Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2001, n. 5469
CASS
Sentenza 12 aprile 2001

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L'art. 91 cod. proc. civ. secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo condanna le parti soccombenti al rimborso delle spese, trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso i forma di ordinanza o di decreto, che nel risolvere contrapposte posizioni elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. Detta norma , pertanto, opera non solo nei procedimenti a cognizione piena, ma anche in quelli sommari e cautelari, come nel caso del procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, con la conseguenza che, ove la richiesta della parte istante venga respinta, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuali in favore dell'intimato che abbia resistito a quella richiesta.

Commentario1

  • 1Le spese nei procedimenti cautelari dopo la riforma introdotta dalla L. 80/2005Accesso limitato
    Alessandro Verga · https://www.altalex.com/ · 22 settembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2001, n. 5469
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5469
Data del deposito : 12 aprile 2001

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