Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
In materia di controlli microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili è sufficiente la consegna di copia del verbale di prelevamento all'interessato nonchè l'avviso della data e del luogo di inizio delle operazioni di analisi, non essendo necessaria la cosiddetta preanalisi che riveste un carattere meramente amministrativo in quanto finalizzata ad evitare incombenti inutili nel caso in cui non si evidenzi alcuna anomalia del prodotto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2005, n. 41675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41675 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 23/09/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 1621
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 24612/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania e Procuratore Generale Bigi RI;
avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Distaccata di Olbia, del 03/03/2005;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. TORRE Michele.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di Tempio Pausania, Sezione Distaccata di Olbia, con sentenza del 3 marzo 2005 assolveva Bigi RI, titolare di una ditta esercente vendita di molluschi, perché in relazione ad una partita di 50 kg. di cozze contenenti cariche microbiche notevolmente superiori ai limiti regolamentari, 900 MPH, come accertato il 27/03/2001 il campione di mitili prelevato venne suddiviso in due, anziché in quattro aliquote, in violazione del D.M. 16/12/1993, art. 2, e del D.Lgs. 03/03/1993 n. 123, art. 4, sicché il fatto-reato ex
L. n. 283 del 1962, art. 5, lettera C), era da ritenere non sussistente. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Sassari.
Il primo ricorrente lamenta violazione di legge, posto che il D.Lgs. n. 123 del 1993, art. 4, del non prescrive la suddivisione del campione in quattro aliquote, ma solo in tre (di cui la prima è destinata alla pre-analisi ed è dettata da motivi di mera opportunità, onde evitare la convocazione dell'interessato se il campione risulta subito conforme a legge). Sostiene il ricorrente che il D.M. 16/12/1993 costituisce atto amministrativo e, come tale, non è idoneo a modificare la legge. In ogni caso tale Decreto è stato superato dal D.P.R. 14 luglio 1995, contenente l'atto di indirizzo alle Regioni sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande. Sui molluschi bivalvi vivi la Regione Sardegna ha ritenuto sufficiente l'utilizzo nel prelievo del campione di due aliquote, stante la facile deperibilità degli stessi.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Sassari, senza entrare nel merito della regolarità o meno del prelievo e delle analisi, deduce che la questione relativa alle formalità delle analisi ex art. 223 disp. att. c.p.p. non fu sollevata dalla difesa tempestivamente, con conseguente decadenza ex art. 182 c.p.p. della eventuale nullità a regime intermedio. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania è fondato. Dal verbale di prelevamento in atti della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Sassari del 27/03/2001 risulta che vigili sanitari si recarono presso l'esercizio di vendita di molluschi bivalvi vivi, appartenente alla ditta Bigi RI, per un controllo sanitario e alla presenza del direttore e del capo reparto della ditta prelevarono, da una partita di 50 kg. di cozze, sei confezioni suddivise in due aliquote. Una delle aliquote fu consegnata al capo reparto presente all'ispezione, contestualmente all'avviso che le analisi sarebbero state eseguite il 28/03/2001, alle ore 10,30 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sassari, via Duca degli Abruzzi n. 6 e che era in facoltà degli interessati assistervi con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico. Nel verbale, sottoscritto anche dal capo reparto della ditta, si precisava che il campione era altamente deteriorabile e da sottoporsi ad analisi non ripetibile. La stessa L. n. 123 del 1993, di attuazione della direttiva 89/387/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, richiama l'art. 223 disp. att. c.p.p. (vedi art. 4, comma 2) per le analisi dei campioni e le garanzie dell'interessato, nel senso che tali garanzie non riguardano l'attività amministrativa del campionamento, ma quello di eventuale verifica del risultato attraverso le analisi.
Le modalità di campionamento, una volta assicurata la suddivisione tra soggetto interessato e organo di controllo, devono assumere la rappresentatività come principio generale (ad esempio nel trasporto al laboratorio ad una data temperatura), mentre è lasciata alla discrezionalità tecnica della P.A. stabilire il numero di confezioni da suddividere nelle due aliquote di base (una all'interessato, una all'organo pubblico). Nel caso in esame tratta-vasi di 6 confezioni suddivise nelle due aliquote, sufficienti ad assicurare una eventuale ripetizione immediata delle analisi (concetto diverso dalla revisione della L. n. 283 del 1962, ex art. 1). Il ricorso del Procuratore Generale della C.A. di Sassari, (pur richiamando correttamente la mancata deduzione tempestiva della dedotta nullità dalle analisi) è da ritenere assorbito. Da quanto sopra esposto risulta che il diritto di difesa, nella forma riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 28/07/1983 n. 248, è stato garantito, perché l'interessato è stato messo in condizione di partecipare, presenziando con l'assistenza di un tecnico di fiducia, alla fase di apertura del campione. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che in materia di controlli microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili, previsti dal D.Lgs. n. 123 del 1993, nessuna violazione può ravvisarsi, quando l'interessato abbia ricevuto copia del verbale di prelevamento e rituale avviso della data di inizio delle operazioni di analisi, che abbiano rilevato la non conformità del prodotto, pur in carenza della cd. preanalisi di carattere esclusivamente amministrativo, essendo questa finalizzata ad evitare inutili incombenze processuali nel caso in cui non sia evidenziata alcuna irregolarità del prodotto, sicché questa preanalisi non costituisce presupposto giuridico per la successiva fase dell'analisi garantita (Cass. Sez. 3^ n. 13881 del 11/04/2002, Mimma Danesi;
Cass. Sez. 3^, n. 8152 del 23/06/1999, Murciano). La Corte ha anche precisato che per i prodotti alimentari deteriorabili non è prevista la revisione delle analisi stabilita in via generale L. n. 30 aprile 1962 n. 283, art. 1, (tipica di prodotti che possono essere esaminati dopo un certo lasso di tempo (Cass. Sez. 3^, n. 10237 del 27/09/2000, Vizzotto)). In conclusione le considerazioni che sono state sopraindicate, impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2005