi gli intimati costituiti. letti gli artt. 390 e 391 c.p.c.; 3 רי
PQM
Dichiara estinto il giudizio;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 17/11/2000. Il Presidente зное Калкый. Ettore Mercurio Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria ogai, 20 3 2001 LABORATORE CANCELLERIA I D , A S 0 O S 1 L 3 L A . 3 T O T , 5 B R A I . S 'A D E N L P L A S E 3 T I 7 S D N - O I G 8 S P - O 1 N M 1 E I A S D I E I A , G NG G O E T I T L IS I R G I A R L D X L C E D 4