Sentenza 14 aprile 2015
Massime • 1
Il consulente tecnico può prendere visione, nell'espletamento della sua attività, di tutti gli atti astrattamente acquisibili al fascicolo per il dibattimento, anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto utilizzabile la consulenza tecnica disposta dal P.M., ancorché il consulente avesse consultato scritture contabili e documentazione della società fallita non presenti nel fascicolo delle indagini preliminari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2015, n. 28698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28698 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 14/04/2015
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 1270
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 19231/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NI IG, nato a [...] il [...];
2. ST CO, nato a [...] il [...];
3. EL GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 05/11/2012 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per l'imputato TI l'avv. Cicorella Cesare e per l'imputato EL l'avv. Oglialoro Giovanni, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi e in subordine per la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Varese del 10/10/2008, con la quale NI IG era ritenuto responsabile dei reati di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 217 e 223, artt. 2621 e 2622 c.c., commessi quale amministratore unico della Salumificio Brebbiese s.r.l., dichiarata fallita in Varese il 24/11/2005, effettuando pagamenti preferenziali nei confronti delle società creditrici ST IS s.r.l., AL s.r.l. e FE AR s.r.l. mediante cessione alla DI s.r.l., nel settembre del 2003, dei punti vendita dell'azienda al prezzo di Euro 2.000.000, e compensazione del relativo credito con i debiti di Euro 1.574.000 verso la ST IS, Euro 137.000 verso la AL ed Euro 100.000 verso la RA AR (capo A); appostando falsamente, nel bilancio al 2002, rimanenze sopravalutate in Euro 1.881.887,15, e così concorrendo a cagionare o aggravare il dissesto (capo B), e aggravando altresì il dissesto astenendosi dal richiedere il proprio fallimento nonostante la società fosse dal 2003 in stato di decozione (capo C); ST CO e EL GI era ritenuti responsabili del concorso nel reato di bancarotta preferenziale quali rispettivamente amministratore di fatto ed amministratore unico della DI, e l'ST inoltre amministratore di fatto della Sama s.r.l., socia della fallita, e referente del gruppo di società del quale facevano parte la ST IS e la AL;
e i predetti imputati erano condannati alle pene di anni due e mesi quattro di reclusione per il NI, anni due di reclusione per l'ST ed anni uno e mesi quattro di reclusione per il EL.
Gli imputati ricorrono per i motivi di seguito indicati.
1. Il ricorrente NI deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei fatti contestati;
la consulenza tecnica del pubblico ministero, sulla quale si fonda la prova a carico, sarebbe nulla o inutilizzabile in quanto formulata in base all'esame di atti non confluiti del fascicolo delle indagini preliminari, quali le scritture contabili e la documentazione della società fallita, e come tali non utilizzabili per la decisione neppure nel giudizio abbreviato;
le conclusioni della sentenza impugnata si risolverebbero pertanto nell'acritica adesione a tesi non verificabili del consulente.
2. Il ricorrente NI deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità dei reati contestati;
non vi sarebbe prova dello stato di insolvenza della società all'epoca dei fatti;
la sussistenza del fine di privilegiare taluni creditori sarebbe stata poi affermata omettendo di motivare sulla prospettazione difensiva per la quale il NI si limitava ad accettare la più vantaggiosa fra le diverse offerte che gli erano pervenute per la cessione dei punti vendita, con la sola finalità di saldare i debiti di maggiore consistenza e risanare la situazione della società continuando la produzione con lo stabilimento e due punti vendita in affitto che rimanevano nella disponibilità della fallita, tanto escludendo l'elemento psicologico del reato;
difetterebbe infine la motivazione sulla sussistenza dello stato di decozione della società nell'anno 2003 e la conseguente ravvisabilità del reato di bancarotta semplice.
3. Il ricorrente ST deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, riproponendo le censure dedotte dal NI.
4. Il ricorrente EL deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; in ordine alla consapevolezza, da parte dell'imputato, dello stato di insolvenza della fallita all'epoca dei fatti, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente nel rinvio alla decisione di primo grado e nell'irrilevante affermazione della conoscenza della predetta condizione da parte del NI e dell'ST, a fronte di motivi di appello che evidenziavano come il EL non fosse socio del Salumificio Brebbiese e della DI, e neppure di altre società del gruppo dell'ST; le conclusioni dei giudici di merito sarebbero altresì contraddittorie con le stesse valutazioni del consulente tecnico, che avrebbero individuato nei fatti un'operazione distrattiva del NI e dell'ST e non un pagamento preferenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti dal ricorrente NI sulla sussistenza dei fatti contestati sono infondati.
È in particolare infondata la censura di inutilizzabilità, ai fini della ricostruzione dei fatti in oggetto, della consulenza tecnica del pubblico ministero, in quanto svolta in base all'esame di documentazione non presente nel fascicolo delle indagini preliminari. Il consulente, così come il perito, può invero prendere visione, nell'espletamento della sua attività, di tutti gli atti astrattamente acquisibili, in quanto documenti, anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico (Sez. 3^, n. 809 del 04/12/2008, Gatto, Rv. 242283; Sez. 1^, n. 35187 del 10/07/2002, Botticelli, Rv. 222515).
La relazione di consulenza tecnica era pertanto correttamente ritenuta nella specie utilizzabile e fondata su dati, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, verificabili, in quanto emergenti da scritture e documenti della fallita;
in ordine ai quali i giudici di merito sottolineavano peraltro come i relativi contenuti non fossero oggetto di specifici rilievi da parte della difesa, neppure in questa sede proposti. Ed altrettanto correttamente si osservava nella sentenza impugnata come la consulenza tecnica fosse in sè utilizzabile nel giudizio abbreviato in quanto facente parte come tale del fascicolo delle indagini preliminari.
2. Quanto alla configurabilità dei reati contestati, occorre premettere che il termine prescrizionale del reato di bancarotta semplice, pur tenendosi conto di sospensioni sei mesi e ventinove giorni, è trascorso il 23/12/2013.
Le censure sulla ravvisabilità dei reati, in concreto dirette solo contro il delitto di bancarotta semplice, di cui si è appena detto, e quello di bancarotta preferenziale, sono infondate. La ricorrenza della condizione di insolvenza della società all'epoca dei fatti era congruamente motivata nella sentenza impugnata nel riferimento al negativo risultato economico delle annualità di esercizio del 2002 e del 2003, dopo che le annualità precedenti avevano registrato utili esigui. Quanto all'elemento psicologico del reato di bancarotta preferenziale, la tesi difensiva della finalizzazione dell'operazione contestata alla riduzione dell'esposizione debitoria era esaminata e non illogicamente ritenuta insostenibile alla luce dei rilievi negativi del collegio sindacale che l'avevano preceduta, dell'interessare la stessa unicamente i rami aziendali dotati di valore di avviamento e del successivo passaggio della gestione di fatto della fallita a dirigenti del gruppo ST, che l'imputato ammetteva aver condotto l'operazione.
Considerato che i motivi fin qui discussi non possono essere considerati inammissibili, deve essere dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di bancarotta semplice, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto ed eliminazione della corrispondente pena di mesi due di reclusione;
mentre il ricorso del NI deve per il resto essere rigettato.
3. L'infondatezza dei motivi dedotti dal NI sull'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta preferenziale comporta il rigetto del ricorso proposto dall'imputato ST, sorretto da motivi analoghi.
4. Sono altresì infondati i motivi dedotti dal ricorrente EL deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità.
È in primo luogo infondata l'affermazione del ricorrente, per la quale la Corte territoriale avrebbe ritenuto provata la consapevolezza del EL, in ordine allo stato di insolvenza della fallita, unicamente in base alla conoscenza di tale situazione da parte dei coimputati NI e ST, che il ricorrente asserisce non potersi considerare trasmissibile al EL per non essere lo stesso socio di alcuna società del gruppo ST. Nella sentenza impugnata, che sul punto riporta motivazione autonoma e non meramente traspositiva di quella della decisione di primo grado, l'esistenza dell'elemento psicologico del reato in capo al EL era coerentemente argomentata in base ai diversi elementi della centralità nell'operazione della società DI, che prendeva direttamente in locazione i punti vendita oggetto della cessione e partecipava direttamente al sostanziale svuotamento dell'attività commerciale della fallita, ed alla carica di amministratore assunta dal EL nella stessa DI, che l'imputato non aveva dedotto essere stata meramente nominale, derivandone pertanto l'inevitabile conoscenza del carattere preferenziale dell'operazione.
Insussistente è poi la dedotta contraddittorietà di tale ritenuta natura preferenziale con rilievi del consulente tecnico che avrebbero individuato nell'operazione una condotta viceversa distrattiva posta in essere dal NI e dall'ST. I passaggi della consulenza riportati nel ricorso evidenziano infatti come tali rilievi siano in realtà riferiti alla diversa condotta della sopravalutazione delle rimanenze di magazzino, che peraltro nella sentenza impugnata si osservava essere stata ammessa dal NI.
I ricorsi dell'ST e del EL devono pertanto essere integralmente rigettati, seguendone la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI IG limitatamente al reato di cui al capo C perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso del NI.
Rigetta i ricorsi degli altri imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2015