Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5616 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLIC15 616 /01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Cessione di credito SEZIONE LAVORO Lavare all' INPS Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente - R.G.N. 16173/98 OD 12166 MILEO Consigliere - Cron Dott. Vincenzo Consigliere Dott. Alberto SPANO' Rep. - Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Ud. 24/01/01 ROSELLI - Rel. Consigliere - Dott. Federico ha pronunciato la seguente 101 SENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig SOLE 24 ORE--- 3000 per diritti L. INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 11.17 APR. 2001 persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VIGILANTES SAS, in persona del legale rappresentante 2001 pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA .400 V.LE PARIOLI 77, presso lo studio dell'avvocato SCARPA -1- VINCENZO e da ultimo d'ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCARPA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COMUNE DI BATTIPAGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI FAGGELLA 4, presso lo studio BENEDETTA PELLEGRINO-COCCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato PELLEGRINO ROCCO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1945/97 del Tribunale di SALERNO, depositata il 26/09/97 R.G.N. 305/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il 1° rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 24 aprile 1990 al Pretore di Salerno la s.a.s. Vigilantes proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Inps e contenente la condanna al pagamento di una somma per contributi previdenziali. il convenuto, il Pretore Costituitosi l'opposizione e la decisione veniva accoglieva confermata con sentenza 26 settembre 1997 dal Tribunale, il quale rilevava che la società aveva estinto il profitio debito contributivo mediante cessione di un credito maturato nei confronti del Comune di Battipaglia, ai sensi dell'art. 1, comma 9, d.l. 2 dicembre 1985 n. 688, conv. in 1. 31 gennaio 1986 n. 11, e che la cessione doveva intendersi pro soluto. Inammissibilmente perché proposta per la prima volta in appello era poi la pretesa rivolta dall'Inps contro il debitore ceduto, ossia contro il detto comune. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Istituto. Resistono con controricorsi gli intimati s.a.s. Vigilantes e Comune di Battipaglia. Memoria del ricorrente e del Comune. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione dell'art. 1, comma 9, d.
1. n. 688 del 1985 conv. in 1. n. 11 del 1986, osservando che l'imprenditore ben può estinguere il proprio debito per contributi, premi ed oneri accessori mediante cessione di crediti maturati nei confronti dello Stato о di altre pubbliche amministrazioni, ma, convenuto in giudizio dall'ente previdenziale, proprio creditore, per il pagamento del debito contributivo, ha l'onere di provare la valida costituzione del credito verso la pubblica amministrazione, vale a dire del credito che assume ceduto, e in particolare l'osservanza delle norme di contabilità pubblica, nonché la liquidità ed esigibilità del medesimo. Avrebbero perciò errato i giudici di merito nel rigettare la pretesa aver proceduto ai relatividell'Inps senza accertamenti. Il motivo non è fondato. Validità, esigibilità e liquidità del credito verso una pubblica amministrazione (nella specie un comune), che l'imprenditore cede allo scopo di estinguere il proprio debito per contribuzione previdenziale, sono da considerare come elementi costitutivi della fattispecie estintiva onde il 4 loro difetto costituisce oggetto non di eccezione bensì di mera difesa ed è perciò rilevabile 1996 n. 8025). Ciò d'ufficio (Cass. 2 settembre anche se la cessione deve considerarsi pro soluto (Cass. 2 settembre 1995 n. 9279). Il mancato rilievo da parte del giudice di primo grado non può essere prospettato per la prima volta in cassazione, poiché comporta indagini di fatto impossibili nel giudizio di legittimità. Nel caso di specie l'Inps, la cui pretesa contributiva verso la società attualmente stata rigettata dal Pretore,controricorrente era non solo ammise di aver ricevuto in cessione un credito vantato dalla società verso un comune, "la cui solvibilità è fuori discussione", ma aggiunse: "Nel caso che ci occupa l'intervenuta cessione è piena ed efficace e come tale opponibile al Comune di Battipaglia, al quale fu notificato insieme all'Inps l'atto di cessione ai sensi dell'art. - 1264 cod. civ. Dall'efficacia di tale cessione discende, quale logica conseguenza, che il Comune verso il era tenuto ad effettuare il pagamento cessionario Inps". Nessun dubbio, dunque, circa la validità ed efficacia della cessione di credito, che 5 tardivamente e senza utilità l'Inps tenta oggi di porre di nuave in questione attraverso il ricorso per Cassazione, altrettanto inutilmente riprodu- cendo i propri argomenti in memoria. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese in lire 38000 oltre ad un onorario di lire duemilioni in favore di ciascuno dei controricorrenti, con distrazione a favore dell'avvocato Rocco Pellegrino, difensore del Comune di Battipaglia e antistatario. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2001. Il Presidente: Mar За боро II Cons. estensore: deco Rovelli Federico IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 17 APR. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLER I D A , 0 S 1 3 S O 3 . L N A 3 5 T T L , R O . A F A ' S N I L E D L P 3 E S 7 A I D - T N I 8 S - G S O 1 O N P 1 E A M S I D E I A G E A , D G O O E E R T L T T T I N S I R E A I G S L E D E L R E O D 6