Sentenza 13 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11074 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 1074 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 8322/00 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Cron.23694Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente 286 S EN T ENZA sul ricorso proposto da: n i r OR PI, elettivamente domiciliata in ROMA e presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI t i CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato r ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
P
- ricorrente -
contro
MINISTERO INTERNO;
- intimato avverso la sentenza n. 2477/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 30/06/99 R.G.N. 40943/96; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1958 udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Natale -1- CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Francesco MELE l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per ن س ا ل ی SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MO conveniva in giudizio Giuseppina davanti al Pretore di Napoli il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte per 1'invalidità civile. Con sentenza in data 1° marzo 1995 il Pretore rigettava la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale. Con sentenza in data 6 maggio 1999 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello dell'assicurata osservando che per i crediti richiesti doveva trovare applicazione la prescrizione quinquennale 歪 di cui all'art. 2948 n.4 c.c., prevista in generale per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi, non potendosi condividere la tesi che distingue il regime prescrizionale a seconda del periodo anteriore о successivo al pagamento dei ratei arretrati. L'interessata ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Il Ministero intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità 3 del proposto ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale. Invero, come già questa Corte ha avuto modo di precisare, la notifica a mezzo del servizio postale del ricorso non si esaurisce con la spedizione del medesimo mediante raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. Ne consegue che in tal caso alla data di tale consegna anziché а quella di spedizione Occorre fare riferimento ai fini della verifica della tempestività del ricorso per esistenza e r cassazione. e t Incombe, pertanto, sul ricorrente l'onere di i r allegare all'originale del ricorso notificato a mezzo del servizio postale l'avviso di ricevimento, P a dimostrazione dell'avvenuta notifica e della sua tempestività. In difetto di tale allegazione manca la prova della notifica del ricorso per cassazione spedito a mezzo del servizio postale e della esistenza di tale notifica, con la conseguenza che si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, esclusa ogni possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. (v. Cass. Sezioni Unite 26 marzo 1982 n. 1893; Cass. 17 maggio 1986 n.3277; Cass. Sezioni 4 Unite 27 febbraio 1990, n.1487; Cass. 29 marzo 1995 n.3764; Cass. 16 settembre 1995 n.9872; ecc.). Nella specie contro la sentenza depositata in data 30 giugno 1999 la ricorrente ha proposto mezzo del ricorso per cassazione, spedito a servizio postale all'Avvocatura Generale dello Stato in data 21 aprile 2000, senza, tuttavia, allegare all'originale del ricorso il relativo avviso di ricevimento consegnato al destinatario. r Pertanto mancando la prova dell'avvenuto e t perfezionamento della notifica e, perciò, della sua a esistenza, il proposto ricorso va dichiarato P inammissibile. Nulla va disposto per le spese del giudizio a norma dell'art. 152 disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 24 aprile 2001. Моліно в иромии Il Cons. estensore: Motale Capi il Presidente: CANCELLIERE: VI offi IL Deposita Cancelleria 13 A60 2001. Oggi, L. CANCELLIERE 5