Sentenza 1 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di stupefacenti, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della decisione seppure limitato alla ritenuta sussistenza della recidiva, la determinazione del trattamento sanzionatorio deve tenere comunque conto della sopravvenuta illegalità della cornice edittale prevista per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 2019.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2021, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2021 |
Testo completo
03704-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.9772 Aldo Aceto Presidente - Stefano Corbetta Relatore UP 01/12/201 R.G.N. 382158/2021 Gianni Filippo Reynaud Giuseppe Noviello Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusione del difensore, avv. Selene Mariano del foro di Lecce, che insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede la liquidazione dell'onorario, come da nota spese. RITENUTO IN FATTO o t es u q 1. Con l'impugnata sentenza, giudicando in sede di rinvio disposto da Corte, sez. 4, n. 58376 del 27 novembre 2018, la Corte di Appello di Lecce in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Lecce e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Lecce, esclusa la recidiva, rideterminava in quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 12.261,77 di multa la pena inflitta nei confronti di LO TI per il reato ex artt. 73, cornmi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Assume il ricorrente che la Corte di merito, pur escludendo la recidiva, ha inflitto la medesima pena base irrogata dal Tribunale, senza tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, 1.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni;
per contre, per effetto della nuova e più favorevole cornice edittale, la Corte d'appello avrebbe dovuto rideterminare in melius la pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
2. Va premesso che questa Corte aveva annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 27 settembre 2017 limitatamente al punto concernente la recidiva, con rinvio per nuovo esame. Giudicando in sede di rinvio, la Corte d'appello di Lecce, con a ser tenza impugnata, ha escluso la recidiva, eliminando il relativo aumento ci pena, nel resto confermando le determinazioni assunte dal Tribunale in sece di commisurazione della pena, così determinata: "pena base (nella misura determinata dal primo giudice), anni otto di reclusione e 25.822 di multa, ridotta per le già concesse attenuanti generiche ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e 17.214,67 euro di multa, aumenta per la continuazione interna ad anni sei e mesi quattro di reclusione e 18.392,66 euro di multa (asciato invariato l'aumento per la continuazione nella misura determinata dal primo 2 ѝ giudice), ridotta per il rito ad anni quattro, mesi due e giorni venti di reclus one e 12.261,77 euro di multa" (p. 3).
3. Dopo la sentenza della Corte di cassazione è intervenuta la pronurcia n. 40 della Corte costituzionale del gennaio-8 marzo 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni". Orbene, sebbene il giudizio di rinvio fosse circoscritto al punto della recidiva, la Corte d'appello, nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, avrebbe dovuto tener conto della sopravvenuta illegalità della cornice edittale comminata per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Se è vero, infatti, che la sopravvenuta illegalità della pena travolge addirittura il giudicato (per tutti, Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, dep. 15/09/2015, Marcon, Rv. 264858), a fortiori essa può essere ri evata d'ufficio dal giudice del rinvio, ove ciò sia conseguenza di una vicenda modificativa della fattispecie incriminatrice, quale, appunto, la declaratoria di incostituzionalità della cornice edittale, sopravvenuta alla sentenza della Corte di cassazione, che ha disposto l'annullamento con rinvio.
4. Come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella sinilare vicenda relativa agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (che, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 4-vicies ter d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modificazioni in I. 21 febbraio 2006 n. 49, aveva ripristinato, dal punto di visto sanzionatorio, la distinzione tra "droghe leggere" e "droghe pensanti"), "deve escludersi che per lo stesso fatto, inquadrato nei nuovi limiti edittali scaturiti dalla dichiarazione di incostituzionalità, il giudice possa operare la rideterminazione partendo dalla stessa pena-base individuata in origine, troppo distanti essendo gli or zzoriti delle comminatorie edittali previste dall'art 73 cit. prima e dopo la sent 32/14 C. Cost, non potendosi considerare di massima gravità lo stesso fatto, per il quale, in precedenza, era stata applicata la pena-base minima, se non a costo di realizzare una vera e propria elusione della modifica della pena ilegale, che verrebbe di fatto confermata. La sensibile differenza delle cornici edittali impone risposte sanzionatorie differenti ed individualizzate" (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015 - dep. 15/09/2015, Marcon, Rv. 26485701, in motivazione). In una successiva decisione, le Sezioni Unite hanno affermato che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'a t. 73 3 ん d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con ser tenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia con presa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 - dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264205).
5. Ciò posto, è ben vero che, come affermato da questa Corte di legittimità, in tema di stupefacenti, la Corte d'appello che, in un momento successivo alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, si pronunci su una pena irrogata in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base della corrice ecittale precedente alla sentenza, non è tenuto a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali (Saz. 3, Sentenza n. 15233 del 23/01/2020, dep. 15/05/2020, Cassano, Rv. 278786). Nel caso di specie, tuttavia, come emerge dalla motivazione, la Corte di appello non si è affatto misurata con gli effetti dell'indicata sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, né ha conseguentemente motivato in crdire alla determinazione della pena-base, essendosi limitata a confermare quella inflitta dal Tribunale, vale a dire il minimo edittale comminato dalla previgente disposizione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 6. Nel caso di specie, non appare tuttavia necessario procedere all'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena detentiva, con rinvio, sul punto, alla Corte d'appello. Ciò in forza al principio, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di stupefacenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la Corte di cassazione può rideterminare, così annullando senza rinvio la sentenza ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la pena base irrogata nella nuova legittima misura minima in luogo di quella minima di anni otto già individuata dal giudice di merito e disporre l'aumento per la continuazione nella medesima misura sempre già stabilita dallo stesso giudice in relazione alla detenzione delle droghe leggere, non oggetto della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 3, n. 13097 del 09/01/2020, dep. 28/04/2020, Falma, Rv. 279231). 4 и 7. In applicazione del principio poc'anzi richiamato, questa Corte ritiene perciò di rideterminare la pena base, con riferimento alla reclusione, nella misura pari al minimo edittale, mantenendo ferme le ulteriori valutazioni compiute dalla Corte di merito e non interessate dalla pronuncia della Corte costituzionale. La pena detentiva può perciò essere così rideterminata: pena base anni sei, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a quattro anni, aumentata per la continuazione a cinque anni, ridotta per il rito a tre anni e quattro mesi.
8. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata serza rinvio limitatamente alla pena detentiva, complessivamente rideterminata in tre anni e quattro mesi di reclusione;
rimane ferma, ovviamente, la pena pecuniaria, non interessata dalla declaratoria di incostituzionalità.
9. Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione dell'onorario presentata dall'avv. Selene Mariano in relazione al presente giudizio di cassazione, si osserva che su detta richiesta, ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. n.
1.5 del 2002, "procede il giudice (...) che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina in anni tre e mesi quattro di reclusione. Così deciso il 01/12/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta Aldo Aceto Vols Xcel и - 2 FED 2022 Sup HERTO IL CA 5