Sentenza 7 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2001, n. 9256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9256 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
O 0 T 1 . A T 1 A 1 S C I . O L T L B R L B E A A D B 8 9 O . C 925 6 0 1 E 3 I - ITALIANA N R 6 O A I C L S L E A U IN D P E S S 0 E E 4 : P DI CASSAZIONE CORTE . A S I L R E T A SEZIONE PRIMA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REALE Presidente R.G.N.4424/00 Dott. Pasquale Dott. Vincenzo PROTO Consigliere VITRONE Consigliere Cron.21340 Dott. Ugo Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 11/05/01 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: HA MU AN LD, elettivamente domiciliato in Roma, via Alfredo Baccarini 32, presso l'avv. Fabrizio Matteini, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Alberto Crasta ricorrente -
contro
Prefetto della Provincia di Roma, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge controricorrente - avverso il decreto 17.12.99 del Tribunale di Roma(R.G.100285/99).- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.05.01 dal Relatore Cons. Luigi Macioce, Udito l'avv.Alberto Crasta per il ricorrente. 1250 2001 1 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 5.11.99 il Prefetto di Roma disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di HA MU AN LD ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. B) del D.Leg. 286/98. Lo straniero si opponeva innanzi al Tribunale di Roma deducendo di avere i requisiti per la sanatoria di cui all'art. 3 DPdCdM 16.10.98 ma di non averla potuta richiedere entro il 15.12.98 per causa di forza maggiore, consistita nel documentato impedimento fisico (riposo a letto di gg. 30 per trauma distorsivo al ginocchio sin.). Il Giudice la adito, con decreto 17.12.99, prese in esame le ragioni addotte dal HA, considerato che egli aveva ammesso di essere entrato in Italia il 26.6.97 e di non avere presentato la domanda di sanatoria per impedimento fisico e che neanche alla sua cessazione era stata chiesta la sanatoria, previa rimessione in termini, rigettava il ricorso. Per la cassazione di tale decreto il HA proponeva ricorso notificato il 22.2.00. L'intimato Prefetto si è costituito, notificando controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che la nullità della notificazione del ricorso effettuata alla Autorità prefettizia passivamente legittimata ma presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato e non presso la sede della stessa - è stata sanata dalla costituzione del Prefetto (cfr. S.U. ord. Autorità 118/00), rileva il Collegio la totale infondatezza del proposto motivo di ricorso. 2 Con esso si denunzia il vizio di motivazione che affliggerebbe l'impugnato decreto là dove il Tribunale avrebbe dato atto dell'impedimento fisico attingente il HA - costituente indubbia causa di forza maggiore – per poi affermare che, sulla sua base, si sarebbe dovuta chiedere una rimessione in termini - non prevista dalle norme-e così ignorando che a tal invocazione sarebbe seguita la immediata espulsione del richiedente. Ritiene il Collegio che la decisione del primo Giudice sia stata esattamente assunta, pur se la sintetica motivazione che la sostiene debba essere modificata. Ed infatti, come solo intuito dal Giudice del merito, l'opponente deduceva la innanzi al Giudice ordinario una condizione di giustificatezza, nella mancata richiesta della sanatoria, che mai avrebbe potuto condurre ad escludere la sussistenza del presupposto della espulsione (costituente l'unico thema decidendi spettante al Giudice stesso), e cioè la situazione di cui all'art. 13 comma 2 lett. B) del D.Leg. 286/98. Invero, tale condizione si sarebbe potuta, e dovuta, prospettare solamente in sede di impugnazione del provvedimento di diniego della sanatoria in discorso per ragioni di tardività: sussistendo la pretesa condizione impeditiva della tempestiva richiesta di sanatoria (da presentare entro il 15.12.98 ai sensi dell'art. 3 del DPdCdM 16.10.98), quindi, il HA avrebbe dovuto comunque richiedere il beneficio adducendo la ridetta esimente ed avrebbe dovuto impugnare innanzi al Giudice Amministrativo il diniego del permesso di soggiomo in sanatoria (ai sensi degli artt. 5 e 6 comma 10 del D.Leg. 286/98). Ed una volta fatto segno a decreto di espulsione ai sensi del citato art. 13 comma 2 lett. B) del D.Leg., l'odiemo ricorrente ben avrebbe potuto impugnare 3 l'espulsione deducendo la pendenza della pregiudiziale questione della controversia sul titolo di soggiomo ed invocando dall'adito Giudice la sospensione del procedimento civile, come già rammentato da questa Corte (Cass. 7867/00 - 8381/00). In difetto del chè, non vi era alcuna ragione per l'adito Giudice ordinario di valutare direttamente la pretesa condizione di forza maggiore a giustificazione della mancata acquisizione del permesso in sanatoria. Respinto il ricorso, saranno a carico del soccombente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare al controricorrente Prefetto le spese di giudizio, determinate in lire 1.500.000 per onorari di avvocato oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma l'11 maggio 2001 бизнес ом Il Cons.est. il Presidente ми /IL CANCELLIERE 120 CORTE SUPE CASSAZIO www 184 Depositac -7 LUG. 2001 O T TA 0 IL CANCELL 1.1 I RE S R 1 IE LO . N L T A E R R D T A S O 8 E IC -9 N R IO -3 A LS C 6 U A L P E E S E S D E : 0 P IA 4 S R . E L T A M