Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 2
I tratti caratteristici dei dirigenti di aziende industriali sono: a) l'autonomia e la discrezionalità delle decisioni e la mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica; b) l'ampiezza delle funzioni tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda (o di un suo ramo autonomo) e non circoscritte, come nel caso dell'impiegato con funzioni direttive, a un settore o ramo o servizio o ufficio della stessa. (Nella specie, il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., ha ravvisato il diritto alla qualifica dirigenziale ed escluso la qualità di agente di un dipendente che era stato direttore commerciale preposto ad una delle tre fondamentali aree in cui si articolava l'azienda, con elevata autonomia e professionalità e collocazione sullo stesso piano dei due titolari responsabili delle altre aree, restando peraltro soggetto a direttive ed a controllo sui risultati raggiunti).
L'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al "quantum" attiene all'interpretazione della domanda, da condurre facendo esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è sottratto al sindacato di legittimità se correttamente motivato dal giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12650 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
M Aula 'A' LA CORTE SULPREMA DI CASSAZIONE4265070 3 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 16349/00 D'ANGELO - Consigliere 17383/00 Dott. Bruno - Rel. Consigliere Cron. Dott. Ettore MERCURIO 26532 Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA Consigliere Ud.30/01/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente 133 SENTENZA sul ricorso proposto da: PROMO EUROPA DI LO AN & C. S.A.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II° 32, presso 10 studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANNI GIUNCHI, POMPEO PITTER, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE SIMONE RENATO;
intimato °e sul 2° ricorso n 17383/00 proposto da: 2003 594 DE SIMONE RENATO, già elettivamente domiciliato in -1- Guar ROMA VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DE MARTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO MALATTIA, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio prsso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
PROMO EUROPA DI LO AN & C. S.A.S., in rappresentante pro tempore,persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANNI GIUNCHI, POMPEO PITTER, giusta L delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale 23140 avverso la sentenza n. 999999/99 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 09/08/99 R.G.N. 193/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, rigetto del же -2- primo motivo. - -3- Emr SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 9 agosto 1999 (corretta nel dispositivo con ordinanza del 31 maggio 2000), decidendo in grado d'appello AT De NE nei sulle dadomande proposte confronti della S.a.s. PR OP di VI MA & C. e riformando le impugnate sentenze pretorile, ha dichiarato che il De NE aveva prestato lavoro subordinato, quale dirigente addetto alla direzione commerciale, nel periodo dal 26 luglio 1996 alle dipendenze gennaio 1995 al della PR OP s.a.s. e che detto rapporto di lavoro si era risolto per licenziamento, immotivato ed illegittimo, intimato con lettera del 26 luglio condannato la società 1996; conseguentemente ha anzidetta a corrispondere al De NE le retribuzioni non percepite nel periodo considerato, dedotto 1'"aliunde perceptum", nonché l'indennità di preavviso, l'indennità sostitutiva delle ferie, il trattamento di fine rapporto e l'indennità supplementare;
ha rigettato ogni altra domanda. Il giudice d'appello ha posto in rilievo, tra l'altro, il conferimento al De NE di mandato con rappresentanza con ampia latitudine di compiti e poteri, nonché l'assunzione, da parte dello Gar stesso, del ruolo di direttore commerciale con della preposizione ad delleuna tre direzioni società (appunto quella commerciale) articolata in sottouffici, essendo le altre due, amministrativa ed operativa, affidate ai due titolari, Battistella e VI;
ed ha riscontrato quindi lo svolgimento di mansioni di elevata autonomia e professionalità, collocate sullo stesso piano di quelle dei titolari preposti alle anzidette aree. Ha riconosciuto, per subordinata del il periodo anzidetto, la natura rapporto di lavoro, anziché di quelle di agenzia, e la qualifica dirigenziale;
ha affermato che, in di mansioni di elevata autonomia e profes- caso sionalità la subordinazione consegue allo stabile inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, osservando che il dirigente è soggetto a poteri direttivi e disciplinari nel senso che il gli obiettivi da datore di lavoro gli indica raggiungere dovendo poi egli render conto dei risultati, sottoposto ad un senza però essere controllo costante e penetrante. Ha ravvisato nella lettera del 26 luglio 1996, inviata da avvocato che agiva su mandato della società datrice di lavoro, risolutivo del rapporto, e cioè vero e l'atto licenziamento del quale non era stata proprio же 5 provata la giusta causa, pur adombrata nella lettera stessa. На, di conseguenza, affermato il diritto del De NE al trattamento economico ed alle indennità previste dal contratto collettivo del settore. La s.a.s. PR OP di VI MA & C. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato tre motivi di censura ed a illustrato da memoria. Il De NE ha depositato controricorso, contenente pure ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale la società conresiste
contro
- ricorso. La società ricorrente principale ha presentato osservazioni scritte ai sensi dell'art. 379 ult . Co. c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Preliminarmente i due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza. 2) Con il primo motivo la società ricorrente, denunziando violazione о falsa applicazione dello art. 2094 C.C. ed omessa, insufficiente о punto decisivo, contraddittoria motivazione su il Tribunale abbia ritenuto il De lamenta che la NE lavoratore subordinato difettando pur prova del suo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, e che abbia errato nel dare la definizione di tale assoggettamento;
censura la decisione di merito per motivazioni avere convalorizzato incongruamente, carenti, elementi non rilevanti fini della ai qualificazione del lavoro subordinato, trascurando immotivatamente elementi atti a provare l'autonomia e la discrezionalità nella prestazione lavorativa del predetto. Con il secondo motivo, denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 2095 c.c. ed omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione su punto decisivo, la ricorrente principale deduce la erroneità del richiamo, fatto in sentenza, a decisione di questa Corte sulla definizione della dirigente (Cass. 12860/1998), qualifica di e sostiene la irrilevanza, ai fini della configurazione della posizione del dirigente, di apprezzate a tal fine dal circostanze invece giudice del merito. Con il terzo motivo la PR OP, denunziando violazione 0 falsa applicazione dello art. 2 della legge n. 604 del 1966 (ex art. 2 legge 7 n. 108/1990), e degli artt. 1704, 1392, 1334, 1335, 1324 e 1362 e segg. cod. civ., censura la decisione impugnata per avere ravvisato un licenziamento del De NE nella lettera 26 luglio 1996 inviata da avvocato mandatario di essa società; assume la non idoneità, a quel fine, di detta lettera difettando un mandato scritto al detto legale, e non integrando la stessa, nel suo contenuto, una dicomunicazione risoluzione del rapporto, ed essendo stata inoltre la lettera inviata al legale del lavoratore. motivi, suscettibili di 3)- I primi due connessione, trattazione congiunta per la loro devono essere disattesi. In ordine alla nozione della qualifica di dirigente, e con riguardo alla particolarità della fattispecie, va richiamata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la figura legale del dirigente implica funzioni caratterizzate dall'autonomia delle decisioni e della mancanza di vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dalla ampiezza delle funzioni stesse, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un ramo autonomo di essa, "fermo restando che la qualifica dirigenziale può configurarsi anche in riferimento a strutture 8 Emer imprenditoriali di modeste dimensioni" (Cass. 23 marzo 1998 n. 3056). Ed ancora va puntualizzato, ribadendo concetti già espressi da questa Corte, che detta qualifica spetta al prestatore di lavoro il quale, collocato al vertice dell'organizzazione aziendale, si pone in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, dal quale si limita a ricevere direttive di carattere generale realizzazione si avvale di ampia per la cui discrezionalità esercitando poteri autonomia e proprio dello stesso imprenditore (Cass. Sez. Un. 29 maggio 1995 n. 6041) e ciò in una situazione di mancanza di vera e propria dipendenza gerarchica 1997 n. 7495), e nella quale (Cass. 12 agosto dunque egli abbia ampi poteri decisionali senza necessità di richiedere costantemente al datore di lavoro istruzioni 0 consensi e sia in grado di influenzare la vita della azienda con proprie discrezionali determinazioni e sua diretta responsabilità (Cass. 20 agosto 1991 n. 8975). Il collegio d'appello ha deciso attenendosi ai principi ora esposti, ed ha accertato, tra l'altro per come ricavabile in sintesi dall'ampia serie di argomenti svolti in sentenza, e come già cennato nella parte narrativa della presente decisione 9 Gros che, nel periodo dal gennaio 1995 al 26 luglio a svolgere attività 1996, il De NE ebbe lavorativa esulante da quella riconducibile al ai contratti formalmente edagenzia rapporto di intercorsi tra le parti e ben diversa dalla mera servizi di trasporto;
che detta "Vendita" dei diversa attività comportò un suo effettivo inserimento nell'organigramma aziendale e la sua preposizione, con la qualificazione di direttore in più occasioni formalmente commerciale attribuitagli ad una delle tre aree fondamentali - la società, cioè in cui veniva ad articolarsi mentre l'area appunto l'area commerciale, amministrativa e quella operativa erano affidate ai due titolari e soci;
che la medesima attività ebbe e notevole favorevole incidenza economica nell'ambito societario ed aveva immediata incidenza sui complessivi obiettivi dell'imprenditore consistendo in mansioni sicuramente di elevata autonomia e professionalità perché collocate sullo stesso piano - restando peraltro il De NE dei due titolari 13 anche soggetto, per riconoscimento di uno di loro, a direttive ed a controllo sui risultati raggiunti- coinvolgimento ed implicando nel contempo un suo trasporti e la вия nella gestione quotidiana dei 10 stipula per conto della società di vari contratti (cfr. in ispecie pagg. 24 e segg. 28 e segg. sentenza Tribunale). Risultanze, quelle ora descritte, ricavate dal giudice d'appello da molteplici elementi istruttori di varia natura (unitamente ad alcuni invero non pienamente conferenti, e comunque trascurabili) e fondamentalmente da documentazione proveniente dai titolari della società: risultanze che appaiono esposte in sentenza con motivazione oltremodo particolareggiata, contenente un'ampia disamina dell'attività svolta dal De NE ed esente dai vizi di carenze o insufficienza e contraddittorietà lamentati nella titolazione dei due motivi in esame, essendo oltretutto esplicitato dal Tribunale, in maniera congrua ed adeguata, il procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. Mentre non può non osservarsi che buona parte delle deduzioni svolte nei motivi in esame appaiono dirette, in vera sostanza, unaad ottenere nuova interpretazione delle risultanze istruttorie quale ritenuta corretta dalla parte, in difformità a quanto ritenuto dal giudice d'appello: interpre- tazione che non è però prospettabile nel giudizio 11 Emer di legittimità perché involge un sindacato di merito quivi non consentito. Anche la censura con la quale la società ammissione della ricorrente lamenta la mancata in primo articolatatestimoniale, propria prova grado e riproposta in appello, va disattesa per la determinante ragione che non sono stati dedotti, nel ricorso, elementi idonei a consentire a questa Cote di valutare la rilevanza e la decisività della omissione lamentata, dal momento che in detto atto conappare riportato, sufficiente precisione, non il capitolato della prova formulata nei gradi di merito dalla PR OP (neppure ricavabile dalle circostanze riferite nella sentenza impugnata), risultando così inosservato il principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione pure (cfr., tra costantemente ribadito da questa Corte 13953; 12 le molte, Cass. 26 settembre 2002 n. giugno 2002 n. 8388). 4) - Anche il terzo motivo del ricorso prin- cipale, riguardante la risoluzione del rapporto, non è meritevole di accoglimento. Esso contiene invero essenzialmente, nonostante la formale titolazione, censure volte a contestare l'apprezzamento di fatto operato sul punto dal 12 giudice del gravame, in particolare là dove, nella impugnata sentenza, f afferma che il licenziamento venne intimato con lettera 26 luglio 1996 dell'avv. come mandatario Giuseppe Di Prima il quale agiva della società, e che nella lettera esprimeva la volontà inequivoca di non dare ulteriore corso al rapporto facendosi anche cenno ad una giusta causa di recesso ("asserita sottrazione di dati aziendali riservati"). In sentenza si precisa altresì che, agiva il suddetto legale pacificamente all'epoca, per mandato della PR OP, tant'è che soltanto in seguito tale mandato veniva erevocato, si riporta testualmente parte della citata lettera osservando che in essa si manifestava chiaramente l'intento risolutivo espresso dalla società. A fronte di tale motivazione, le censure della ricorrente società, attinenti alla forma e alla validità dell'anzidetto mandato, alla valutazione del contenuto della lettera, e alla destinazione dell'intimazione licenziamento al lavoratore del (pur in lettera formalmente indirizzata al suo legale), implicano questioni e accertamenti di fatto, ed involgono quindi anche valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità, 13 يسعى considerato, per di più, che in ricorso non viene riportato in maniera precisa e completa l'integrale testo della citata lettera del 26 luglio 1996 (solo come detto, riferito in sentenza), parzialmente, consentendo così comunque, a questa Corte di non poter adeguatamente valutare la rilevanza e la fondatezza dei vizi lamentati, stante la inosservanza del già ricordato principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione. 5) - Esaminando, ora, il ricorso incidentale proposto dal De NE, si Osserva che nel primo motivo, denunziandosi insufficiente e contraddit- toria motivazione, viene censurata la decisione del Tribunale per avere ritenuto provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato soltanto a far e si assume che il detto data dal gennaio 1995 giudice avrebbe dovuto applicare il c.d. criterio della prevalenza, ritenendo assorbito il rapporto quello di lavoro subordinato edi agenzia in riconoscendo la decorrenza di tale ultimo rapporto data di sottoscrizione del primo sin dalla contratto di agenzia. La ècensura del tutto inammissibile non 2 contenendo la prospettazione di alcun vizio di motivazione riconducibile alla previsione dell'art. 360 c.p.c., ma essendo limitata alla enunciazione 14 孽 di una tesi interpretativa della parte, formulata oltretutto in maniera assiomatica e sommaria, senza • alcuna deduzione di precise carenze od illogicità nelle argomentazioni motive della sentenza impugnata. 6) - Nel secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione dell'art. 28, comma 16, e dell'art. 29 del C.C.N.L. e si lamenta che il Tribunale nel riconoscere il diritto alla indennità supplementare, non ne abbia però determinato il "quantum" ai sensi delle dette norme collettive. Anche questo motivo è da disattendere. E ciò per la decisiva ragione che nell'atto introduttivo del digiudizio primo grado vacui fatto esclusivo riferimento nell'individuare contenuto e limiti della domanda la domanda avente ad oggetto l'indennità supplementare, come pure gli altri emolumenti richiesti (quali le retribuzioni non percette e le indennità di preavviso, sostitutive così rapporto, ivi delle ferie e di fine stata proposta senza alcuna menzionate), છે specificazione né quantificazione delle somme pure genericamente pretese, ed è stata quindi eviden- temente, ed in maniera corretta, interpretata dal una Gove giudice del merito come diretta ad ottenere 15 : condanna generica al pagamento dei suddetti emolumenti e indennità, limitata quindi all' "an": così intesa la domanda è stata quindi accolta dal Tribunale, nessuna impugnativa al riguardo venendo del resto mossa dalla controparte che ha, anzi, convenuto su tale interpretazione (v. controricorso al ricorso incidentale). 7)- In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 30 gennaio 2003. Il Presidente: Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria 28 AGO. 2003Oggi, IL CANCELLIERE 16