Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
L'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 cod. pen.) è compatibile con il dolo d'impeto, in quanto l'ideazione e l'esecuzione del reato-mezzo e del reato-fine possono coincidere, mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra i due fatti di reato.
Commentario • 1
- 1. Dolo d'impeto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2012, n. 34285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34285 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
34285 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Consigliere N. 1156 Dott. NICOLA MILO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO LO GRAMENDOLA - - Consigliere - N. 2151/2012 Dott. VINCENZO ROTUNDO - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) TR LO AL N. IL 04/09/1958 avverso la sentenza n. 6944/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/10/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO LO GRAMENDOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovelli D'Angelo che ha concluso per gitte des ricorse Udito, per la parte civile, l'Avv. Fehnaic the eller in wititerrore dell' Avr Armeture dismore fiduciano dhe i potter alle conclusioni verite Udit il difensore Avv. Federico Simicato che si riporta alle conclusione del recons efelerde Osserva in: FATTO E DIRITTO Con sentenza in data 17/11/2009 la Corte di Appello di Milano, riformando parzialmente la decisione, con la quale il Tribunale in sede aveva dichiarato UT OL LF colpevole di numerosi reati di concorso in riciclaggio aggravato, tentato e consumato, soppressione e/o occultamento di atti veri, ricettazione aggravata, falsità materiale commessa da privati in atti pubblici, appropriazione indebita aggravata, così riqualificata l'imputazione di truffa aggravata, e condannato alla pena di giustizia, dichiarava n.d.p. per prescrizione in relazione ad una parte dei reati contestati e rideterminava la pena per i residui, confermando nel resto l'impugnata sentenza ivi compresa la condanna al risarcimento del danno alla parte civile costituita. A seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte con sentenza in data 27/1/2010 annullava la sentenza impugnata limitatamente ai reati di riciclaggio, contestati ai capi 159- 194, sui quali la corte di merito era rimasta silente, nonché al reato di riciclaggio, ritenuto più grave, contestato al capo 14), relativamente all'omesso esame dell'attenuante dell'art. 648-bis/3 cp., e rinviava ad altra sezione della medesima corte per nuovo giudizio su tali capi e per l'eventuale rideterminazione della pena. Con sentenza in data 7/10/2011 la Corte di Appello di Milano in sede di rinvio confermava la sentenza di primo grado, condannando l'imputato alle spese processuali e a quelle di rappresentanza e difesa della parte civile. Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo dei suoi due difensori con due distinti atti. L'avv. Carlo Gilli nell'unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia la violazione della legge processuale e la Gerry du 2 nullità assoluta, rilevabile di ufficio, del processo di appello per la mancata citazione dell'imputato e per la irrituale contumacia, puntualmente eccepite dal sostituto declaratoria di processuale del difensore nel corso dell'udienza di trattazione, essendo la notifica del decreto di citazione avvenuta presso il domicilio dell'avv. Gilli, anziché presso il domicilio dichiarato in Milano Via Monferrato n. 10, mai revocato. Più articolato è il ricorso dell'avv. Federico Silicato. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento al mancato esame dei motivi di impugnazione riferiti ai due capi di imputazione per i quali la corte di legittimità aveva disposto il rinvio ed in particolare alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dei contestati reati di riciclaggio, sostenendo che delle numerose questioni proposte in sede di gravame una sola era stata apparentemente trattata, quella relativa alla non credibilità di un lecito rapporto tra DO in relazione all'autoveicolo,l'imputato e il n.1.57, e censura l'errore della corte di contrassegnato col merito, che si era limitata а riassumere sinteticamente una sequenza documentale, da cui non era possibile trarre alcuna consapevolezza dell'imputato in ordine conferma circa la analogamente aveva159, e all'illecito contestato al саро adoperato una mera formula di stile, richiamando la motivazione del Tribunale, in ordine allo stesso profilo psicologico, quanto al reato contestato al capo 194, per il quale aveva ipotizzato senza indicarne le ragioni una retrodatazione della delega a il veicolo, contrassegnato col n.66 a sostegno della condurre consapevolezza della provenienza illecita del mezzo. Con il secondo motivo, sul quale ritorna con la memoria, pervenuta in data 8/8/2012, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione in riferimento al secondo motivo di rinvio, e censura l'errore della corte di merito, che nel negare l'applicazione ex art.648-bis/3, avevadell'attenuante МИ 3 valorizzato la denuncia di furto acquisita agli atti, pervenendo ad un giudizio di gravità del reato denunciato, sulla base di un travisamento del contenuto del documento, che descriveva due distinti episodi di furto: quello in appartamento e quello dell'autoveicolo non in connessione teleologica, onde esclusa per la sua occasionalità la gravità del furto dell'autovettura, unaavrebbe dovuto il giudice del gravame procedere ad rideterminazione della pena, che era partita dal presupposto errato che il riciclaggio contestato al саро 14) fosse da ritenersi più grave, come suggerito dalla corte di cassazione nella sentenza di rinvio. Inoltre censurabile era l'operato della corte di merito nel non considerare che la gravità del reato presupposto avrebbe dovuto essere contestata, laddove invece il capo di imputazione faceva riferimento al solo art.648-bis, non anche al comma 1° sul solo presupposto della "provenienza compendio di furto denunciato" e non anche di illecita..... “furto aggravato", con grave violazione delle garanzie difensive con conseguente nullità della sentenza per difetto di e contestazione nella parte relativa alla circostanza aggravante ex art.522 cpp. Con il terzo motivo eccepisce la nullità per violazione della legge processuale e penale e per vizio di motivazione in riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione del reati ex art.129 cpp., conseguente alla denegata erronea riqualificazione dei reati ai capi 157 e 194, oltre che per i reati ai capi 14-98 e 197, per i quali le denuncie acquisite non identificavano reati di furto aggravato, ma semplice, e censura l'operato del giudice del gravame che nell'escludere la riqualificazione non aveva fatto buon governo delle norme del giudizio di rinvio e delle correlate norme sostanziali e processuali, richiamate nei motivi di appello, confondendo i capi con i punti della sentenza impugnata e opponendo il passaggio in giudicato sostanziale dei reati, senza considerare che esso non può formarsi fino a quando il punto di determinazione della pena non è ancora esaurito. Mechs 4 Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. La censura formulata dal primo difensore, al limite della ammissibilità, è speculare a quella posta a sostegno dell'appello, e si riferisce all'eccezione di nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione al giudizio di appello, avvenuta non nel domicilio dichiarato, ma presso il difensore fiduciario, già valutata e respinta dal giudice del gravame, che correttamente l'ha ritenuta nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178 lett.c) cpp., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art.184/1, alle sanatorie generali di cui all'art.183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cpp e non rilevata nel termine di cui all'art. 181/3 cpp., ma solo in sede di discussione finale, in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite (sent. 27/10/04-7/1/05 n. 119 Rv. 229540). La censura di cui al primo motivo di ricorso del secondo difensore, anch'essa al limite dell'ammissibilità, si rivela non veritiera e priva di consistenza giuridica, laddove pone in discussione con argomenti in fatto il processo logico- argomentativo, con il quale la corte territoriale, correttamente rispondendo alle direttive poste nella sentenza di rinvio, ha sanato la precedente lacuna motivazionale in ordine alla sussistenza del profilo soggettivo dei reati di riciclaggio contestati ai capi 159 e 194, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine. In particolare, quanto al capo 159, ha valorizzato la dell'imputato nell'acquistomalafede della autovettura dal DO, suo collaboratore in altri analoghi affari di nonché laappropriazione indebita e riciclaggio di autovetture, falsità della carta di circolazione intestata ad una società all'imputato alla stregua di altre inglese, riconducibile incontestate risultanze probatorie, avente lo stesso numero Мешени S identificativo di altra carta di circolazione, relativa ad altra autovettura sequestrata e occultata nel garage del prevenuto. Quanto al capo 194, ha evidenziato come non potesse dubitarsi della consapevolezza della provenienza furtiva dell'autovettura in capo all'imputato dalle stesse modalità con le quali ebbe a disfarsi del mezzo, facendola abbandonare dal suo fattorino in un silos а Roma, dopo averne asportato la targa, evidentemente perché allarmato dalle indagini della p.g. avviate a seguito di un controllo di routine, e come fosse da escludersi la riqualificazione del fatto nell'ipotesi del furto, alla quale non poteva certo giungersi sul solo dato probatoriamente certo che la denuncia di furto era antecedente al contratto di noleggio e al conseguente riciclaggio. La motivazione su tali punti è dunque immune da vizi logici o interne contraddizioni, e, come tale, non appare sindacabile in sede di controllo di legittimità. Priva di fondamento anche la doglianza di cui al secondo una incongruenza sotto ilmotivo, che si limita a prospettare profilo logico-deduttivo, che non esiste né sotto il profilo giuridico, né sotto quello fattuale. Ed invero, quanto al primo profilo, Osserva il collegio che : all'imputato è stato contestato il reato di riciclaggio di cui all'art. 648/bis, che non prevede circostanze aggravanti, se non : quella, di cui al co.2°, qui non ricorrente, dell'aver commesSO il fatto nell'esercizio di una attività professionale, ma solo la circostanza attenuante di cui al co.3,˚che, come tale, non andava contestata ai sensi dell'art. 429/1 lett.c) cpp., ma solo valutata dal giudice alla stregua delle acquisite emergenze processuali. Quanto al secondo profilo correttamente il giudice di rinvio ha escluso la ricorrenza di tale attenuante, ritenendo il furto aggravato non solo dalladell'autovettura 1 reato presupposto - ma anche esposizione del bene alla pubblica fede ex art.625 n.7, art.61 n.2 cp. con il furto della dal nesso teleologico ex di cui gli ignoti ladri si erano relativa chiave originale, Chuuh! 6 impossessati, dopo essersi introdotti nell'abitazione del e quindi punito con pena superiore ai cinque anni proprietario, reclusione, adeguandosi alla consolidata giurisprudenza di di legittimità a mente della quale l'aggravante de qua è compatibile con il dolo d'impeto, in quanto l'ideazione e l'esecuzione del reato-mezzo e del reato-fine ben possono coincidere, mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra i due fatti-reato (Cass. Sez.I 23/4-1/7/09 n.26702 Rv. 244644; Sez.VI 19/9/02- 14/2/03 n.7344 Rv.224380). che pongono inRestano assorbite le ulteriori censure, discussione la qualificazione giuridica dei reati di riciclaggio, non fatti oggetto delle statuizioni di annullamento, richiedendo la derubricazione di essi nell'ipotesi di cui al cit.co.3° art. 648/bis e invocando la declaratoria di prescrizione. Tali censure, sulle quali peraltro già si è espresso il giudice del rinvio, sono manifestamente infondate, perché riferite a parti della sentenza non annullata, per le quali non è stato dimostrata, né allegata la connessione essenziale con le parti annullate, in linea con il principio, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, della formazione progressiva del giudicato, che comporta non solo la preclusione del riesame della sentenza nelle parti non annullate, ma anche l'effetto di impedire l'operatività delle cause estintive del reato, sulle è quali formato il giudicato (Sez. Un. 19/1-19/4/1994si n. 4460 19/1-28/6/2000 n.l Rv.216239; Sez. II Rv. 196887; 14/3-29/3/2007 n. 12967 Rv.236462). alSegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Чистка 7 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alla parte civile Generali Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute in questo grado, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 27/6/2012 Il igliere est. I Presidente Marlin DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 57 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 0 08