Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
L'art. 91 cod. proc. civ. secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo condanna le parti soccombenti al rimborso delle spese, trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso i forma di ordinanza o di decreto, che nel risolvere contrapposte posizioni elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. Detta norma , pertanto, opera non solo nei procedimenti a cognizione piena, ma anche in quelli sommari e cautelari, come nel caso del procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, con la conseguenza che, ove la richiesta della parte istante venga respinta, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuali in favore dell'intimato che abbia resistito a quella richiesta.
Commentario • 1
- 1. Le spese nei procedimenti cautelari dopo la riforma introdotta dalla L. 80/2005Accesso limitatoAlessandro Verga · https://www.altalex.com/ · 22 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2001, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL SE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato TATONE FIORELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SADAM SPA DIVISIONE SECI SPA, in persona del legale il rappresentante pro tempore, EUFINER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ULISSI ROSSANA;
- intimati -
avverso l'ordinanza (R.G. 259/98)del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il01/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 28 legge 13 giugno 1942, n. 794, l'Avv. Giuseppe LI chiedeva al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno la liquidazione degli onorari cui sosteneva di avere diritto nei confronti della Eufiner s.r.l. e della Sadam s.p.a per l'attività giudiziale svolta a favore delle stesse in relazione ad una controversia con l'INAIL.
Disposta la comparizione delle parti, le società resistenti si opponevano alla domanda, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza.
Con ordinanza in data 31 marzo 1993, il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso sia in quanto il pagamento degli onorari era stato chiesto con giudizio ordinario pendente in fase di appello dinanzi quello stesso ufficio giudiziario, sia perché lo speciale procedimento di cui agli artt. 28 e segg. legge 13 giugno 1942, n. 794 non è attivabile in presenza, come nella specie, di contestazione non pretestuosa del rapporto di clientela nonché di convenzioni tra legale e clienti circa la misura delle spettanze professionali. Condannava il ricorrente alle spese in favore delle società resistenti.
Contro tale provvedimento il LI ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
Le società intimate non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Col motivo addotto il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 91 e 324 c.p.c. Per lo meno a quanto è dato di capire, data la scarsa perspicuità del mezzo e l'addirittura incomprensibile richiamo alle norme sul giudicato formale asseritamente violate dal giudice a quo, egli si duole di essere stato condannato alle spese. Deduce che, poiché il provvedimento reso - di declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 28 l. 13 giugno 1942, n. 794 è inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, non precludendo la possibilità di riproposizione della domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria, non può recare la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. Richiama al riguardo la sentenza n. 672 del 1996 di questa Corte, di cui però mostra di avere fatto affrettata lettura, prendendo a base del proprio assunto le considerazioni in tale decisione svolte in realtà a sostegno della inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 28 legge 13 giugno 1942, n. 794, che, in quanto insuscettibile di formare il giudicato, non è definitivo e non preclude la possibilità di riproporre la domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria.
Di contro, non è affatto vero che un provvedimento possa contenere la condanna alle spese solo se suscettibile di divenire regiudicata. Ad esempio è normativamente previsto (art. 669 septies c.p.c.) che il giudice, con l'ordinanza di incompetenza o di rigetto della misura cautelare richiesta, provveda definitivamente sulle spese del procedimento: e non v'ha dubbio che il provvedimento di rigetto della misura cautelare costituisca provvedimento non definitivo e insuscettibile di ricorso ex art. 111 Cost. Analogamente, questa Corte, anche prima dell'introduzione della riforma del codice di rito, ha ritenuto che il principio generale dell'art. 91 c.p.c. opera anche nei procedimenti sommari e cautelari sfocianti in provvedimenti non definitivi a favore della parte intimata che abbia resistito alla infondata pretesa (vedi, ad esempio, Cass. nn. 2216/2000 e 10180/1996 in tema di provvedimento di rigetto del ricorso per dichiarazione di un'istanza di fallimento, nonostante il provvedimento, in quanto privo di efficacia di giudicato, non potendosi mai considerare definitivo sul tema della fallibilità del debitore, non precluda certo al creditore di ripresentare l'istanza). Se, quindi, il difetto di definitività e decisorietà impedisce l'impugnabilità del provvedimento ex art. 111 Cost., ciò non toglie che sussista l'obbligo, per il giudice, di pronunciare in ordine alle spese processuali, poiché il provvedimento stesso conclude comunque la procedura instaurata. Nè può seguirsi il ricorrente, quando afferma che la condanna alle spese non andava pronunciata poiché l'art. 29, settimo comma, legge 13 giugno 1942, n. 794 prevede una pronunzia in ordine alle spese del procedimento solo nel caso in cui, in accoglimento del ricorso, il giudice adito provveda alla liquidazione degli onorari e dei diritti;
sicché ne deriverebbe, a contrario, che tale pronunzia non è consentita nel caso in cui il giudice, come nella specie, ritenga non sussistenti le condizioni per l'esperimento della speciale procedura ex art. 28 e segg. legge citata.
La suesposta tesi - per la verità sostenuta anche da questa Corte nella già citata sentenza n. 672 del 1996, cui del resto il ricorrente si richiama pedissequamente, e basata, con argomento a contrario, sulla previsione della disciplina delle spese esclusivamente nell'ipotesi di accoglimento del ricorso - non convince.
Ormai da tempo questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, va ripetendo che l'art. 91 c.p.c., secondo il quale il giudice "con la sentenza che chiude il processo condanna le parti soccombenti al rimborso delle spese", trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso in forma di ordinanza o di decreto, che nel risolvere contrapposte posizioni elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. Detta norma, pertanto, opera non solo nei procedimenti a cognizione piena, ma anche in quelli sommari e cautelari, come nel caso del procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per l'adozione di provvedimenti di urgenza, con la conseguenza che, ove la richiesta della parte istante venga respinta, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuali in favore dell'intimato che abbia resistito a quella richiesta (cfr. Cass. Sez. un. nn. 2631/1989, 2021/1989 nonché Cass. nn. 10931/93, 3066/1995, in ipotesi di rigetto della domanda proposta ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c.; Cass. nn. 2835/1987 e 2937/1996, con riguardo a procedimenti di accertamento tecnico preventivo, conclusisi, a seguito di specifica contestazione della controparte, con il rigetto della domanda, o con un provvedimento di non luogo a provvedere per incompetenza;
Cass. nn. 2216/2000 e 10180/1996, già citate, in tema di provvedimento di rigetto del ricorso per dichiarazione di un'istanza di fallimento).
La distinzione rilevante da fare in proposito è quindi quella tra provvedimenti processuali ordinatori e decisori, intendendo per i primi quegli atti processuali di governo del processo, e per i secondi quegli atti dell'ufficio che tendono alla composizione della lite. I provvedimenti processuali ordinatori provvedono "sul processo", quelli decisori provvedono "sulla lite"; così mentre i primi hanno, in confronto dei secondi, carattere strumentale - nel senso che preparano la possibilità di una decisione, e non hanno efficacia fuori del processo - questi ultimi non operano soltanto sul processo ma hanno carattere finale o conclusivo, nel senso che contengono una decisione, indipendentemente dal fatto che questa possa essere di assoluzione dall'osservanza del giudizio. In ultima analisi, il provvedimento decisorio (qualunque ne sia il contenuto) costituisce il fine di tutti gli altri atti del procedimento, conclude l'attività del giudice che, una volta pronunziatolo, functus est munere suo, si caratterizza per l'incidenza sulla situazione soggettiva di vantaggio reclamata dalla parte in lite (laddove i provvedimenti strumentali e preparatori non possono per loro natura disporre sui diritti sostanziali delle parti).
Ciò premesso, è ovvio che solo i provvedimenti ordinatori sono ontologicamente "contenitori" inadeguati per la ripartizione definitiva delle spese di causa;
al contrario, una pronunzia sulle spese devono sempre e necessariamente contenere i provvedimenti decisori, qualunque ne sia la veste formale (sentenza, ordinanza, decreto) e indipendentemente dall'idoneità o meno di passare in giudicato. In quanto chiudono procedimenti aventi carattere in senso lato contenzioso e sono risolutivi di contrapposte posizioni, essi implicano infatti una dichiarazione di soccombenza, e sulla base di essa, rendono applicabile l'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna della parte soccombente a rifondere le spese al vincitore. Il che consente perciò di configurare un regolamento delle spese anche in provvedimenti, diversi dalla sentenza, per i quali tale possibilità non sia espressamente prevista dalla legge (vedi, ad esempio, artt. 375 e 350 c.p.c.). Cade quindi l'argomento addotto dalla sentenza n. 672 del 1996 di questa Corte per sostenere la tesi contraria (non essere la condanna alle spese prevista dalla normativa speciale).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'ordinanza con la quale il tribunale respinge il ricorso proposto ex art. 28 l. 13 giugno 1942, n. 794, deve contenere la pronuncia sulle spese.
È indubbio infatti il carattere decisorio del provvedimento - non incompatibile con la sua non definitività - in quanto emesso a conclusione di una procedura sicuramente contenziosa e destinato a risolvere il contrasto insorto tra l'istante ed il debitore che resiste all'istanza.
Nè osta a una tale conclusione la mancanza di espressa previsione normativa nella legge n. 794 del 1942 di una statuizione sulle spese in caso di rigetto dell'istanza, traendo una tale pronuncia la propria legittimazione dai principi generali in tema di soccombenza.
A tali principi essendosi correttamente attenuto il tribunale ascolano, il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato. Nessuna statuizione va emessa sulle spese, non avendo le società intimate spiegato difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001