Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 1
Il ricorso in appello non è convertibile, con conseguente inammissibilità del gravame allorquando, attraverso la ricerca della volontà effettiva del ricorrente, si accerti che la parte abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato sia della esistenza di altro ed unico rimedio processuale arbitrariamente rifiutato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2011, n. 24552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24552 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 06/12/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 2647
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 16027/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.F. , nato a (omesso) ;
avverso sentenza del Tribunale di Padova del 15 luglio 2010;
udita nella udienza pubblica del 6 dicembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore della parte civile nella persona dell'Avv. MANENTE Maria Teresa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 15 luglio 2010, il Tribunale di Padova dichiarava P.F. , imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia (art.572 c.p.) e di violenza sessuale continuata in pregiudizio della propria convivente P.G. (fatti commessi dall'anno XXXX sino al (omesso) ) colpevole dei detti reati e, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione oltre alle pene accessorie di legge. Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato personalmente deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione alla manifesta illogicità della sentenza per avere il Tribunale dato valenza alle dichiarazioni della persona offesa avendole ritenute intrinsecamente attendibili nonostante le numerose incongruenze ed omissioni ravvisabili nelle sue dichiarazioni, anche alla luce delle dichiarazioni contrarie rese da alcuni suoi prossimi congiunti (in particolare il cugino P.A. ; la propria sorella S.E. e lo zio O.P. ). Con un secondo motivo denuncia identico vizio per avere il Tribunale ritenuto insignificanti ed irrilevanti le testimonianze rese da tali B.L. e F.G. , ed inoltre per avere omesso di valutare i referti medici contenuti in atti ed altre circostanze riferite dai testi, ivi comprese alcune asserzioni del tutto apodittiche in ordine ai comportamenti assunti dall'imputato in merito alla descrizione all'esterno della propria situazione familiare come assolutamente normale.
Con motivi nuovi depositati il 18 novembre 2011 il ricorrente deduce violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto utilizzabile, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 91, 92, 93 e 94 c.p.p., la testimonianza di B.B. , indicata nella lista tesi depositata dalla parte civile come responsabile del centro antiviolenza di Trento ed a conoscenza dei fatti.
Deduce, ancora, nullità assoluta della sentenza per l'assenza nel corso dell'udienza preliminare del P.M. titolate del procedimento. Deduce, infine, violazione di legge per avere il Tribunale affermato la propria responsabilità per il delitto di violenza sessuale stante la remissione tacita della querela ad opera della persona offesa in relazione a quanto dalla stessa dichiarato nel corso dell'udienza celebratasi il 4 maggio 2010. Con separata istanza depositata il 19 novembre 2011 il ricorrente richiede la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'importanza delle questioni poste con il ricorso originario.
Con separato atto depositato il 21 novembre 2011 il difensore fiduciario del ricorrente propone ulteriore censura di inosservanza della legge penale per la omessa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 129 c.p.p., in esito alla escussione dei testi addotti dal P.M. e dalla difesa senza aver proceduto all'esame dell'imputato. Infine con atto depositato il 26 novembre 2011 il ricorrente premesso di avere revocato il mandato difensivo al proprio difensore Avv. PINTUS estensore dei motivi aggiunti a sua firma depositati in data 21 novembre 2011, avanza istanza diretta a togliere qualsiasi valenza ai motivi suddetti richiamando espressamente ed unicamente a sostegno del ricorso i motivi (originari ed aggiunti) sottoscritti personalmente e reiterando la richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.
All'udienza odierna la parte civile deposita comparsa conclusionale con la quale evidenzia l'inammissibilità del ricorso per saltum proposto dal ricorrente per assenza dei presupposti di legge ed erronea applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), evidenziando inoltre l'insuscettibilità del ricorso di essere convertito in appello.
In via subordinata la difesa della parte civile evidenzia l'assoluta correttezza della sentenza impugnata e la genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso, richiedo dichiararsi in via principale l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto. Il ricorso proposto è inammissibile.
Trattasi infatti di ricorso "per saltum" proposto avverso un provvedimento appellabile e sottoscritto personalmente dall'imputato, il quale ha deliberatamente optato - pur nella consapevolezza di poter esperire alternativo mezzo di impugnazione (appello) - per il ricorso immediato in Cassazione per motivi non consentiti. A norma dell'art. 569 c.p.p., commi 1 e 3, il ricorso immediato per cassazione è ammissibile, tenuto conto della eccezionalità dell'istituto (che preclude al giudice dell'appello di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria) soltanto per vizi di pura legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questioni di merito.
Ne consegue, in coerenza con la norma processuale la proponibilità del ricorso c.d. "per saltum unicamente per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e). Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte se è vero che l'individuazione del vizio prescinde dal nomen juris indicato nell'atto, è comunque indispensabile, al fine di una eventuale conversione del ricorso in appello come previsto dall'art. 569 c.p.p., comma 3, ricercare la reale intenzione della parte, con la conseguenza che qualora, per il contenuto essenziale delle censure, l'impugnazione si esaurisca nella richiesta di un controllo di pura legittimità, e prospetti, surrettiziamente, il vizio di motivazione, non è ipotizzabile nemmeno la conversione del ricorso in appello. La ratio della disposizione delinea evidenti limiti alla conversione del mezzo d'impugnazione non consentito in quello consentito, che è possibile soltanto come rimedio al cosiddetto errore ostativo e all'errore/vizio e non anche all'errore simulato.
Infatti come autorevolmente affermato da questa Corte mentre nei primi due casi (errore ostativo ed errore vizio), "l'atto vitiatur sed non vitiat, in quanto l'errore incide sulla dichiarazione, quale formale indicazione del mezzo, e, eventualmente, sulla volontà interna, erroneamente determinatasi per ignoranza o non corretta interpretazione della norma processuale", nel terzo caso (errore c.d. simulato) "non ha incidenza l'errore, ma la simulatio che vitiatur et vitiat.
Trattasi in questa ipotesi di un errore soltanto apparente quale risultato di una surrettizia prospettazione diretta, non già a rimuovere l'ingiustizia di una decisione giurisdizionale, ma a ritardarne la definitività o, comunque, a provocare, artificiosamente, plurimi e non consentiti gradi di giudizio e, eventualmente, l'applicazione di cause di estinzione del reato. La conversione in appello non è dunque consentita e l'impugnazione proposta non è ammissibile tutte le volte in cui, attraverso la ricerca della volontà effettiva, si accerti che la parte abbia deliberatamente voluto impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza, quindi, sia della non proponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, sia dell'esistenza di altro e unico rimedio, appositamente predisposto dal sistema e arbitrariamente rifiutato. La norma privilegia la commutazione per correggere l'errore della parte, ma non per fornirgli uno strumento di elusione del principio di tassatività dei mezzi e dei motivi d'impugnazione e un meccanismo idoneo a provocare, artificiosamente, anche per fini dilatori, una disordinata pluralità di gradi di giurisdizione.
Trattasi di una disposizione nata dalla codificazione del principio che sotto l'imperio del previgente codice, limitava, pur in assenza di specifiche sanzioni, la conversione alla sola residuale ipotesi dell'errore materiale ostativo e la escludeva, per il principio di tassatività, perfino per l'errore-vizio (V. Cass. Sez. Un. 27.4.83, Esposito;
Cass., 12.6.1984 n. 5491 Pasini). Sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, è evidente sia l'inammissliblità del ricorso che l'impossibilità di convenire lo stesso in appello.
Si legge infatti, nell'incipit del ricorso introduttivo, che il ricorrente esordisce con la premessa seguente:" Viste le spese della giustizia sarei impossibilitato economicamente e a difendermi se scegliessi il normale iter giudiziario (e di maggiore importanza) mio figlio sarebbe condannato a crescere senza la presenza di suo padre......visti i tempi dell'appello e della sua età, qualsiasi esito dopo anni, sarebbe per lui una condanna.......Certo della mia innocenza dei reati di cui sono condannato, mi rivolgo alla Suprema Corte di Cassazione con la speranza di ottenere giustizia in tempi brevi".
È evidente, quindi, la piena consapevolezza da parte del ricorrente di voler esperire il ricorso immediato in cassazione contro una sentenza appellabile, perfettamente consapevole della possibilità di esperire tale ordinario mezzo di gravame e, ciò nonostante, intenzionato a perseguire il mezzo non consentito per ragioni di "economia processuale" come è agevole dedurre dall'espressione testè riferita.
Al di là del nomen juris conferito dal ricorrente al proprio ricorso nel quale vengono enunciati due distinti motivi ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. b) ed e), il ricorso contiene in realtà motivi afferenti alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sia con riferimento alla valutazione della attendibilità della persona offesa che con riferimento a alla valutazione di altre prove di natura dichiarativa provenienti da soggetti diversi, effettuata - a detta del ricorrente - in modo contraddittorio, carente ed illogico.
Si tratta, ad evidenza di un vizio inquadrabile sotto il paradigma dell'art. 606 c.p.p., lett. e) che per sua natura non consente la proposizione del ricorso per saltum e nemmeno la conversione nell'appello.
Nè possono valete al riguardo i motivi aggiunti a firma del ricorrente e quelli a firma del difensore fiduciario, peraltro successivamente revocato ed oggetto, in realtà, di una vera e propria rinuncia implicita sulla base di quanto contenuto nella istanza a firma del ricorrente depositata in data 26 novembre 2011, afferendo entrambi a punti della decisioni non formanti oggetto del ricorso (peraltro inammissibile per quanto dianzi osservato) originario.
Invero è principio consolidato che questa Corte condivide quello secondo a quale la pressione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investono capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (in termini Cass. Sez. 1, 26.5.2011 n. 40932, Califano ed altri, Rv. 251462). Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Segue la pronuncia di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma - ritenuta congrua - di Euro mille in favore della Cassa delle ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il ricorso va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese in favore della parte civile che si liquidano in Euro mille oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in Euro 1.800,00 oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012