Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2006, n. 10097
CASS
Sentenza 3 maggio 2006

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Massime2

Ai fini della preclusione del giudicato, costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva. (Ha specificato la Corte che l'espressione "medesimo fatto" va riferita a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie - condotta, evento e nesso di causalità - e alle situazioni in cui vi sia completa identità di condizioni di tempo, di luogo e di persona).

Spetta alla parte che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato l'onere di fornire la prova della propria asserzione per porre il giudice nella condizione di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione.

Commentario1

  • 1Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2006, n. 10097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10097
Data del deposito : 3 maggio 2006

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