Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLI0 1260 /02 OM DEL LOPOLO AL. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 8094/99 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron.3071 Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud. 18/10/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: RI RG, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende all'avvocato PAIAR ENZO, giusta delega in unitamente atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4021 -1- CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 71/98 del Tribunale di TRENTO, depositata il 02/12/98 R.G.N. 62/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato ANGELOZZI;
udito l'avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del giudizio Con sentenza del 2 giugno 1998, il pretore di Trento ha rigettato il ricorso proposto da TO OR contro l'Inps allo scopo di accertare il proprio diritto alla liquidazione della pensione applicando il sistema retributivo con la totalizzazione di tutta la contribuzione e di tutta l'anzianità contributiva posseduta nelle gestioni artigiani e commercianti, cui era stato iscritto in diversi periodi. Il pretore ha infatti ritenuto che la pensione dovesse essere costituita dalla somma di due quote, calcolate autonomamente a carico di , ciascuno dei due fondi. Il tribunale di Trento, con sentenza del 19 novembre 1998, ha rigettato l'appello proposto dal TO contro la decisione pretorile ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza del tribunale, TO OR ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L'Inps si è costituita con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 152 disposizioni di attuazione c.p.c., censurando la sentenza del tribunale nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese processuali senza accertare se la pretesa era manifestamente infondata e temeraria. Il motivo è fondato. Infatti il tribunale ha collegato la condanna alle spese puramente e semplicemente al rigetto della domanda, cioè alla soccombenza, senza dare altra motivazione sul punto, in spregio all'art. 152 cit., per cui in parte qua la sentenza va cassata ed esclusa con decisione di merito la condanna in parola. 1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e con il terzo motivo vizi della motivazione. Questi due motivi, essendo connessi, possono essere trattati congiuntamente. Il ricorrente sostiene che dalla lettura della normativa che regola la materia, emerge che il trattamento di pensione debba avvenire attraverso il computo unitario di tutti i contributi versati nelle due gestioni assicurative, dovendosi ciò desumere dal termine singolare “ quota di pensione “adoperata dall'art. 16 cit., segno evidente della unicità della pensione, anche se gli oneri delle singole quote devono ricadere sulle varie gestioni. Queste conclusioni troverebbero conferma nella legge n. 613 del 1966, il cui scopo è stato quello di assicurare un trattamento pensionistico più favorevole attraverso il cumulo dell'intera anzianità contributiva accreditata nelle diverse gestioni. In questo contesto la legge n. 233 ha inteso introdurre un più favorevole sistema di calcolo, consentendo il cumulo, che in precedenza non era ammesso, anche della contribuzione versata per il lavoro dipendente. Il dato normativo di partenza per la risoluzione della questione è l'art. 16 della legge cit., per il quale, per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nella assicurazione generale obbligatoria, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione calcolata, ai sensi degli artt. 5 e 8, sulla base dei - periodi di iscrizione alle rispettive gestioni e della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. 2 Sulla base di tale disciplina questa Corte ha elaborato il seguente principio di diritto enucleato dalla sentenza 18 febbraio 2000 n. 1891: c* in caso di liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle gestioni medesime o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la pensione va calcolata procedendo alla somma delle quote di pensione imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali va determinata secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse, ( cosiddetta liquidazione a scaglioni), sia per la determinazione del reddito pensionabile che per il coefficiente di rendimento, considerando distintamente anche i periodi contributivi maturati eventualmente presso diverse gestioni dei lavoratori autonomi in base ad una interpretazione della norma desumibile da concordanti elementi letterali e sistematici". In particolare, nella sentenza de qua è stato osservato che non ha fondamento l'osservazione del ricorrente secondo la quale, con tale soluzione, si renderebbe il regime pensionistico meno favorevole rispetto al regime precedente, in quanto con il meccanismo introdotto si è avuto un miglioramento rispetto al passato, dato che nel caso di cumulo con periodi di iscrizioni alle gestioni speciali per lavoratori autonomi con quelli della assicurazione generale obbligatoria, i periodi a questa relativa venivano calcolati con il sistema contributivo e non retributivo. Le varie leggi regolanti la materia prevedevano infatti la possibilità di cumulo dei periodi di contribuzione delle varie gestioni, ma mai il calcolo del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, previsto solo in favore degli iscritti alla gestione generale obbligatoria ed introdotto per i lavoratori autonomi con la legge n. 223 del 1990. Quanto detto rende palese la manifesta infondatezza del sospetto di illegittimità costituzionale del sistema adombrato nel ricorso, dato che il regime, come sopra interpretato, non è peggiorativo ma migliorativo del 3 sistema pensionistico. Sul punto, in particolare, v. Cass., n. 3533 del 2001. Poiché il ricorso in esame non adduce elementi nuovi atti a contrastare tale orientamento, ne segue che le censure in esame vanno rigettate. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la condanna del ricorrente in ordine al capo relativo alle spese del giudizio di appello. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 18 ottobre 2001 M yliche bemle Il Cons. est. Il Presidente Ви пал Still e ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI NEČISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA - DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancel oggi, IL CANCELLERE 4