Sentenza 10 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di finanziamento ai partiti politici e loro articolazioni, anche le società estere sono destinatarie della normativa di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 e, quindi, delle condizioni alle quali è subordinata la liceità del finanziamento. (Fattispecie in cui la S.C. ha chiarito che, al fine di valutare la sussistenza di dette condizioni, il giudice italiano deve far capo alla legge straniera che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle società commerciali, avvalendosi, a tal fine, anche dei mezzi apprestati dall'art. 14, comma primo, della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1997, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. PIETRO GIAMMANCO Presidente del 10/12/1997
2) Dott. RAFFAELE RAIMONDI Consigliere SENTENZA
3) Dott. ALFREDO TERESI " N. 3313
4) Dott. SALVATORE SALVAGO " REGISTRO GENERALE
5) Dott. ALDO FIALE " N. 15658/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano
avverso la sentenza del 29-31 gennaio 1997 della Corte di appello di Milano emessa nei confronti di FI LO Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e motivi
Con sentenza del 31 gennaio 1997, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale della stessa città che aveva assolto FI LO perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dal delitto di cui all'art.7 della legge 195 del 1974, per avere erogato 200 milioni di lire a Sanza
Angelo, membro del Parlamento nazionale, mediante assegni emessi nel dicembre 1991 con provvista fornita dalla Sasea Holding senza che detto versamento fosse iscritto al bilancio di questa società. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione della menzionata legge del 1974, per non averne la Corte interpretato l'art.7 nel senso di estendere la punibilità per la contribuzione illecita anche a società estere, quale era quella che aveva fatto pervenire al SA la somma di denaro.
Ha chiesto l'annullamento della sentenza con tutte le conseguenze di legge.
L'imputato ha presentato memoria con cui ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Il ricorso è fondato.
La Corte di appello, che ha giustamente dichiarato ammissibile l'impugnazione del P.M. nei confronti dell'imputato FI, non essendosi agli atti rinvenuto l'avviso di deposito della sentenza di primo grado, emessa nei confronti di quest'ultimo, che era il solo atto idoneo a documentare il dies a quo del termine concesso dall'art.585 cod.proc.pen. per proporre il gravame ed a dimostrarne, quindi, l'intempestività, muove infatti, al pari del primo giudice, dalla duplice tautologica premessa che il 1^ comma dell'art.7 della legge 195 del 1974 si riferisca esclusivamente ad organi amministrativi, enti pubblici e società a partecipazione pubblica nazionali;
e che il 2^ comma ritagli la categoria delle altre società cui è consentito il finanziamento condizionato, per esclusione dal 1^ comma, perciò subendone la limitazione della nazionalità, peraltro confermata dal richiamo alle deliberazioni dell'organo competente nonché all'iscrizione in bilancio, apoditticamente ricondotto alla (sola) legislazione nazionale societaria. Per poi pervenire alla conclusione -che ha sostanzialmente creato ab extrinseco una disposizione diversa rispetto a quella effettiva, mancando nell'intera legge un qualsivoglia termine o riferimento che autorizzi tale criterio discriminativo- che la normativa oltre alle società italiane, comprende anche quelle estere di cui agli art.2505 segg. cod.civ., aventi nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione, ovvero l'oggetto principale dell'impresa, ovvero le sedi secondarie con rappresentanza stabile;
ed esclude, invece, tutte le altre società straniere.
Laddove, se proprio si debba far carico all'interprete di ricavare una distinzione tra le categorie di soggetti giuridici individuate dalle due disposizioni, la sola consentita dal loro tenore letterale, è quella fra organi ed enti pubblici, nonché società di interesse pubblico, inclusi nel 1^ comma -cui è fatto divieto assoluto di finanziamento a partiti o gruppi parlamentari- e tutte le restanti società menzionate dal 2^; la quale dimostra, semmai, che la limitazione della nazionalità italiana è estranea non soltanto a queste ultime, ma anche alle società in cui vi sia partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% nonché ad ogni altra società privata da queste controllata, comprese nel primo gruppo. E proprio il richiamo, contenuto nel 2^ comma, alle delibere (dei finanziamenti da parte) dell'organo sociale competente nonché alla loro iscrizione in bilancio, non peculiari della sola legislazione italiana e neppure caratterizzanti tutti i tipi di società nazionali -come è provato da quelle di persone, pur egualmente destinatarie della norma- conferma, da un lato, che sono soltanto queste due (oltre all'insussistenza di particolari divieti di legge), le condizioni apposte dal legislatore per qualificare lecita o meno l'erogazione (sent. n. 5531 del 4.6.1996; 81 del 21.3.1994). E ribadisce, dall'altro, soprattutto a fronte dell'ampia formula con cui il divieto è stato esteso a finanziamenti compiuti "sotto qualsiasi forma diretta o indiretta", l'arbitrarietà di ogni altra distinzione o limitazione aggiunta dall'interprete; cui, invece, pone il problema di diritto internazionale privato, di individuare l'esatto criterio di collegamento con la legge straniera di appartenenza della società onde stabilire se sussistano la delibera e l'iscrizione richieste dalla legge nazionale per consentire il finanziamento o il contributo: ed ancor prima, quello generale, avente una posizione logica prioritaria, di accertare se una società esiste nell'ordinamento di appartenenza in base alla sua legge regolatrice, per poterle dare riconoscimento in quanto tale nell'ordinamento italiano.
Infatti, contrariamente a quanto mostrano di ritenere entrambi i giudici di merito, il legislatore allorché si riferisce genericamente alla categoria delle "società", non vi include soltanto quelle di nazionalità italiana, nominate e tipiche, disciplinate dagli art.2247 e segg. del cod.civ., ma anche le società straniere, individuate come tali dalla legge regolatrice dello stato di appartenenza e la cui costituzione all'estero secondo quelle norme viene elevata dallo Stato italiano a presupposto del riconoscimento della loro esistenza;
con la sola differenza che, mentre per quelle italiane, l'espressione "società" rinvia ai tipi regolati dalla menzionata normativa codicistica e dalla successiva legislazione speciale, per quelle estere svolge la funzione di riassumere la corrispondente disciplina speciale cui i membri del gruppo sociale, considerati "uti universi", sono nell'ordinamento competente, sottoposti rispetto a quella di diritto comune (cfr. sent. 3089 del 20.5.1985 delle sez.civ.). Siffatto risultato è imposto -con riguardo all'epoca dell'imputazione- dall'art.16, 2^ comma disp. prel. cod. civ., trascurato del tutto dal G.I.P. e dai giudici di appello, il quale, come hanno più volte rilevato le sezioni civili di questa Corte, opera il riconoscimento in via generale in Italia delle persone giuridiche straniere, come enti riconosciuti alla stregua di entrambi gli ordinamenti, quello di origine e quello italiano, a condizione di reciprocità (sent. 14.4.1980 n. 2414; 28.7.1977 n. 3352; 8.11.1971 n. 3147). Ed è ribadito proprio dall'art. 2507 cod. civ. che sancisce nuovamente il riconoscimento delle società straniere in Italia, ricomprendendovi espressamente ogni società che, seppur non corrispondente a nessuno dei tipi sociali previsti dalla legislazione italiana, possa venire sussunta nella nozione astratta di "società", determinata alla luce dei principi generali ai quali si informa il nostro ordinamento.
Laddove il precedente art.2505 non assolve affatto alla funzione negativa che gli viene erroneamente attribuita da entrambe le sentenze impugnate, di limitare detto riconoscimento alle sole società estere operanti secondo le modalità indicate dalla norma;
bensì svolge quella positiva di ritenere applicabili nei loro confronti, ad esse imponendone l'osservanza nell'esercizio della relativa attività commerciale onde tutelare il pubblico interesse, le norme materiali di ordine pubblico interno vigenti nella legge societaria italiana e considerate inderogabili per i privati, a partire dal momento in cui la società straniera ponga sul territorio italiano l'uno o l'altro fattore di contatto previsto dalla disposizione codicistica. Sicché quest'ultima finisce per apportare un'ulteriore elemento di sostegno alle considerazioni fin qui svolte, in quanto fino a che la società estera non ponga nello Stato uno dei fattori sudetti, è essenzialmente in virtù della sua esistenza nello stato di costituzione che essa è riconosciuta esistente anche nel nostro ordinamento: così come sottende la stessa intestazione del capo IX^ del titolo V^ del libro V^ del codice nel denominare "società" anche quelle "costituite all'estero od operanti all'estero"; e perciò, nell'escludere che l'ordinamento italiano disconosca la validità della loro costituzione all'estero o che ne richieda la costituzione ex novo in Italia per renderle destinatarie per qualsiasi motivo della legislazione italiana.
Questo espresso riconoscimento normativo è ancor più palese nei confronti delle società sorte in paesi aderenti alla comunità europea, cui sembrano appartenere quelle del gruppo SE LD che ha dato causa al procedimento, atteso il disposto dell'art.58 del Trattato CEE,reso esecutivo con la legge 1203 del 1957, che fornisce la nozione di società valevole nell'ambito di tutti gli stati membri, stabilendo altresi l'equiparazione di tutte le società costituite conformemente alla legislazione di uno stato membro, ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale, o il centro di attività principale all'interno della Comunità, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri: e così eliminando anche la condizione di reciprocità.
Dello stesso tenore la convenzione di Bruxelles 29 febbraio 1968, resa esecutiva in Italia con legge 220 del 1971 e ciò malgrado trascurata anch'essa dai giudici di Milano, con la quale, lo Stato italiano si è impegnato sul piano internazionale a riconoscere come tali tutte indistintamente le società civili e commerciali costituite in conformità della legge di uno Stato contraente ed aventi la sede statutaria nei territori in cui si applica la convenzione (art.1): e, quindi, perfino quelle che, se fossero costituite in Italia, non potrebbero conseguire la personalità giuridica per difetto dei requisiti richiesti dal nostro ordinamento, qualora tale personalità venga loro attribuita negli ordinamenti di origine (art.10).
Ed infine, omettendo le disposizioni legislative che hanno recepito le direttive comunitarie, consentendo alle società istituite nei paesi aderenti di partecipare alla vita commerciale italiana e di concorrere al pari di quelle nazionali, ai bandi di lavori pubblici nonché di forniture di beni e servizi, la recente legge 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, -successiva ai fatti indicati nell'imputazione- qualifica "società" tutte quelle strutture che tali sono ritenute e come tali disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione;
alla quale lo Stato italiano rinvia per tutto ciò che attiene alla vita giuridica dell'ente, dalla sua denominazione e ragione sociale alle modalità di funzionamento degli organi ed ai trasferimenti in altri Stati (art.25).
Per cui, anche l'interpretazione sistematica dell'art.7 della legge 195, invocata da entrambe le sentenze impugnate ma poi, di fatto, limitata alla ricerca di asserite finalità ravvisate nella norma, induce a concludere che pure le relative disposizioni in tema di finanziamenti societari ai partiti operino un richiamo indifferenziato a tutte le società civili e commerciali siano esse italiane che straniere e però come tali riconosciute dall'ordinamento italiano, a prescindere dunque dal possesso dei requisiti di cui agli art.2505 (ormai abrogato dalla legge 218/1995) e segg. cod.civ.; e non lascia spazio per possibili esclusioni di queste ultime che aprirebbero nel sistema normativo una breccia tanto pericolosa, quanto incontrollabile, peraltro in contrasto con l'intento di completezza del divieto, significativamente rivolto a colpire qualunque genere di finanziamento sotto qualsiasi forma erogato (cfr. sent. 5543 dell'11.6.1997; 5531 del 4.6.1996). Il che, del resto, ha definitivamente confermato lo stesso legislatore nella successiva legge 659 del 1981, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 195 del 1974, in quanto l'art.4, dopo aver introdotto l'ulteriore precetto della dichiarazione congiunta da parte del soggetto erogante e di quello ricevente il finanziamento o il contributo per un importo superiore a L.5 milioni da depositare presso la Presidenza della Camera dei deputati, dal sudetto obbligo, la cui inosservanza ha elevato ad autonoma violazione, ha dispensato le società estere (4^ comma), con ciò mostrando inequivocabilmente di considerarle, già destinatarie della disciplina posta dall'art.7 della legge 195.
Sarebbe infatti, per lo meno semplicistico, tentar di ridurre la valenza interpretativa della disposizione del 1981 in base alla considerazione che la stessa non riguarda le erogazioni vietate, rispetto alle quali, dunque, risulterebbe del tutto neutra, bensì quelle lecite;
perché queste, per le società, si identificano proprio con i finanziamenti consentiti alle condizioni poste dal 2^ comma dell'art.7 della legge 195, al quale, dunque, la nuova norma è indissolubilmente correlata ed alla cui interpretazione è conseguentemente vincolata (sez.III, 5.7.1994, Vizzini;
vi, 13.1.1994, Patanè).
Per cui, se la prima disposizione avesse dettato tali condizioni di liceità del finanziamento solo per le società nazionali, escludendo quelle straniere, sarebbe per lo meno illogico che la successiva legge del 1981 queste ultime abbia rimesso in gioco al solo fine di dispensarle dall'obbligo di dichiarazione congiunta;
e per di più con una disposizione priva di valore giuridico, posto che anche nel silenzio della nuova legge le società estere sarebbero rimaste comunque estranee all'obbligo in quanto straniere:
nell'interpretazione offerta dai giudici di merito, infatti, il richiamo dell'art.7 della legge 195/1974 alle delibere sociali ed alle iscrizioni in bilancio già di per sè esclude dal panorama applicativo della legge le società estere;
che resterebbero, quindi, insensibili anche alla nuova obbligazione di cui al 3^ comma dell'art. 4 della legge 659/1981, concernente finanziamenti a queste non riferibili perché provenienti proprio dalle suddette delibere ed iscrizioni in bilancio, indicative delle sole società italiane. Sotto questo profilo, dunque, l'esonero dall'obbligo della dichiarazione disposto dal successivo 4^ comma a favore di soggetti ad esso estranei, rappresenterebbe una norma addirittura priva di senso giuridico.
Laddove la necessità dell'esclusione è dovuta proprio al fatto che anche le società straniere sono destinatarie della normativa del menzionato art.7 della legge 195, e, quindi, delle condizioni cui è subordinata la liceità del finanziamento;
sicché in presenza di queste, pur non essendo configurabile il reato previsto da questa norma, sarebbe sorto per esse l'obbligo della dichiarazione congiunta dal quale, il legislatore poteva esentarle soltanto mediante dispensa specifica ed espressa: così come conferma quella analoga concessa dal precedente 3^ comma ai finanziamenti (leciti) erogati da "istituti di credito ed aziende bancarie", sicuramente destinatari della legge del 1974.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta a questo quadro normativo, va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame dell'impugnazione del P.M., ad altra sezione della Corte di appello di Milano che applicherà i principi esposti, tenendo in particolare presente che per considerare l'ente erogatore del finanziamento indicato nel capo di imputazione, destinatario delle disposizioni dell'art.7 della legge 195 del 1974 è sufficiente accertare che si tratti di società costituita e riconosciuta come tale nell'ordinamento originario;
e che in quest'ultimo caso, alla stessa legge straniera il giudice deve fare riferimento per affrontare il problema, logicamente successivo, della valutazione della struttura organizzativa e del funzionamento dei suoi organi onde stabilire la ricorrenza o meno delle menzionate condizioni di liceità richieste dalla norma (che, peraltro è interesse precipuo dell'imputato documentare), avvalendosi a tal fine anche dei mezzi apprestati dall'art.14, 1^ comma della legge 218 del 1995, nonché dalle Convenzioni internazionali cui hanno aderito lo Stato italiano e quello di origine della società.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza del 29.1.1997 della Corte di appello di Milano con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2000