Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8048 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
I ESPULSIONE 0 R O 1 E . I T IN NOME DEL POPOL0 8 048/ 02 1 N A 1 T A S R . T T O S REPUBBLICA ITALIANA R L L E A E N 8 D O I 9 S - O L 3 C U - I P 6 R S A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L E C E A A D I R E 0 E SEZIONE PRIMA CIVILE S 4 T E A . P M L S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.8351/01 Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 22158 Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Rep. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 14/02/02 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA a sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica Prefettura di Alessandria in persona del Prefetto in carica, entrambi domiciliati ex lege in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
contro
ET AM
- intimato -
avverso il decreto 30.08.00 cron. 4435 del Tribunale di Torino. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.02.02 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Dario Cafiero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 40L 2002 Con decreto del 18.8.2000 il Prefetto di Alessandria disponeva l'espulsione di AL AM dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. A) del D.Leg. 286/98 perché, negato dal Questore il rilascio del richiesto permesso di soggiorno, era rimasto nel territorio dello Stato senza alcun titolo. Avverso il decreto, notificato in pari data, l'AL proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Torino in data 23.8.2000. L'adito Tribunale, presente il difensore del ricorrente, con decreto 30.8.2000 accoglieva il ricorso sull'assunto che il diniego del rilascio del p.d.s. fosse affetto da vizio di travisamento dei fatti, avendo l'Amministrazione mancato di avvertire che l'AL aveva impugnato il diniego innanzi al TAR e che la controversia era ancora pendente. Per la cassazione di tale decreto, il Prefetto di Alessandria e an l'Amministrazione centrale hanno proposto ricorso con due motivi, notificando l'atto il 20.3.2001. L'AL non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente prefettura denunzia violazione dell'art. 13 comma 9 del D.Leg. 286/98 per avere il Tribunale di Torino conosciuto di una opposizione a decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Alessandria, e quindi ignorando il disposto dell'art. 13 comma 9 del T.U. (nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 3 del D.Leg. 113/99) a mente del quale la competenza spetta al Giudice del luogo in cui ha sede l'Autorità che ha disposto l'espulsione. La doglianza che coglie indubitabilmente nel segno, quanto a violazione della denunziata norma sulla competenza territoriale - è radicalmente inammissibile, non essendo stata l'incompetenza per territorio eccepita dal Prefetto o rilevata d'ufficio 2 nella sede (prima udienza di trattazione) nella quale, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. nel testo in vigore dal 30.4.95, si sarebbe dovuta rilevare e non essendo, in difetto, detta questione più rilevabile in prosieguo (in tal senso vd. Cass. 4021/01 e 180/98). Né, si badi, alla applicazione della regola della rigida preclusione alla deduzione di incompetenza non tempestivamente rilevata, fa ostacolo il fatto che, nella specie, l'incompetenza abbia attinto una decisione pronunziata con rito camerale (art. 737 c.p.c. richiamato dall'art. 13 comma 9 del T.U. come modificato dall'art. 3 del cit. D.Leg. 113/99) e quindi emessa senza l'articolazione del contraddittorio nella formale prima udienza di trattazione. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che la disposizione di cui al cit. art. 38 а c.p.c. laddove ha introdotto una generale barriera temporale preclusiva ai fini della possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza - fissandola nella prima udienza di trattazione - deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria ma anche ai procedimenti di tipo camerale allorchè questi siano utilizzati per la tutela dei diritti (Cass. 13055/99). Ditalchè, sulla base di tale condivisibile principio, indubitabile essendo che il procedimento camerale di opposizione al decreto di espulsione coinvolga diritti soggettivi (come affermato da questa Corte in tutti i pronunziati a partire da Cass. 1082/99), ed essendo prevista dall'art. 13 commi 9 e 10 T.U. una udienza camerale nella quale l'espellendo deve essere sentito, con la necessaria assistenza di un difensore, ne discende che la preclusione in discorso avrà a formarsi qualora l'eccezione od il rilievo non vengono ad emergere in quella sede. E tanto è avvenuto nel procedimento in esame, ove, alla lettura consentita degli atti, nessun rilievo risulta essere 3 stato formulato dalle intimate Amministrazioni o dall'Ufficio. Fondata è invece la censura contenuta nel secondo motivo del ricorso con il quale si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione dell'impugnato decreto, per avere il Giudice di Torino annullato il decreto di espulsione- per legge dotato di esecutorietà dopo i quindici giorni dalla sua adozione - sulla base della asserita pendenza di ricorso innanzi al TAR avverso il rifiuto di concessione del titolo di soggiorno. Questa Corte ha avuto modo di affermare che, qualora lo straniero venga attinto dal decreto di espulsione ed impugni il provvedimento di diniego di rilascio del p.d.s., innanzi al Giudice Amministrativo attributario di tale potestà ai sensi degli artt. 5 e 6 comma 10 del T.U., egli ha facoltà di a chiedere al Tribunale - innanzi al quale l'espulsione venga contestata - la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. ed il Giudice ha l'obbligo di motivare sull'eventuale diniego che ritenga di opporre all'istanza (Cass. 9256/01-8381/00 - 7867/00). Sulla base di tale condivisibile ricostruzione appare di totale evidenza l'errore commesso dal Tribunale di Torino che ha ritenuto inibito alcun potere espulsivo per la sola pendenza di controversia sul titolo di soggiorno, pervenendo all'errata affermazione per la quale tra i presupposti per l'espulsione vi sarebbe, addirittura, la acquiescenza dell'espulso al diniego del rilascio del titolo stesso ed ignorando totalmente che l'interferenza tra i due procedimenti di impugnazione trova adeguata dele risposta nella citata norma del processo civile (oltre che in quelle che, in Merr entrambi i procedimenti, assegnano poteri di intervento cautelare all'adito Giudice Cassato l'impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, sarà compitro 4 del Giudice del rinvio, designato nel Tribunale di Torino in diversa composizione, decidere della opposizione facendo applicazione del testè richiamato principio di diritto e, conclusivamente, regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo motivo del ricorso;
cassa il La Corte di Cassazione, decreto impugnato e rinvia - anche per le spese - al Tribunale di Torino in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002 ir Presidente Il Cons.est. IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Marie Dr DEPOSITATA IN CANFL 2002 Oggi, πL CANCELLIERE Maria DyNuzzo Di ольго 5