Sentenza 3 maggio 2006
Massime • 2
Ai fini della preclusione del giudicato, costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. (Ha specificato la Corte che l'espressione "medesimo fatto" va riferita a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie - condotta, evento e nesso di causalità - e alle situazioni in cui vi sia completa identità di condizioni di tempo, di luogo e di persona).
Spetta alla parte che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato l'onere di fornire la prova della propria asserzione per porre il giudice nella condizione di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione.
Commentario • 1
- 1. Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2006, n. 10097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10097 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/05/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 754
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 033085/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CI EA, N. IL 25/03/1971;
avverso SENTENZA del 23/11/2004 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO V.;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - DR CA ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 23 novembre 2004 con la quale la corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di quel tribunale, in data 23 gennaio 2004, ritenuta la continuazione tra il furto, oggetto del presente procedimento, e quello giudicato con sentenza del 2 aprile 2003, divenuta irrevocabile, ha aumentato la pena, ex art. 81 c.p. di giorni cinque di reclusione e di Euro dieci di multa.
2 - Il CA denuncia, con un unico motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), deducendo che impropriamente erano stati instaurati procedimenti diversi per fatti che diversi non erano, essendo la spendita di assegni in tempi non identici pur sempre riconducibile ad un'unica azione delittuosa, in origine qualificata come ricettazione, e, successivamente, come sottrazione.
Doveva, quindi, riconoscersi che egli era stato già giudicato per lo stesso fatto con la sentenza del 2 aprile 2003 del tribunale di Genova passata in giudicato, sicché non poteva trovare applicazione l'istituto della continuazione, non potendosi configurare come fatti diversi i furti di due assegni, appartenenti allo stesso blocchetto, sottratto dal CA nell'auto del Lucchesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è infondato.
a - Come è noto, la giurisprudenza di questa Suprema Corte è nel senso che colui che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato ha l'onere di fornire la prova rigorosa della propria asserzione per porre il giudice nella condizione di verificare la sussistenza dalle condizioni necessaria per l'accoglimento del la sua eccezione (Cass. 15 gennaio 1990, Allegro). Secondo la stessa giurisprudenza, poi, l'accertamento della sussistenza dello stesso fatto, ai fini del ne bis in idem o della continuazione con fatti già giudicati, è riservato al giudice di merito (Cass., 24 settembre 1998, Bugio, c.p. 2000, 1300). Non possono non richiamarsi, infine, quelle massime che si soffermano sul concetto di medesimo fatto - "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto" - la cui precisa delimitazione è conditio sine qua non per risolvere la questione del divieto di un secondo giudizio - divieto disciplinato dall'art. 649 c.p.p.. Queste massime dicono che l'espressione "medesimo fatto", su cui ha statuito la precedente sentenza irrevocabile, va riferita a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie - condotta, evento e nesso di causalità - e alle situazioni in cui vi sia completa identità di condizioni di tempo, di luogo e di persona (Cass. 18 aprile 1995, Lazzarini) e che, "ai fini della preclusione del giudicato, costituisce fatto diverso quello che, violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, è ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva" (Cass., 13 aprile 1994, Matrone). b - Ebbene, la corte di appello ha indugiato sul medesimo fatto e lo ha escluso con rilievi impeccabili sul piano logico-giuridico. "Sono, invero, diversi fra loro - così la corte di appello - il fatto dedotto nell'imputazione di ricettazione - giudicata con sentenza del tribunale di Genova, in data 2 aprile 2003, divenuta irrevocabile - qualificato anch'esso come furto aggravato - e il fatto oggetto del presente giudizio".
"Nella sentenza 2 aprile 2003 l'imputato è stato ritenuto colpevole del furto di un preciso e ben individuato assegno, l'assegno n. 1061257207, ancorché relativo ad un certo conto corrente, acceso presso una certa banca".
"Divergono, dunque, i fatti per i quali è stata emessa sentenza di condanna, perché diverso è l'oggetto del furto: ...e a fronte dell'ostacolo di carattere formale costituito dal diverso tenore delle imputazioni, nelle quali sono indicati assegni differenti, (non, quindi, lo stesso fatto), e dei dispositivi che si limitano a qualificare come furti le ricettazioni dedotte nelle imputazioni, a nulla può rilevare che i due assegni fossero contenuti, come si sostiene, nello stesso libretto di assegni".
Sono, in altri termini, i dati processuali, come correttamente accertati e interpretati dai giudici di merito, che portano ad escludere - o quanto meno, non consentono la necessaria certezza - che, con la sentenza 2 aprile 2003 del tribunale di Genova, si sia proceduto per il medesimo fatto oggetto della sentenza impugnata.
2 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato: il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007